CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 19610/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1112/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la sentenza n. 658/2022 emessa da CORTE D'APPELLO SALERNO del 26.5.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 oltre le spese prenotate a debito come per legge. Così deciso in Roma,il 07/07/202