CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ALI' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2026 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino il 25/3/2026 che ha confermato la loro responsabilità in concorso per il delitto di furto pluriaggravato; rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della violenza sulle cose, della destrezza e del danno di rilevante gravità, considerato che il reato si è fermato alla soglia del tentativo, è reiterativo dei motivi di gravame e non si confronta con le risposte fornite dalla Corte, la quale ha valorizzato il valore elevato delle bottiglie sottratte, il danneggiamento e la rigatura delle etichette funzionale all'impossessamento e l'abilità con cui i due imputati si dirigevano in casse diverse e pagavano altra merce, al fine di distrarre i cassieri; Rilevato che nel caso di specie la Corte di merito ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza delle tre aggravanti con argomentazioni in linea con i principi affermati in tema e non manifestamente illogiche; che infatti, in tema di furto aggravato, l'aggravante della destrezza è configurabile in presenza di condotte caratterizzate da una speciale abilità nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo e dal possesso della cosa, dovendo la modalità della condotta, pur sempre, concretizzarsi in un "quid pluris" rispetto all'ordinaria materialità del fatto-reato, ossia a quanto comunemente necessario per porre in essere la condotta furtiva. (Sez. 5, n. 26560 del 16/03/2011, Tini, Rv. 250921 - 01) che anche l'approfittarsi di una condizione favorevole, appositamente creata dall'agente per allentare la sorveglianza da parte del possessore e neutralizzarne gli effetti integra la circostanza aggravante della destrezza ; che la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (Fattispecie relativa al furto degli pneumatici di un auto). (Conf., Sez. 2, n. 6046 del 1973, Rv. 124879). (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02); Che il danno patrimoniale di ingente entità è stato riconosciuto in base a quanto dichiarato dalla persona offesa; rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con cui deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché i precedenti penali possono giustificare il diniego delle attenuanti de quo; 2rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza è manifestamente infondato per le ragioni già esposte nei confronti del coimputato ; che alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M