CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2021
Cassazione n. 29553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14328-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - COntrOliCOrrente - avverso la sentenza n. 821/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 26/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990,1991 e 1992 compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate affermando che la parte contribuente aveva tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il rimborso, in quanto aveva presentato per tempo l'istanza e non esercitava attività d'impresa; né incide, quanto al diritto al rimborso, la novità normativa rappresentata dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, in quanto tale modifica incide solo sulle modalità del rimborso, non anche sul diritto allo stesso. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, Ric. 2021 n. 14328 sez. MT ud. 05-07-2022 -2- c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ignorato la memoria dell'Agenzia in sede di appello con la quale l'Ufficio deduceva che il contribuente in data 10 agosto 1991 si era trasferito nel comune di Misterbianco (Catania), Comune non compreso tra quelli aventi diritto al rimborso indicati nel D.P.C.M. del 15 gennaio 1991; con il secondo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 e 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, nonché 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, del d.P.C.M. del 15 gennaio 1991, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto per avere il diritto al rimborso il contribuente deve provare di avere residenza in uno dei Comuni indicati nel D.P.C.M. del 15 gennaio 1991 e per tutte le annualità per le quali si chiede il diritto al rimborso. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di