CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2021
Cassazione n. 33586/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20550-2015 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 1991 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 416/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/05/2015 R.G.N. 486/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. •1 rg.- 20550/15 - [OSCURATO:PERSONA] doc2 srl contro [OSCURATO:PERSONA] camerale del 3 giugno 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 13.5.15, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del tribunale di Cosenza del 5.3.14, ha rigettato l'opposizione della società in epigrafe a cartella relativa a contributi [OSCURATO:PERSONA] per lavoratori agricoli per euro 49.138. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto provata -sulla base dei prospetti interni dell'[OSCURATO:PERSONA]- le dichiarazioni di manodopera telematicamente ricevute dall'[OSCURATO:PERSONA] e ritenuto inoltre che tali atti avessero interrotto la prescrizione in quanto riconoscimento di debito. Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto delega. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce ex art. 360 co. 1 n. 4 nullità della sentenza per violazione degli articoli 345 e 437 c.p.c, per aver consentito il deposito di nuovi documenti decisivi, peraltro non indicati nell'atto di appello e nell'indice del fascicolo. Con il secondo motivo si deduce ex art. 360 co. 1 n. 5 vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver Arcloto valore ricognitivo del debito alle r(P) denunce di telematiche di manodopera. Il primo motivo è infondato. La decisione impugnata, infatti, si basa esclusivamente sul valore probatorio delle stampe dei prospetti prodotti dall'[OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado, e non anche sulle dichiarazioni telematiche di manodopera (la cui esistenza è solo dedotta dalle dette stampe) che non risultano versate in atti. Non vi è stata dunque la produzione tardiva di documenti nuovi, ma solo la diversa valutazione del materiale probatorio già prodotti in primo grado, al quale però la corte territoriale ha attribuito valore probatorio diverso. Il secondo motivo è inammissibile in ragione dei limiti al controllo della motivazione in cassazione, non essendovi un fatto discusso dalle parti ed ignorato dalla sentenza, ma solo la valutazione del rilievo giuridico di documenti processuali. Nulla per spese non avendo svolto l'[OSCURATO:PERSONA] attività difensiva. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]