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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 30756/2022

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[OSCURATO:PERSONA] 10818/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:SOCIETA] — SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, INTIMATA avverso: la sentenza della CTR di Napoli nr. 4806/21/2020 depositata in data 19.10.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella

1. 197/2016; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. atore dott. [OSCURATO:PERSONA] politano DEPCSn-ArC ;N CANCELLEMA 0Q9i, I loì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 10818/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:SOCIETA] — SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, INTIMATA avverso: la sentenza della CTR di Napoli nr. 4806/21/2020 depositata in data 19.10.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia presentato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/2016; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. atore dott. [OSCURATO:PERSONA] politano DEPCSn-ArC ;N CANCELLEMA 0Q9i, I loì
Decreto Cassazione n. 30756/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris