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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 26363/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 20/10/2021, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Giovanni alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 13.300,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 648 bis, 648 e 640 cod. pen. 2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni lamenta, come unico motivo di impugnazione, la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla penale responsabilità del ricorrente ed in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte contestate.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'unico motivo proposto è, infatti, del tutto generico, la Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Nel caso in esame risulta, invece, la mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla condanna dell'imputato.

Il difensore, infatti, si è limitato a sostenere una generica illogicità della motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15 aprile 2022 onggliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 20/10/2021, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Giovanni alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 13.300,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 648 bis, 648 e 640 cod. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni lamenta, come unico motivo di impugnazione, la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla penale responsabilità del ricorrente ed in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte contestate. 3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo proposto è, infatti, del tutto generico, la Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Nel caso in esame risulta, invece, la mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla condanna dell'imputato. Il difensore, infatti, si è limitato a sostenere una generica illogicità della motivazione, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 aprile 2022 onggliere estens
Sentenza Cassazione n. 26363/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris