CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46450/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione, da parte del giudice del rinvio, della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen. con riguardo al reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup. di cui è stato ritenuto responsabile; Rilevato che la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che non presta il fianco a censure motivazionali e che ha fatto buon governo dei principi affermati nella sentenza rescindente e, più in generale, del consolidato orientamento giusta il quale, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. è compatibile con l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo tuttavia necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso (Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017 Ud., Taboui, Rv. 270671); in particolare, diversamente da quanto opina il ricorrente, la valutazione del giudice di merito si è correttamente focalizzata non solo sulla cessione di droga, ma anche sull'altro addebito di illecita detenzione di ulteriore stupefacente, non illogicamente escludendo, nel complesso - con una valutazione di merito che non può essere in questa sede rivisitata - che fosse possibile individuare un lucro di speciale tenuità e, tenendo anche conto della natura di droga "pesante", un pericolo particolarmente tenue; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ot