CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglirnento dei motivi di ricorso. („_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli, pronunciandosi sulle istanze presentate da Carmine NOCERINO, Francesco CANNOLA e Massimiliano VERRANO, confermava il provvedimento reso in data 5.8.2021, con il quale il G.i.p. della stessa sede aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dei predetti istanti in relazione ai reati a ciascuno rispettivamente ascritti: quanto a NOCERINO e CANNOLA, per il delitto di tentato omicidio aggravato commesso in danno di Giuseppe POSTIGLIONE e per il connesso reato in materia di armi (capi A e B); quanto al CANNOLA e al VERRANO, per il delitto di concorso nella detenzione e nel porto illegali aggravati di una pistola calibro 9 x 21 con la quale vennero esplosi due colpi (materialmente il VERRANO) all'indirizzo di Angela FARELLI mentre si trovava sul balcone della sua abitazione sita in piazzetta Trinità degli Spagnoli (capo C). 2. Con riferimento alla posizione dell'unico odierno ricorrente, il Tribunale del riesame ravvisava la sussistenza della gravità indiziaria per il reato sub capo C) in base alle convergenti dichiarazioni rese dalla vittima e dalla di lei sorella Anna, siccome riscontrate dagli accertamenti di polizia giudiziaria. Secondo il narrato delle due donne, a sparare in direzione della FARELLI era stato VERRANO verso le ore 20.30 del 31 marzo 2021, mentre Mario MAROTTA e Francesco CANNOLA erano stati visti transitare a bordo del motociclo "SH" bordeaux, che adoperavano abitualmente, pochi secondi prima in piazza per assicurarsi che all'interno dell'abitazione ci fosse qualcuno. I giudici partenopei ritenevano attendibili tali dichiarazioni accusatorie nonostante la conflittualità dei rapporti intercorrenti tra le due testimoni oculari e la famiglia VERRANO, oltre che con i complici di costoro, facenti capo a Carmine NOCERINO, conflittualità riconducibile a un contesto criminale caratterizzato dalla lotta per il controllo del narcotraffico nei [OSCURATO:PERSONA] e costellato di ulteriori episodi analoghi a quello in esame (le cosiddette "stese"). Né inficiava l'attendibilità delle propalazioni che il padre delle FARELLI, presente ai fatti, avesse negato la circostanza, non potendo escludersi che l'uomo avesse inteso rimanere estraneo all'accaduto per evitare ritorsioni. Diversamente, a sostegno della credibilità del racconto delle due donne, completato dalle positive individuazioni fotografiche eseguite, andavano apprezzati gli esiti delle indagini di polizia giudiziaria. In particolare, risultavano repertati i bossoli riferibili a una pistola calibro 9 x 21, esplosi dalla stessa pistola con cui erano state compiute le altre "stese", tutte, quindi, riconducibili ad un'unica matrice. Inoltre, era stato accertato, dalle rilevazioni di telecamere del [OSCURATO:PERSONA], che alle ore 20.24 del 31 marzo 2021 era passato nei pressi del luogo teatro dei fatti il motociclo Honda tg. EV47010 intestato al padre di Francesco CANNOLA.Ritenuta, quindi, attinta la soglia della gravità indiziaria sulla base degli elementi illustrati, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame selezionava come unica misura cautelare capace di prevenire il rischio di reiterazione quella di massimo rigore, tenuto conto dell'eccezionale gravità della condotta, apprezzabile alla stregua di una sorta di spedizione punitiva attuata in una pubblica via nel contesto di un'ancora non sopita conflittualità criminale fra gruppi antagonisti, tesi ad assicurarsi il predominio nella gestione del narcotraffico nei [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, sulla base dei seguenti motivi. 3.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame, nell'evidenziare la convergenza delle dichiarazioni rese dalle sorelle FARELLI, era incorso in un travisamento delle risultanze probatorie, in quanto Anna FARELLI non aveva menzionato nessuno dei soggetti indicati dalla sorella Angela come presenti sul balcone dell'abitazione al momento del fatto (la nipote Melissa, figlia di Anna, il padre Francesco, la madre Maria TOMEI e un'amica a nome Rosa BALSAMO). Tale significativa divergenza minava la credibilità delle dichiaranti, anche perché il loro narrato era stato smentito dal padre, che negò la sua presenza al fatto. A tale riguardo, ad avviso della difesa, il Tribunale aveva illogicamente escluso, sulla base di una mera congettura (timore di ritorsioni), che quanto riferito dal padre potesse smentire l'attendibilità delle figlie. Inoltre, i giudici della cautela avevano omesso di spiegare le ragioni per cui l'accertata conflittualità tra le sorelle FARELLI e gli esponenti della famiglia VERRANO non avrebbe inciso sulla credibilità del loro racconto e sulla necessità di individuare un significativo riscontro esterno. Sotto tale profilo, censurabile doveva reputarsi la valutazione del Collegio del riesame nell'apprezzare quali riscontri esterni gli accertamenti di polizia giudiziaria, posto che essi si limitavano a confermare il fatto storico accaduto, non ad attribuirne la paternità ad un preciso autore. Al contrario, i risultati delle investigazioni smentivano il racconto delle FARELLI sulla circostanza che le armi utilizzate pèr le "stese" nei loro confronti venissero custodite presso le abitazioni di Massimiliano VERRANO e dei fratelli Ciro e Giuseppe BASILE, atteso l'esito negativo sortito dalle perquisizioni eseguite in quei luoghi. 3.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame omesso di motivare sia sulla sussistenza delle esigenze cautelari sia sulla richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione del fratello sita in Gavirate (VA).Le argomentazioni usate dal Collegio partenopeo potevano stimarsi logicamente coerenti con le condotte di tentato omicidio e violazione della legge sulle armi contestate ai capi A) e B), ma non con la condotta ascritta al ricorrente. Inoltre, nessuna risposta argomentata era stata fornita alla richiesta, avanzata in udienza, di applicazione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari a distanza di centinaia di chilometri dal luogo dei fatti e a beneficio di un soggetto che non rispondeva dei più gravi reati di cui ai capi A) e B) e che, quindi, non era coinvolto nella guerra fra gruppi contrapposti di narcotrafficanti, oltre ad esercitare attività lavorativa lad essere gravato da un unico modesto precedente, risalente al 2005. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Occorre premettere che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, l'art.273 cod. proc. pen. postula la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quale "minimum" probatorio che deve inderogabilmente assistere l'adozione della misura, solo nel caso in cui sussista una prova indiziaria; quando, invece, sia presente una prova diretta, va escluso il ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l'indizio né occorre la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, in quanto il minimo di gravità indiziaria è soverchiato dal diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita. Il che si verifica nell'ipotesi - come quella sottoposta all'odierno vaglio - di prova testimoniale proveniente dalla persona offesa dal reato, purché non validamente inficiata, e che rappresenta un "plus" rispetto all'apporto richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. e non abbisogna, per l'emissione del provvedimento cautelare, né di altri elementi di prova né di riscontro esterno (Sez. 6, n. 2803 del 5/7/1995, Pozzessere, Rv. 202043; Sez. 3, n. 17205 del 14/4/2013, B., Rv. 246995; fra le più recenti, Sez. 1, n. 44633 del 21/9/2018, M., Rv. 273981; v. anche, in relazione alla fase del giudizio, Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). 3. Alla enunciata regola valutativa si è pienamente conformato il Tribunale del riesame, che, nel caso di specie, ha imperniato la prova indiziaria sulle dichiarazioni accusatorie (prova diretta) rese da Angela FARELLI, all'indirizzo della quale vennero esplosi i due colpi di pistola descritti al capo C) della rubrica provvisoria. Non solo, il Collegio de libertate ha valorizzato, accanto alla prima, un'ulteriore prova diretta, costituita dalle dichiarazioni rese da Anna FARELLI, sorella di Angela, presente, come quest'ultima, sul balcone della comune abitazione al momento dell'esplosione dei due colpi provenienti dalla strada. Ancora, le dichiarazioni delle due sorelle sono state corroborate da individuazioni fotografiche dell'indagato eseguite senza incertezza. E' evidente, allora, che, in presenza di una duplice prova diretta, il riferimento, operato dai giudici dell'incidente cautelare, ad alcuni "riscontri" desumibili dagli accertamenti di polizia ...- 7 giudiziaria non va inteso nell'accezione tecnica di riscontri esterni "individualizzanti", data la loro superfluità nel caso che ci riguarda, ma nel senso di elementi confermativi della veridicità del fatto storico e del relativo contesto criminale: è il caso della repertazione di bossoli riferibili ad una pistola calibro 9x21, esplosi dalla stessa arma con la quale erano state compiute le precedenti "stese" (a identificare un'unica matrice criminale), e dell'accertato passaggio, in coincidenza temporale con l'esplosione • dei colpi di pistola all'indirizzo della FARELLI, del motociclo Honda (targato EV47010) intestato al padre di Francesco CANNOLA, coindagato del VERRANO. 4. Rispetto al descritto compendio probatorio, che travalica, per quanto detto, lo standard semplicemente indiziario, il ricorso oppone censure prive di fondamento. Infondato è il rilievo critico di travisamento delle risultanze probatorie in cui il Tribunale sarebbe incorso per aver valutato come "convergenti" le dichiarazioni rese dalle sorelle FARELLI, atteso che i giudici della cautela hanno circoscritto la propria valutazione di "convergenza" al narrato sulla condotta delittuosa ascritta al VERRANO - sulla quale non viene mossa, tra l'altro, alcuna specifica contestazione - reputando correttamente ininfluenti discrasie marginali su particolari di contorno, del tutto eccentrici rispetto alla ricostruzione del fatto oggetto d'indagine (come l'identità e il numero dei soggetti presenti sul balcone dell'abitazione oltre alle sorelle FARELLI, delle quali non è messa in dubbio la presenza; oppure l'esito negativo delle perquisizioni eseguite presso l'abitazione del VERRANO alla ricerca di armi). È altrettanto infondata la censura sull'omessa valutazione del contesto di conflittualità tra gruppi camorristi in cui sarebbe maturato il fatto in esame, viceversa debitamente tenuto in considerazione da giudici di merito e che, semmai, corrobora sul piano logico l'ipotesi accusatoria (è ragionevole ritenere che la FARELLI sia stata fatta oggetto di colpi di pistola intimidatori proprio da soggetti appartenenti a un gruppo antagonista, come quello di riferimento del VERRANO e del CANNOLA). Parimenti infondata, oltre che generica, è l'accusa di aver motivato in modo "congetturale" sulla circostanza della smentita, opposta dal padre delle FARELLI, alla indicazione della sua presenza sul balcone al momento del fatto, riferita dalle figlie, atteso che appare del tutto plausibile, sul piano logico e della comune esperienza, in un contesto di elevata conflittualità camorrista, che le proprie dichiarazioni possano essere guidate e condizionate dal timore di subire ritorsioni, come non irragionevolmente opinato dal Tribunale. 5. Venendo alle censure formulate sulle esigenze cautelari, non coglie nel segno quella tesa a stigmatizzare l'inconferenza della motivazione in quanto correlata alle imputazioni di tentato omicidio e violazione della legge sulle armi (capi A e B), coinvolgenti soggetti diversi dal VERRANO, avendo il Tribunale partenopeo in modo congruo valorizzato, a giustificazione della prognosi di recidiva, il contesto di elevata conflittualità tra gruppi antagonisti in lotta per il predominio nel settore del narco-traffico nei quartieri "spagnoli", tuttora in corso, e il forte allarme sociale da tale conflitto scaturito. Quanto alla individuazione del presidio più adeguato, il motivo di ricorso ha perso di interesse, in quanto al VERRANO, nelle more, è stata applicata, in sostituzione della custodia in carcere, la misura gradata degli arresti domiciliari, come comunicato al Collegio dal difensore presente in udienza. Non devono, conseguentemente, essere espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 6. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il