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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24421/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe ha rigettato la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen. nonché difetto di motivazione.

Il Tribunale - secondo il ricorrente - ha erroneamente ritenuto che l'assenza di adeguata attività lavorativa costituisca, da sola, condizione ostativa all'accoglimento del beneficio, pur a fronte di molteplici indicatori favorevoli al condannato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. La censura non solo si limita a prospettare la sussistenza di elementi postivi di valutazione in grado di sopperire all'assenza di attività lavorativa senza nemmeno indicarli in concreto, ma non si confronta nemmeno con il nucleo centrale dell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, che ha ancorato, più in radice, la decisione sfavorevole al mancato avvio, alla luce delle valutazioni espresse dall'UEPE, di un percorso di risocializzazione affidabile e della mancata indicazione di attività risocializzanti alternative a quella lavorativa.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 24 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe ha rigettato la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen. nonché difetto di motivazione. Il Tribunale - secondo il ricorrente - ha erroneamente ritenuto che l'assenza di adeguata attività lavorativa costituisca, da sola, condizione ostativa all'accoglimento del beneficio, pur a fronte di molteplici indicatori favorevoli al condannato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La censura non solo si limita a prospettare la sussistenza di elementi postivi di valutazione in grado di sopperire all'assenza di attività lavorativa senza nemmeno indicarli in concreto, ma non si confronta nemmeno con il nucleo centrale dell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, che ha ancorato, più in radice, la decisione sfavorevole al mancato avvio, alla luce delle valutazioni espresse dall'UEPE, di un percorso di risocializzazione affidabile e della mancata indicazione di attività risocializzanti alternative a quella lavorativa. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 24 febbraio
Sentenza Cassazione n. 24421/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris