CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 50681/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pescara condannava [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di peculato (314 cod. pen.) (capi A e B) poiché, in qualità di amministratore e legale rappresentante, dal 29/06/2011, e poi di socio e procuratore legale, dal 21/05/2004 al 28/06/2011, di [OSCURATO:SOCIETA]. - società incaricata della riscossione delle imposte comunali e delle sanzioni amministrative elevate per violazioni del Codice della Strada (nonché incaricata della gestione del relativo contenzioso) -, avendo per ragione del suo ufficio il possesso degli importi incassati per conto, rispettivamente, delle amministrazioni comunali di Turrivalignani e di Popoli e Lettomanoppello, ometteva di riversarle in favore di detti Comuni, effettivi creditori degli importi incassati, indicando falsamente, nei prospetti riepilogativi delle posizioni dei contribuenti, posizioni debitorie ancora aperte e riferite a soggetti che avevano invece già provveduto a saldare l'intero importo dovuto all'amministrazione comunale. 2. Accogliendo l'impugnazione dell'imputato, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, annullava la sentenza di primo grado, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli. In tal senso rilevava che: i fatti contestati si collocavano tra l'anno 2008 e l'anno 2010; in tale periodo l'imputato era solamente socio e procuratore ad negotia di [OSCURATO:SOCIETA]. e non ne ricopriva la carica di legale rappresentante ed amministratore, acquisita soltanto a partire dal 29/06/2011; l'imputato si era limitato alla puntuale e pedissequa esecuzione di mansioni e compiti puntualmente attribuitigli dal rapporto negoziale con la società. Concludeva come non risultasse integrata la fattispecie di peculato, non configurabile in quanto reato proprio. 3. Avverso la sentenza di appello ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila che, nell'unico motivo presentato, ha dedotto errata applicazione delle norme in tema di concorso di persone nel reato proprio non esclusivo e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte d'appello ha erroneamente ridotto l'arco temporale delle condotte appropriative le quali, come specificato nella sentenza del Tribunale, vanno dal 2008 al 2014. Tale lasso comprende, dunque, il periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore formale, di diritto, di SICAN s.r.I., oltre che, verosimilmente, amministratore di fatto della società stessa nel periodo precedente alla nomina.Comunque, la Corte d'appello avrebbe fatto cattiva applicazione delle disposizioni in materia di concorso di persone nel reato proprio. Infatti, premesso che le condotte appropriative sono state materialmente realizzate dal [OSCURATO:PERSONA], seppure quale longa manus dell'amministratore, nella veste di procuratore ad negozia, il Giudice di secondo grado avrebbe trascurato di considerare che nel peculato l'azione materiale può essere compiuta anche dall'extraneus, essendo sufficiente, ai sensi dell'articolo 117 cod. pen., la conoscibilità della qualifica soggettiva dell'intraneus alla stregua dei normali criteri di attribuzione della responsabilità titolo di colpa. Infine, secondo il ricorrente, nel sovvertire l'esito del giudizio di primo grado, la Corte d'appello, invece di confutare le emergenze istruttorie, ha travisato elementi fattuali di rilevante spessore venendo così meno all'obbligo di rendere una motivazione particolarmente persuasiva. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore Generale di questa Corte ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 5. L'imputato ha presentato una memoria in cui eccepisce l'inammissibilità del ricorso, avendo il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila proposto una rivisitazione in fatto preclusa alla Corte di cassazione, in quanto concernente non solo la qualifica del [OSCURATO:PERSONA] come amministratore di fatto, ma anche la sussistenza di condotte appropriative, già negativamente scrutinate dal giudice di merito. In subordine, si chiede di dichiarare il ricorso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello escluso che l'imputato avesse poteri di gestione o amministrazione, anche di fatto, e quindi negato ogni ipotesi di responsabilità dell'imputato, anche a titolo di concorso come extraneus. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati. 2. Rappresenta un principio di diritto consolidato quello secondo cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, la quale fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). 3. Tanto non accade nella sentenza impugnata, estremamente sintetica (in alcuni passaggi quasi apodittica), che, per di più, incorre nell'errore dedotto dal ricorrente in rapporto all'individuazione della data di commissione dei reati. Essa afferma, infatti, quasi testualmente, che i fatti contestati all'imputato si collocano temporalmente tra gli anni 2008 e 2010, periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] non ha ricoperto la carica di legale rappresentante ed amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., acquisita soltanto in seguito, e cioè a far data dal 29/06/2011. Per contro, nel capo di imputazione relativo al capo B), si indica la data del 08/01/2010, mentre in quello relativo al capo A), si dice che il reato è stato compiuto dal 2008 «fino alla data odierna», trovandosi precisato, nella sentenza di primo grado, che il periodo in contestazione è «compreso tra il 2008 e il 2014». L'errore commesso dai giudici di secondo grado non è affatto irrilevante. Esso inficerebbe infatti radicalmente il percorso motivazionale che ha condotto all'assoluzione dell'imputato in relazione alle condotte da questi realizzate dalla fine del giugno 2011 in poi: quando [OSCURATO:PERSONA] acquisì la qualifica di amministratore formale di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] a tale periodo, in cui - lo si ripete - [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto di SICAN s.r.I., dalla sentenza di primo grado emergono, infatti, elementi oggettivi compatibili con la realizzazione di condotte appropriative, come, ad esempio, quando si afferma che egli riscosse somme dovute da ditte del Comune di Popoli, senza riversarle (con cadenza trimestrale, come stabilito nelle convenzioni) al Comune stesso o che l'imputato effettuò prelievi da conti correnti intestati alla società. Ciò, sebbene la sentenza del Tribunale e, tantomeno, quella della Corte d'appello (sul punto affatto silente) non abbiano chiarito le concrete modalità dell'azione delittuosa. In particolare, non viene precisato se tali somme restarono nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] o se questi le restituì successivamente al Comune stesso (e, nel caso, la ragione del ritardo), essendosi i Giudici di primo grado limitati a considerare irrilevanti tali dati e a citare, in tal senso, un passaggio di Sez. U n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190 - che non investe il principio di diritto affermato da tale pronuncia - nel quale, richiamandosi alla giurisprudenza allora dominante, le medesime sezioni Unite hanno escluso che la configurabilità del delitto di peculato sia preclusa dall'intenzione, in capo all'imputato, di restituire la somma o dalla restituzione del tandundem (v., peraltro, di recente, Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283940, secondo cui, in tema di peculato per ritardato versamento, da parte del concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell'[OSCURATO:PERSONA] di Stato, il reato non si perfeziona allo spirare del termine indicato nell'intimazione che l'amministrazione è tenuta ad inviare all'agente, ma allorquando emerga senza dubbio, dalle caratteristiche del fatto, che si è realizzata l'interversione del titolo del possesso, ovvero che il concessionario ha agito uti dominus). 4. Bisognosa di approfondimento appare la motivazione della sentenza impugnata anche in rapporto al periodo precedente, in cui l'imputato non era stato ancora nominato amministratore di SICAN s.r.I., ma risultava ciò nondimeno investito di una procura ad negotia (o generale), peraltro "rafforzata" dalla delega ad effettuare versamenti e prelievi di denaro della società. Sicché è ben plausibile che - come affermato dalla sentenza di primo grado - egli fosse dotato di poteri gestori che - ove svolti in modo continuativo, come sembra -, avrebbero consentito di individuare nel [OSCURATO:PERSONA] un amministratore di fatto (e, dunque, un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, essendo le relative nozioni declinate dagli artt. 357 e 358 cod. pen. in chiave oggettivo-funzionale). 4.1. Sul punto, va però precisato che, quand'anche si giungesse a condividere la conclusione del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza della qualifica pubblicistica del [OSCURATO:PERSONA], ciò non sarebbe ancora sufficiente a ritenerne integrata la responsabilità a titolo di peculato, occorrendo pure dimostrare che l'imputato avesse concretamente posto in essere le condotte appropriative (e cioè realizzato i comportamenti uti dominus) di cui all'art. 314 cod. pen. (i giudici di primo grado si sono limitati a seccamente riferire che i debitori avevano provveduto al saldo degli importi ai Comuni per conto dei quali operava SICAN s.r.I.). 4.2. Né, contrariamente a quanto suggerito dal Procuratore Generale ricorrente, tale dimostrazione potrebbe essere "aggirata" ipotizzando, comunque, la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso nel reato commesso dall'allora amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA]. In tale prospettiva, il problema non consisterebbe - come ritenuto nel ricorso - nella mancata prova del dolo in ordine alla qualifica soggettiva del c.d. intraneus (sul punto, essendo incidentalmente ipotizzabile una responsabilità ex art. 110, piuttosto che ex art. 117 cod. pen., posto che è affatto inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] non si fosse rappresentato tale qualifica in capo a [OSCURATO:PERSONA] il quale, come ricordato, rivestì in [OSCURATO:SOCIETA]. qualifiche "invertite" rispetto al primo). Il problema consisterebbe, piuttosto, nel fatto che - nel difetto di qualsivoglia motivazione da parte della Corte di appello - la sentenza di primo grado, in relazione al primo periodo, appare ancor più lacunosa. Essa non fornisce, infatti, elementi da cui desumere se le somme non riversate al Comune fossero state "intascate" o anche solo riscosse (esercitando la delega) dal [OSCURATO:PERSONA] oppure se dette condotte fossero state realizzate in toto dal [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata la responsabilità di quest'ultimo accertata a causa dell'estinzione del reato per morte del reo, intervenuta prima della sentenza di primo grado. 5. Infine, ove le condotte di appropriazione vengano accertate, risultando dai capi di imputazione che gli imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto) avevano indicato falsamente, nei prospetti riepilogativi delle posizioni dei contribuenti, posizioni debitorie ancora aperte, ma riferite, invece, a soggetti che avevano già provveduto a saldare l'intero importo dovuto all'amministrazione comunale, andrebbe, per scrupolo, verificato il momento in cui i suddetti falsi sono stati compiuti. Sebbene la redazione dei citati prospetti parrebbe una mera copertura (ex post) di appropriazioni già realizzate (come ricordato, le Convenzioni stipulate dai Comuni con [OSCURATO:SOCIETA]. prevedevano l'obbligo di versamento delle somme riscosse con cadenza trimestrale), è comunque opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di truffa ai danni dello Stato, aggravato dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del pubblico agente che, non avendo la disponibilità materiale o giuridica del denaro, ne ottenga l'indebita erogazione esclusivamente per effetto degli artifici o raggiri posti in essere ai danni del soggetto cui compete l'adozione dell'atto dispositivo (ex multis, Sez. 6, n. 13559 del 11/07/2019, dep. 2020, Guercio, Rv. 278888). 6. Non risultando l'onere di una motivazione puntuale e adeguata assolto dai giudici dell'appello, si dispone l'annullamento della sentenza impugnata, affinché i giudici del rinvio motivino in conformità con i principi dinanzi enunciati, verificando, se del caso, altresì l'int