CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06121/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo di doglianza — dal ricorrente incentrato sulla ipotizzata inosservanza della legge penale in ragione della non configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, per avere il comportamento dell'imputato concretato una mera forma di reazione all'attività degli agenti di P.G che procedevano al suo arresto - è inammissibile sia per genericità di formulazione, omettendo di confrontarsi criticamente con le puntali argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza impugnata, sia per manifesta infondatezza, in quanto assertivamente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (si vedano, in particolare, le pp. 2-4 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato le deduzioni difensive al riguardo formulate, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come l'imputato abbia minacciato di morte gli operanti al fine di opporsi all'espletamento delle doverose attività d'ufficio pose in essere nei suoi confronti, rappresentando loro le gravi conseguenze che avrebbero patito proprio a causa dell'atto che stavano compiendo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] !N CNr TA