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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 1978

Cassazione n. 05456/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sent-ik-e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Domenico A. R. Seccia, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha revocato ex tunc la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concessa in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa con provvedimento del 7 gennaio 2021 e successivamente dallo stesso sospesa con provvedimento del 7 aprile 2021, e ha rigettato la richiesta della difesa di applicazione della medesima misura alternativa ex art. 94 T.U. stup., relativamente alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania dell'Il gennaio 2018.

Il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei precedenti penali del condannato, ha evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] "La svolta per la rinascita" di Campobello di Mazara, ove era collocato Ferlito, con nota del 6 aprile 2021 aveva dichiarato che lo stesso era stato trovato in possesso di un telefono cellulare, non dichiarato all'atto del suo ingresso presso la struttura, circostanza integrante una grave violazione delle prescrizioni impostegli, tanto da essere idonea a pregiudicare il percorso di recupero (appena intrapreso); che la condotta posta in essere, quindi, era sintomatica della mancata adesione di Ferlito al percorso riabilitativo sin dall'inizio, circostanza incompatibile con la prosecuzione del beneficio; che, inoltre, Ferlito era stato successivamente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere disposta il 12 aprile 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Catania, in ordine al reato di cui all'art. 73 T.U. stup., commesso mentre lo stesso era detenuto presso la Casa circondariale di Augusta; che la difesa si era limitata a depositare solo il dispositivo del Tribunale di Catania che, con provvedimento del 6 maggio 2021, aveva annullato la suddetta ordinanza.

Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, ha evidenziato che la misura alternativa alla detenzione richiesta appariva non idonea, anche in considerazione della tenuità delle prescrizioni ad essa connesse e dell'ampia sfera di autonomia che essa avrebbe consentito all'interessato, perché lo stesso aveva tenuto una condotta intramuraria non sempre regolare e non era apparso soggetto sufficientemente maturo da poter usufruire positivamente del beneficio richiesto.

Appariva, dunque, necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria, posto che l'attuale rilevante pericolosità sociale di Ferlito doveva essere monitorata in ambiente carcerario.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera apodittica affermato che il possesso di un telefono cellulare all'interno della struttura costituisse una gravissima violazione delle prescrizioni imposte, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

Il giudice di merito, inoltre, avrebbe dato per scontato che il telefono cellulare fosse già in possesso di Ferlito sin dal suo ingresso nella struttura.

Infine, il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente valorizzato il fatto che Ferlito era stato sottoposto alla massima misura cautelare, nonostante il Tribunale del riesame avesse poi revocato il provvedimento nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Ai sensi dell'art. art. 94, comma 6, T.U. stup., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.

Va, infatti, ricordato che la misura alternativa alla detenzione implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214).

1.2. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, dalla nota del 6 aprile 2021 della comunità "La svolta per la rinascita", si evinceva che il condannato era stato trovato in possesso di un telefono cellulare, non dichiarato all'atto del suo ingresso nella struttura, circostanza ritenuta dallo stesso Direttore della struttura integrante una gravissima violazione delle prescrizioni imposte, tanto da pregiudicare l'intero percorso di recupero.

Il giudice di merito, inoltre, ha evidenziato che Ferlito, successivamente alla violazione di cui sopra, con provvedimento del 12 aprile 2021 del G.i.p. del Tribunale di Catania, era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, per condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti poste in essere nella Casa circondariale di Augusta.

Tali circostanze, quindi, sono state ritenute dal giudice di merito come sintomatiche della persistente pericolosità sociale del condannato, il quale, quindi, appariva soggetto non sufficientemente maturo da poter fruire di una misura cautelare tanto ampia, la quale avrebbe presupposto delle prescrizioni tenui e un'ampia sfera di autonomia.

La Corte, pertanto, ritiene che il Tribunale di sorveglianza, in modo chiaro e ineccepibile abbia fornito sul punto una motivazione lineare e abbia correttamente revocato la misura alternativa alla detenzione precedentemente concessa.

In forza della sopra richiamata costruzione normativa, infatti, è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.

In tal senso, il giudice può anche disporre la revoca della misura con effetto ex tunc, quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477).

Il giudice di merito, poi, evidenziata la pericolosità sociale del condannato, ha ritenuto necessario la prosecuzione dell'osservazione intramuraria.

Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile continuità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello.

In tal senso, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322).

Il Tribunale di sorveglianza, quindi, ha operato un'analisi complessiva delle violazioni esaminate al fine di valutarne la consistenza e la gravità, pervenendo in modo plausibile alla conclusione, non manifestamente illogica, del fallimento della misura alternativa alla detenzione, esprimendo, sulla scorta delle violazioni accertate delle prescrizioni riportate, anche il diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova in casi particolari richiesto dal difensore.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sent-ik-e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Domenico A. R. Seccia, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha revocato ex tunc la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concessa in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa con provvedimento del 7 gennaio 2021 e successivamente dallo stesso sospesa con provvedimento del 7 aprile 2021, e ha rigettato la richiesta della difesa di applicazione della medesima misura alternativa ex art. 94 T.U. stup., relativamente alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania dell'Il gennaio 2018. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei precedenti penali del condannato, ha evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] "La svolta per la rinascita" di Campobello di Mazara, ove era collocato Ferlito, con nota del 6 aprile 2021 aveva dichiarato che lo stesso era stato trovato in possesso di un telefono cellulare, non dichiarato all'atto del suo ingresso presso la struttura, circostanza integrante una grave violazione delle prescrizioni impostegli, tanto da essere idonea a pregiudicare il percorso di recupero (appena intrapreso); che la condotta posta in essere, quindi, era sintomatica della mancata adesione di Ferlito al percorso riabilitativo sin dall'inizio, circostanza incompatibile con la prosecuzione del beneficio; che, inoltre, Ferlito era stato successivamente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere disposta il 12 aprile 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Catania, in ordine al reato di cui all'art. 73 T.U. stup., commesso mentre lo stesso era detenuto presso la Casa circondariale di Augusta; che la difesa si era limitata a depositare solo il dispositivo del Tribunale di Catania che, con provvedimento del 6 maggio 2021, aveva annullato la suddetta ordinanza. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, ha evidenziato che la misura alternativa alla detenzione richiesta appariva non idonea, anche in considerazione della tenuità delle prescrizioni ad essa connesse e dell'ampia sfera di autonomia che essa avrebbe consentito all'interessato, perché lo stesso aveva tenuto una condotta intramuraria non sempre regolare e non era apparso soggetto sufficientemente maturo da poter usufruire positivamente del beneficio richiesto. Appariva, dunque, necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria, posto che l'attuale rilevante pericolosità sociale di Ferlito doveva essere monitorata in ambiente carcerario. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera apodittica affermato che il possesso di un telefono cellulare all'interno della struttura costituisse una gravissima violazione delle prescrizioni imposte, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe dato per scontato che il telefono cellulare fosse già in possesso di Ferlito sin dal suo ingresso nella struttura. Infine, il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente valorizzato il fatto che Ferlito era stato sottoposto alla massima misura cautelare, nonostante il Tribunale del riesame avesse poi revocato il provvedimento nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Ai sensi dell'art. art. 94, comma 6, T.U. stup., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va, infatti, ricordato che la misura alternativa alla detenzione implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214). 1.2. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, dalla nota del 6 aprile 2021 della comunità "La svolta per la rinascita", si evinceva che il condannato era stato trovato in possesso di un telefono cellulare, non dichiarato all'atto del suo ingresso nella struttura, circostanza ritenuta dallo stesso Direttore della struttura integrante una gravissima violazione delle prescrizioni imposte, tanto da pregiudicare l'intero percorso di recupero. Il giudice di merito, inoltre, ha evidenziato che Ferlito, successivamente alla violazione di cui sopra, con provvedimento del 12 aprile 2021 del G.i.p. del Tribunale di Catania, era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, per condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti poste in essere nella Casa circondariale di Augusta. Tali circostanze, quindi, sono state ritenute dal giudice di merito come sintomatiche della persistente pericolosità sociale del condannato, il quale, quindi, appariva soggetto non sufficientemente maturo da poter fruire di una misura cautelare tanto ampia, la quale avrebbe presupposto delle prescrizioni tenui e un'ampia sfera di autonomia. La Corte, pertanto, ritiene che il Tribunale di sorveglianza, in modo chiaro e ineccepibile abbia fornito sul punto una motivazione lineare e abbia correttamente revocato la misura alternativa alla detenzione precedentemente concessa. In forza della sopra richiamata costruzione normativa, infatti, è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. In tal senso, il giudice può anche disporre la revoca della misura con effetto ex tunc, quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477). Il giudice di merito, poi, evidenziata la pericolosità sociale del condannato, ha ritenuto necessario la prosecuzione dell'osservazione intramuraria. Il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile continuità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello. In tal senso, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322). Il Tribunale di sorveglianza, quindi, ha operato un'analisi complessiva delle violazioni esaminate al fine di valutarne la consistenza e la gravità, pervenendo in modo plausibile alla conclusione, non manifestamente illogica, del fallimento della misura alternativa alla detenzione, esprimendo, sulla scorta delle violazioni accertate delle prescrizioni riportate, anche il diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova in casi particolari richiesto dal difensore.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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