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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1980

Cassazione n. 43016/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1980 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23849/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando prescritti alcuni reati e riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 23 legge n. 110 del 1975; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico, al diniego di un riconoscimento della ipotesi di lieve entità, delle attenuanti generiche e della riduzione della pena (reiterati con la memoria difensiva in seguito depositata), sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il processo in appello si svolto mediante contraddittorio cartolare; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1980 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23849/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando prescritti alcuni reati e riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 23 legge n. 110 del 1975; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico, al diniego di un riconoscimento della ipotesi di lieve entità, delle attenuanti generiche e della riduzione della pena (reiterati con la memoria difensiva in seguito depositata), sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il processo in appello si svolto mediante contraddittorio cartolare; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 43016/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris