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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 settembre 1979

Cassazione n. 31801/2026

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a [OSCURATO:PERSONA] (Na) 1'8/9/1979 avverso l'ordinanza del 14/4/2026 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con motivi nuovi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14/4/2026, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 3/3/2026 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso (obbligo di dimora), disposta con riguardo al delitto di cui agli artt. 110, 452-quaterdeciescod. pen., con altra, meno afflittiva (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 125, 274, 275, 282, 283, 309 e 310 cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame avrebbe errato nel pronunciarsi anche sul merito cautelare (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze ex art. 274 cod. proc. pen.), a fronte di un appello con il quale sarebbe stata contestata all'ordinanza del G.i.p. esclusivamente la radicale assenza di motivazione, esauritasi in un modello prestampato e, dunque, caratterizzata da una evidente carenza grafica.

Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento qui impugnato, pertanto, l'appellante non avrebbe speso alcun argomento di merito, insieme all'eccezione appena richiamata, limitandosi ad individuare gli elementi di fatto proposti al G.i.p. per ottenere la sostituzione della misura, poi rimasti del tutto negletti nell'ordinanza da questi emessa.

2.1. Sono stati presentati motivi aggiunti, sia per ribadire gli argomenti già spesi sia per contestare la motivazione dell'ordinanza anche in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura in esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Il Tribunale del riesame, quale giudice dell'appello cautelare, ha innanzitutto ribadito il costante e condiviso indirizzo in forza del quale in tema di appello di misure cautelari reali, il tribunale della libertà, al quale sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità del provvedimento del giudice affetto da vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di revoca del sequestro, non può sostituirsi al primo giudice violando il principio devolutivo e redigendo la motivazione integralmente omessa, né può limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento impugnato ex art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., ma deve, una volta dichiarata la nullità, trasmettere gli atti al primo giudice, al fine di non privare la parte di un grado del giudizio cautelare e di consentirle di redigere motivi specifici di impugnazione qualora debba dolersi delle ragioni di un eventuale rigetto della domanda (Sez. 3, n. 45234 del 3/7/2014, Tomeucci, Rv. 260995.

Tra le molte successive non massimate, Sez. 3, n. 284 del 27/11/2025, Manca; Sez. 3, n. 34943 del 15/10/2020, Pg/Gettapietra).

4.1. Come poi ribadito ancora con recentissima pronuncia (Sez. 3, n. 14376 del 13/3/2026, Wang), nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall'art. 322-bis cod. proc. pen., l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo 2essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566).

4.2. Altra sentenza (Sez. 3, n. 42470 del 1/10/2024, Isgrò, Rv. 287140 - 01) ha poi evidenziato, nella stessa direzione, che il tribunale del riesame, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, non può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata, disporne l'annullamento, ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all'art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 1114 del 7/12/2022, Ruggieri, Rv. 284165 - 01).

Tale soluzione troverebbe conforto anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali, sia pure incidentalmente (Sez.

U, n. 15403 del. 30/11/2023, Galati, non massimate sul punto, § 5.1 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), hanno osservato che «secondo la disciplina generale dettata nel Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale, come desumibile in particolare dall'art. 604 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione costituisce un vizio che non comporta la restituzione degli atti al primo giudice, ma deve trovare rimedio nella decisione del giudice di appello, il quale è tenuto a decidere nel merito (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118 - 01, nonché, tra le altre, Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01)», ritenendosi che costituisca principio generale, valido per ogni tipo gravame, quello della convergenza - nella medesima fase - di un effetto rescindente e contemporaneamente rescissorio, ove al giudice della impugnazione, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, è imposto di colmare, nel merito, il deficit argomentativo del provvedimento sottoposto al suo controllo senza restituire gli atti al Giudice che lo ha emesso.

4.3. In conclusione, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il sovraesposto principio non operi nel solo - e ben diverso - caso in cui «al giudice dell'impugnazione sia devoluta esclusivamente (corsivo dell'estensore, n.d.e.) la cognizione della nullità del provvedimento affetto da vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di revoca del sequestro», non potendo il giudice d'appello sostituirsi al primo giudice nell'assumere la decisione non resa, violando il principio devolutivo e redigendo la motivazione integralmente omessa, né potendo limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento impugnato ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., ma dovendo invece, una volta dichiarata la nullità, trasmettere gli atti al primo giudice, al fine di non privare la parte di un grado del giudizio cautelare e di consentirle di redigere motivi specifici di impugnazione qualora debba dolersi delle ragioni di un eventuale rigetto della domanda (Sez. 3, n. 45234 del 3/7/2014, cit.).

35. Tanto premesso in termini generali, si osserva che l'unica questione sulla quale si fonda il ricorso concerne quanto dedotto a sostegno dell'appello cautelare: in particolare, mentre il Tribunale afferma che il [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe limitato a eccepire la radicale mancanza di motivazione nel provvedimento del G.i.p., ma avrebbe introdotto anche temi di merito, dunque devoluti al Collegio della cautela, il ricorso sostiene che l'appello avrebbe enunciato tali argomenti soltanto per evidenziare che erano stati proposti anche al G.i.p. e totalmente trascurati.

5.1. La tesi del ricorrente è fondata.

5.2. Come verificato da questa Corte, attesa la natura della questione qui proposta, l'appello cautelare era stato fondato su un solo argomento, ossia la carenza grafica di motivazione in ordine agli elementi posti a sostegno della richiesta di modifica della misura, ex art. 299 cod. proc. pen.; questi elementi erano stati dunque riportati nell'impugnazione proposta al Tribunale del riesame, in modo testuale (pagg. 2-4), ma soltanto ad evidenziare che il provvedimento del G.i.p. - redatto su un modulo prestampato, con qualche integrazione a mano - non ne conteneva traccia o esame ("In tale direzione, il Gip del Tribunale di Salerno ha completamente negletto di considerare le deduzioni posta a base della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 299 cpp, di seguito compendiate").

5.3. L'ordinanza qui impugnata, pertanto, risulta censurabile nella parte in cui (pag. 17) afferma che "il difensore non si è limitato a censurare in via esclusiva la nullità (per omessa motivazione) dell'ordinanza resa dal GIP, bensì ha riproposto, nel merito, le medesime argomentazioni addotte a sostegno dell'istanza di sostituzione rigettata."

6. In forza di queste considerazioni, e dei principi sopra richiamati, lo stesso provvedimento del 14/4/2026 deve essere dunque annullato senza rinvio, così come l'ordinanza emessa il 3/3/2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che dovrà provvedere a nuova motivazione sulla richiesta di modifica della misura, confrontandosi con tutti gli argomenti a sostengo della relativa istanza.

Ogni ulteriore questione rimane assorbita.

P.Q P.Q.MIl gliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] (Na) 1'8/9/1979 avverso l'ordinanza del 14/4/2026 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con motivi nuovi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14/4/2026, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 3/3/2026 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in corso (obbligo di dimora), disposta con riguardo al delitto di cui agli artt. 110, 452-quaterdeciescod. pen., con altra, meno afflittiva (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 125, 274, 275, 282, 283, 309 e 310 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe errato nel pronunciarsi anche sul merito cautelare (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze ex art. 274 cod. proc. pen.), a fronte di un appello con il quale sarebbe stata contestata all'ordinanza del G.i.p. esclusivamente la radicale assenza di motivazione, esauritasi in un modello prestampato e, dunque, caratterizzata da una evidente carenza grafica. Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento qui impugnato, pertanto, l'appellante non avrebbe speso alcun argomento di merito, insieme all'eccezione appena richiamata, limitandosi ad individuare gli elementi di fatto proposti al G.i.p. per ottenere la sostituzione della misura, poi rimasti del tutto negletti nell'ordinanza da questi emessa. 2.1. Sono stati presentati motivi aggiunti, sia per ribadire gli argomenti già spesi sia per contestare la motivazione dell'ordinanza anche in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura in esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Il Tribunale del riesame, quale giudice dell'appello cautelare, ha innanzitutto ribadito il costante e condiviso indirizzo in forza del quale in tema di appello di misure cautelari reali, il tribunale della libertà, al quale sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità del provvedimento del giudice affetto da vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di revoca del sequestro, non può sostituirsi al primo giudice violando il principio devolutivo e redigendo la motivazione integralmente omessa, né può limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento impugnato ex art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., ma deve, una volta dichiarata la nullità, trasmettere gli atti al primo giudice, al fine di non privare la parte di un grado del giudizio cautelare e di consentirle di redigere motivi specifici di impugnazione qualora debba dolersi delle ragioni di un eventuale rigetto della domanda (Sez. 3, n. 45234 del 3/7/2014, Tomeucci, Rv. 260995. Tra le molte successive non massimate, Sez. 3, n. 284 del 27/11/2025, Manca; Sez. 3, n. 34943 del 15/10/2020, Pg/Gettapietra). 4.1. Come poi ribadito ancora con recentissima pronuncia (Sez. 3, n. 14376 del 13/3/2026, Wang), nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall'art. 322-bis cod. proc. pen., l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo 2essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566). 4.2. Altra sentenza (Sez. 3, n. 42470 del 1/10/2024, Isgrò, Rv. 287140 - 01) ha poi evidenziato, nella stessa direzione, che il tribunale del riesame, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, non può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata, disporne l'annullamento, ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all'art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 1114 del 7/12/2022, Ruggieri, Rv. 284165 - 01). Tale soluzione troverebbe conforto anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali, sia pure incidentalmente (Sez. U, n. 15403 del. 30/11/2023, Galati, non massimate sul punto, § 5.1 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), hanno osservato che «secondo la disciplina generale dettata nel Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale, come desumibile in particolare dall'art. 604 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione costituisce un vizio che non comporta la restituzione degli atti al primo giudice, ma deve trovare rimedio nella decisione del giudice di appello, il quale è tenuto a decidere nel merito (cfr., per tutte, Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118 - 01, nonché, tra le altre, Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01)», ritenendosi che costituisca principio generale, valido per ogni tipo gravame, quello della convergenza - nella medesima fase - di un effetto rescindente e contemporaneamente rescissorio, ove al giudice della impugnazione, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, è imposto di colmare, nel merito, il deficit argomentativo del provvedimento sottoposto al suo controllo senza restituire gli atti al Giudice che lo ha emesso. 4.3. In conclusione, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il sovraesposto principio non operi nel solo - e ben diverso - caso in cui «al giudice dell'impugnazione sia devoluta esclusivamente (corsivo dell'estensore, n.d.e.) la cognizione della nullità del provvedimento affetto da vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di revoca del sequestro», non potendo il giudice d'appello sostituirsi al primo giudice nell'assumere la decisione non resa, violando il principio devolutivo e redigendo la motivazione integralmente omessa, né potendo limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento impugnato ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., ma dovendo invece, una volta dichiarata la nullità, trasmettere gli atti al primo giudice, al fine di non privare la parte di un grado del giudizio cautelare e di consentirle di redigere motivi specifici di impugnazione qualora debba dolersi delle ragioni di un eventuale rigetto della domanda (Sez. 3, n. 45234 del 3/7/2014, cit.). 35. Tanto premesso in termini generali, si osserva che l'unica questione sulla quale si fonda il ricorso concerne quanto dedotto a sostegno dell'appello cautelare: in particolare, mentre il Tribunale afferma che il [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe limitato a eccepire la radicale mancanza di motivazione nel provvedimento del G.i.p., ma avrebbe introdotto anche temi di merito, dunque devoluti al Collegio della cautela, il ricorso sostiene che l'appello avrebbe enunciato tali argomenti soltanto per evidenziare che erano stati proposti anche al G.i.p. e totalmente trascurati. 5.1. La tesi del ricorrente è fondata. 5.2. Come verificato da questa Corte, attesa la natura della questione qui proposta, l'appello cautelare era stato fondato su un solo argomento, ossia la carenza grafica di motivazione in ordine agli elementi posti a sostegno della richiesta di modifica della misura, ex art. 299 cod. proc. pen.; questi elementi erano stati dunque riportati nell'impugnazione proposta al Tribunale del riesame, in modo testuale (pagg. 2-4), ma soltanto ad evidenziare che il provvedimento del G.i.p. - redatto su un modulo prestampato, con qualche integrazione a mano - non ne conteneva traccia o esame ("In tale direzione, il Gip del Tribunale di Salerno ha completamente negletto di considerare le deduzioni posta a base della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 299 cpp, di seguito compendiate"). 5.3. L'ordinanza qui impugnata, pertanto, risulta censurabile nella parte in cui (pag. 17) afferma che "il difensore non si è limitato a censurare in via esclusiva la nullità (per omessa motivazione) dell'ordinanza resa dal GIP, bensì ha riproposto, nel merito, le medesime argomentazioni addotte a sostegno dell'istanza di sostituzione rigettata." 6. In forza di queste considerazioni, e dei principi sopra richiamati, lo stesso provvedimento del 14/4/2026 deve essere dunque annullato senza rinvio, così come l'ordinanza emessa il 3/3/2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che dovrà provvedere a nuova motivazione sulla richiesta di modifica della misura, confrontandosi con tutti gli argomenti a sostengo della relativa istanza. Ogni ulteriore questione rimane assorbita. P.Q P.Q.MIl gliere estensore Il Presidente
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