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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20523/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 771 /202 2 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente– avversola sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2676 /202 1 pubblicata i l 26.10.2021; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 2 8 . 5 .2025 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 771/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 18.9.2017, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendonela condanna alla restituzione ex art. 2033 c.c. della somma pari ad € 251.780,00, oltre interessi dai singoli pagamenti.

Dedusse che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(di seguito anche, per brevità, “L T”) in bonis aveva versato alla convenuta, tra il 28.12.2008 e il 28.10.2010, somme per lavori eseguiti sul capannone industriale sito in [OSCURATO:PERSONA], Via del Sagittario 1/4, acquistato da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da questa locato alla stessa società in bonis a decorrere dal maggio 2009.

Evidenziò l’attore che tali somme non erano dovute, sia perché la manutenzione ordinaria, la riparazione, l’adeguamento degli impianti alla normativa e la manutenzione straordinaria erano poste a carico de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in forza del contratto di locazioneex art. 1576 c.c., sia perché, a seguito di accertamenti compiuti dalla Agenzia delle Entrate, alcuni costi (in particolare quelli relativi all’aggiornamento degli impianti) non erano stati neppure sostenuti, non essendo state rinvenute fatture di acquisto riconducibili a quelle emesse nei confronti di L T. I pagamenti non erano dunque che una partita di giro infra-gruppo, con lo svuotamento diuna società a favore dell’altra, e con la consapevolezza che le somme versate non erano dovute. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed istruita la causa, anche a mezzo CTU contabile,volta a verificare “se sia corrispondente ai documenti ed al materiale probatorio uno spostamento patrimoniale di euro 251.780,00come quello invocato da parte attrice” e se tale somma “trovi corrispondenza contabile in fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] verso l’attrice quando ancora in bonis”, l’adito Tribunale accolse la domanda con N. 771/22R.G. sentenza n. 521 del 27 febbraio 2019.

Infatti, si osservò, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva contestato di avere ricevuto da L T in bonis i pagamenti in parola, comunque provati documentalmente, e del resto, in forza del contratto di locazione del 2.5.2009 e dell’art. 1576 c.c., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di locatore, era tenuta a pagare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, con la conseguenza che era configurabile l’indebito oggettivo, posto che il pagamento era privo di causa giustificativa.

Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , cui resiste tte il Fallimento L T .

“ Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni – così, testualmente, la sentenza impugnata descriva la fase decisoria, n.d.e. - stante l’emergenza epidemiologica, ne veniva disposta la trattazione con la modalità cartolare.

Le parti depositavano ritualmente le note scritte in vista dell'udienza di PC del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la causa, previa sostituzione del Relatore, veniva assunta in decisione nella Camera di Consiglio tenutasi in pari data, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche a decorrere dalla comunicazione”.

Quindi, con sentenza del 26.10.2021, la Corte d’appello rigettò il gravame, evidenziando – dopo aver richiamato i principi sull’onere della prova gravante sull’attore in ripetizione ex art. 2033 c.c. –che nella specie il Fallimento L T aveva provato quanto di sua spettanza, sia in ordine ai pagamenti effettuati, sia quanto alla mancanza di causa solvendi.

Né le cause giustificatrici addotte dall’appellante in primo grado (contratto di locazione del capannone) e in secondo grado (contratto a titolo oneroso antecedente alla locazione) potevano assumere rilievo: la prima perché il contratto di locazione era stato stipulato ben dopo l’avvio dei lavori di N. 771/22R.G. ristrutturazione del capannone (e l’inizio dei pagamenti)e perché nello stesso contratto di locazione nulla era stato specificato circa l’onere di L Tdi sostenerne i costi; la seconda perché, oltre che fondata su generiche deduzioni, era stata offerta solo nel grado d’appello, dunque inammissibilmente.

Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 157, 158, 189, 276, 352, 359 c.p.c., nonché dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Si sostiene che la sentenza impugnata sia nulla perché deliberata da collegio diverso da quello dinanzi al quale venne compiuta l’ultima attività processuale (discussione o precisazione delle conclusioni).

Infatti, prosegue la ricorrente, nella causa in grado d’appello, rivestendo la funzione di consigliere relatore la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], il Presidente aveva disposto che la prevista udienza del 30.3.2021 si tenesse in modalità cartolare, prevedendo che, ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020, che l’udienza stessa fosse sostituita con il deposito di note di trattazione scritta entro il 25.3.2021, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Poiché detta attività processuale venne compiuta dalle parti dinanzi al collegio composto, quale Presidente, dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e quale Consigliere relatore dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ne deriva che la sentenza - adottata però dal collegio composto anche dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nominata relatore solo dopo il deposito delle note di trattazione scritta N. 771/22R.G. (ultima attività processuale delle parti) - sarebbe nulla perché, appunto, deliberata da collegio diverso, in particolare quanto alla individuazione del consigliere relatore. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1362, 1366, 1372, 1374, 1375, 2033 e 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Sostiene la ricorrente che già il Tribunale di Bologna aveva erroneamente ritenuto che L T avesse fornito la prova della causa giustificativa dei pagamenti, atteso che non aveva tenuto conto del pregresso (rispetto al contratto di locazione del 2.5.2009) accordo a titolo oneroso, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata ad effettuare nel proprio immobile, per conto della committente L T in bonis , lavori di adeguamento del capannone e degli impianti alle esigenze aziendali di quest’ultima.

La Corte d’appello, secondo la ricorrente, discostandosi dalla motivazione del primo giudice, aveva invece ritenuto che il pagamento delle somme in questione non trovasse giustificazione né nel contratto di locazione del 2.5.2009, né in alcun altro accordo antecedente alla sua stipula; in tal guisa, avrebbe dunque errato la Corte territoriale nel non considerare che il Fallimento non ha provato che tra le parti non vi era altro accordo antecedente alla stipula del contratto di locazione, nella specie configurabile per fatti concludenti e la cui sussistenza era stata dedotta da [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado del giudizio.

Conclude la ricorrente nel senso che “dai fatti sopra esposti si sarebbe dovuta arguire l’esistenza di altro preesistente rapporto contrattuale regolarmente N. 771/22R.G. adempiuto dalle parti e non contestato neppure dal fallimento in ordine ai lavori specificamente commissionati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”. 2.1 –Il primo motivo è manifestamente infondato.

Nella specie, per quanto evincibile dagli atti, è fuori discussione che l’udienza di p.c., svoltasi in forma cartolare, si sia tenuta e perfezionata in data 30.3.2021, allorché la causa venne effettivamente introitata a sentenza dal Collegio che l’ha poi decisa (v. verbale, in atti).

Il vizio lamentato dalla ricorrente potrebbe dunque configurarsi solo se, dopo tale data, il collegio decidente fosse mutato.

Sul punto, parte ricorrente invoca il principio di immutabilità dell’organo decidente, individuando la pretesa ultima attività difensivanella data di deposito delle proprie conclusioni del 25.3.2021.

Tuttavia, lo speciale schema pandemico di cui all’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, applicato all’udienza di p.c., comporta solo una dilatazione temporale delle scansioni dell’udienzastessa, non anche una sua scissione concettuale: in altre parole (rapportando lo schema alle concrete evenienze del processo d’appello), leparti erano tenute a precisare con note scritte le proprie conclusioni entro il 25.3.2021, ma in vista di una udienza (cartolare) che si sarebbe tenuta il 30.3.2021, ed è in quest’ultima data che il collegio giudicante si s arebbe insediato, introitandola causa a sentenza ( il che è poi effettivamente avvenuto).

Non è affatto vero, dunque, che “dinnanzi al Collegio con Presidente dottor [OSCURATO:PERSONA] e con Relatore la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sono state precisatele conclusioni da entrambe le parti in via cartolare in data 25 marzo N. 771/22R.G. 2021”, come sostenuto dalla ricorrente: quel collegio, nel senso prospettato dalla ricorrente,non è mai esistito.

Non pare inutile soggiungere che il Presidente del collegio decidente aveva piena facoltà di modificare il relatore, designando altro componente del collegioprima di assegnare la causa a sentenza, come appunto avvenuto nella specie .

Insomma, nessuna violazione del principio di immutabilità del giudice d’appello, ex art. 352 c.p.c., s’è verificata nel giudizio di secondo grado.

Infine, è appena il caso di precisare che l’ordinanza di questa Corte n. 10118/2025, richiamata dalla ricorrente in memoriaa pretesa conferma della bontà degli argomenti spesi col motivo in esame, non è per nulla pertinente, in quanto concernente la nullità della sentenza d’appello adottata a seguito di fase decisoria “tradizionale”, mentre la peculiarità della questione che qui occupa investe invece la fase decisoria “cartolarizzata”. 3.1 –Il secondo motivo è inammissibile per plurime ragioni.

Nella sua illustrazione non si coglie, infatti, l’argomentazione della violazione delle norme civilistiche indicate nella intestazione, né è spiegata in modo percepibile la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., mentrequella degli artt. 115 e 116 non è dedotta secondo i criteri a suo tempo indicati da Cass. n. 11892/2016 e ribaditi, ex multis, da Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020.

In realtà, vi si svolgono argomentazioni critiche sulla valutazione di una serie di emergenze fattuali, dalle quali il Tribunale avrebbe dovuto desumere l’esistenza di un (peraltro indimostrato) accordo preesistente al contratto di locazione, donde (da quanto è dato comprendere) l’erroneità della valutazione della Corte d’appello circa la novità della questione della diversa causa giustificatrice dei N. 771/22R.G. pagamenti e la conseguente violazione del riparto dell’onere probatorio; tanto, peraltro, in paleseviolazione anche del l’art. 366 , comma 1, n. 6 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), non essendo stato indicato, nel mezzo, dove e quando i suddetti argomenti – con la pretesa valenza decisiva loro attribuita dalla ricorrente –sarebbero stati introdotti nel giudizio. 4.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato .

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione delricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna l a ricorrent e alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 771 /202 2 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente– avversola sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2676 /202 1 pubblicata i l 26.10.2021; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 2 8 . 5 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 771/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 18.9.2017, il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiedendonela condanna alla restituzione ex art. 2033 c.c. della somma pari ad € 251.780,00, oltre interessi dai singoli pagamenti. Dedusse che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(di seguito anche, per brevità, “L T”) in bonis aveva versato alla convenuta, tra il 28.12.2008 e il 28.10.2010, somme per lavori eseguiti sul capannone industriale sito in [OSCURATO:PERSONA], Via del Sagittario 1/4, acquistato da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da questa locato alla stessa società in bonis a decorrere dal maggio 2009. Evidenziò l’attore che tali somme non erano dovute, sia perché la manutenzione ordinaria, la riparazione, l’adeguamento degli impianti alla normativa e la manutenzione straordinaria erano poste a carico de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in forza del contratto di locazioneex art. 1576 c.c., sia perché, a seguito di accertamenti compiuti dalla Agenzia delle Entrate, alcuni costi (in particolare quelli relativi all’aggiornamento degli impianti) non erano stati neppure sostenuti, non essendo state rinvenute fatture di acquisto riconducibili a quelle emesse nei confronti di L T. I pagamenti non erano dunque che una partita di giro infra-gruppo, con lo svuotamento diuna società a favore dell’altra, e con la consapevolezza che le somme versate non erano dovute. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed istruita la causa, anche a mezzo CTU contabile,volta a verificare “se sia corrispondente ai documenti ed al materiale probatorio uno spostamento patrimoniale di euro 251.780,00come quello invocato da parte attrice” e se tale somma “trovi corrispondenza contabile in fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] verso l’attrice quando ancora in bonis”, l’adito Tribunale accolse la domanda con N. 771/22R.G. sentenza n. 521 del 27 febbraio 2019. Infatti, si osservò, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva contestato di avere ricevuto da L T in bonis i pagamenti in parola, comunque provati documentalmente, e del resto, in forza del contratto di locazione del 2.5.2009 e dell’art. 1576 c.c., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di locatore, era tenuta a pagare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, con la conseguenza che era configurabile l’indebito oggettivo, posto che il pagamento era privo di causa giustificativa. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , cui resiste tte il Fallimento L T . “ Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni – così, testualmente, la sentenza impugnata descriva la fase decisoria, n.d.e. - stante l’emergenza epidemiologica, ne veniva disposta la trattazione con la modalità cartolare. Le parti depositavano ritualmente le note scritte in vista dell'udienza di PC del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la causa, previa sostituzione del Relatore, veniva assunta in decisione nella Camera di Consiglio tenutasi in pari data, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche a decorrere dalla comunicazione”. Quindi, con sentenza del 26.10.2021, la Corte d’appello rigettò il gravame, evidenziando – dopo aver richiamato i principi sull’onere della prova gravante sull’attore in ripetizione ex art. 2033 c.c. –che nella specie il Fallimento L T aveva provato quanto di sua spettanza, sia in ordine ai pagamenti effettuati, sia quanto alla mancanza di causa solvendi. Né le cause giustificatrici addotte dall’appellante in primo grado (contratto di locazione del capannone) e in secondo grado (contratto a titolo oneroso antecedente alla locazione) potevano assumere rilievo: la prima perché il contratto di locazione era stato stipulato ben dopo l’avvio dei lavori di N. 771/22R.G. ristrutturazione del capannone (e l’inizio dei pagamenti)e perché nello stesso contratto di locazione nulla era stato specificato circa l’onere di L Tdi sostenerne i costi; la seconda perché, oltre che fondata su generiche deduzioni, era stata offerta solo nel grado d’appello, dunque inammissibilmente. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 157, 158, 189, 276, 352, 359 c.p.c., nonché dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.Si sostiene che la sentenza impugnata sia nulla perché deliberata da collegio diverso da quello dinanzi al quale venne compiuta l’ultima attività processuale (discussione o precisazione delle conclusioni). Infatti, prosegue la ricorrente, nella causa in grado d’appello, rivestendo la funzione di consigliere relatore la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], il Presidente aveva disposto che la prevista udienza del 30.3.2021 si tenesse in modalità cartolare, prevedendo che, ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020, che l’udienza stessa fosse sostituita con il deposito di note di trattazione scritta entro il 25.3.2021, contenenti le sole istanze e conclusioni. Poiché detta attività processuale venne compiuta dalle parti dinanzi al collegio composto, quale Presidente, dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e quale Consigliere relatore dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ne deriva che la sentenza - adottata però dal collegio composto anche dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nominata relatore solo dopo il deposito delle note di trattazione scritta N. 771/22R.G. (ultima attività processuale delle parti) - sarebbe nulla perché, appunto, deliberata da collegio diverso, in particolare quanto alla individuazione del consigliere relatore. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1362, 1366, 1372, 1374, 1375, 2033 e 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene la ricorrente che già il Tribunale di Bologna aveva erroneamente ritenuto che L T avesse fornito la prova della causa giustificativa dei pagamenti, atteso che non aveva tenuto conto del pregresso (rispetto al contratto di locazione del 2.5.2009) accordo a titolo oneroso, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata ad effettuare nel proprio immobile, per conto della committente L T in bonis , lavori di adeguamento del capannone e degli impianti alle esigenze aziendali di quest’ultima. La Corte d’appello, secondo la ricorrente, discostandosi dalla motivazione del primo giudice, aveva invece ritenuto che il pagamento delle somme in questione non trovasse giustificazione né nel contratto di locazione del 2.5.2009, né in alcun altro accordo antecedente alla sua stipula; in tal guisa, avrebbe dunque errato la Corte territoriale nel non considerare che il Fallimento non ha provato che tra le parti non vi era altro accordo antecedente alla stipula del contratto di locazione, nella specie configurabile per fatti concludenti e la cui sussistenza era stata dedotta da [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado del giudizio. Conclude la ricorrente nel senso che “dai fatti sopra esposti si sarebbe dovuta arguire l’esistenza di altro preesistente rapporto contrattuale regolarmente N. 771/22R.G. adempiuto dalle parti e non contestato neppure dal fallimento in ordine ai lavori specificamente commissionati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”. 2.1 –Il primo motivo è manifestamente infondato. Nella specie, per quanto evincibile dagli atti, è fuori discussione che l’udienza di p.c., svoltasi in forma cartolare, si sia tenuta e perfezionata in data 30.3.2021, allorché la causa venne effettivamente introitata a sentenza dal Collegio che l’ha poi decisa (v. verbale, in atti). Il vizio lamentato dalla ricorrente potrebbe dunque configurarsi solo se, dopo tale data, il collegio decidente fosse mutato. Sul punto, parte ricorrente invoca il principio di immutabilità dell’organo decidente, individuando la pretesa ultima attività difensivanella data di deposito delle proprie conclusioni del 25.3.2021. Tuttavia, lo speciale schema pandemico di cui all’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, applicato all’udienza di p.c., comporta solo una dilatazione temporale delle scansioni dell’udienzastessa, non anche una sua scissione concettuale: in altre parole (rapportando lo schema alle concrete evenienze del processo d’appello), leparti erano tenute a precisare con note scritte le proprie conclusioni entro il 25.3.2021, ma in vista di una udienza (cartolare) che si sarebbe tenuta il 30.3.2021, ed è in quest’ultima data che il collegio giudicante si s arebbe insediato, introitandola causa a sentenza ( il che è poi effettivamente avvenuto). Non è affatto vero, dunque, che “dinnanzi al Collegio con Presidente dottor [OSCURATO:PERSONA] e con Relatore la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sono state precisatele conclusioni da entrambe le parti in via cartolare in data 25 marzo N. 771/22R.G. 2021”, come sostenuto dalla ricorrente: quel collegio, nel senso prospettato dalla ricorrente,non è mai esistito. Non pare inutile soggiungere che il Presidente del collegio decidente aveva piena facoltà di modificare il relatore, designando altro componente del collegioprima di assegnare la causa a sentenza, come appunto avvenuto nella specie . Insomma, nessuna violazione del principio di immutabilità del giudice d’appello, ex art. 352 c.p.c., s’è verificata nel giudizio di secondo grado. Infine, è appena il caso di precisare che l’ordinanza di questa Corte n. 10118/2025, richiamata dalla ricorrente in memoriaa pretesa conferma della bontà degli argomenti spesi col motivo in esame, non è per nulla pertinente, in quanto concernente la nullità della sentenza d’appello adottata a seguito di fase decisoria “tradizionale”, mentre la peculiarità della questione che qui occupa investe invece la fase decisoria “cartolarizzata”. 3.1 –Il secondo motivo è inammissibile per plurime ragioni. Nella sua illustrazione non si coglie, infatti, l’argomentazione della violazione delle norme civilistiche indicate nella intestazione, né è spiegata in modo percepibile la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., mentrequella degli artt. 115 e 116 non è dedotta secondo i criteri a suo tempo indicati da Cass. n. 11892/2016 e ribaditi, ex multis, da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020. In realtà, vi si svolgono argomentazioni critiche sulla valutazione di una serie di emergenze fattuali, dalle quali il Tribunale avrebbe dovuto desumere l’esistenza di un (peraltro indimostrato) accordo preesistente al contratto di locazione, donde (da quanto è dato comprendere) l’erroneità della valutazione della Corte d’appello circa la novità della questione della diversa causa giustificatrice dei N. 771/22R.G. pagamenti e la conseguente violazione del riparto dell’onere probatorio; tanto, peraltro, in paleseviolazione anche del l’art. 366 , comma 1, n. 6 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), non essendo stato indicato, nel mezzo, dove e quando i suddetti argomenti – con la pretesa valenza decisiva loro attribuita dalla ricorrente –sarebbero stati introdotti nel giudizio. 4.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione delricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna l a ricorrent e alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
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