Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:T:2005:449
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]69/00
[OSCURATO:PERSONA] italiana accumulatori motocarri [OSCURATO:SOCIETA] (FIAMM) e [OSCURATO:PERSONA] italiana accumulatori motocarri [OSCURATO:PERSONA],
Inc. (FIAMM [OSCURATO:PERSONA])
contro
Consiglio dell’Unione europea e [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] — Incompatibilità del regime comunitario d’importazione delle banane con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) — Istituzione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] d’America di misure di ritorsione sotto forma di una sovrattassa doganale prelevata
sulle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] in virtù di un’autorizzazione dell’OMC — Decisione dell’organo per la risoluzione delle controversie dell’OMC — Effetti giuridici — Responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi — Nesso di causalità — Danno anormale e speciale»
Sentenza del Tribunale (Grande Sezione) 14 dicembre 2005
Massime della sentenza
1.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma mirante a conferire
diritti ai singoli — Istituzione che non dispone di alcun margine discrezionale — Sufficienza di una mera infrazione del diritto
comunitario
(Art. 288, secondo comma, CE)
2.
Ricorso per risarcimento danni — Organizzazione mondiale del commercio — Impossibilità di invocare gli accordi OMC per contestare
la legittimità di un atto comunitario — Eccezioni — Atto comunitario diretto a garantirne l’esecuzione o che vi si riferisce
espressamente e precisamente — Regime comunitario di importazione delle banane — Incompatibilità con le norme dell’OMC rilevata
dall’organo di conciliazione dell’OMC — Sindacato giurisdizionale della legittimità di detto regime con riguardo alle norme
dell’OMC — Esclusione
(Art. 288, secondo comma, CE; regolamenti del Consiglio nn. 404/93 e 1637/98; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2362/98)
3.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Mancanza di comportamento illecito delle istituzioni comunitarie — Danno
effettivo, nesso di causalità e danno anormale e speciale — Carattere cumulativo
(Art. 288, secondo comma, CE)
4.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Mantenimento di un regime comunitario d’importazione delle banane incompatibile
con gli accordi OMC — Danno risultante dall’adozione di una misura di ritorsione da parte dell’amministrazione americana —
Nesso di causalità
(Art. 288, secondo comma, CE)
5.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Mancanza di comportamento illecito delle istituzioni comunitarie — Danno
risultante dall’incompatibilità del regime comunitario d’importazione delle banane con gli accordi OMC — Danno anormale —
Insussistenza — Responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] — Esclusione
(Art. 288, secondo comma, CE)
1. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE per comportamento
illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui
si fa carico alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere
e il danno lamentato. Quando una di queste condizioni non è soddisfatta, il ricorso deve essere interamente respinto senza
che sia necessario esaminare le altre condizioni.
Quanto alla prima di tali condizioni, il comportamento illecito contestato ad un’istituzione comunitaria deve consistere in
una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Il criterio
decisivo per considerare tale condizione soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione
comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione dispone solo di un margine
di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario
può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata.
(v. punti 85-89)
2. Gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non figurano, in linea di principio, tenuto conto della loro
natura ed economia, tra le normative alla luce delle quali il giudice comunitario controlla la legittimità degli atti delle
istituzioni comunitarie.
Di conseguenza, l’eventuale violazione delle norme dell’OMC da parte delle istituzioni non può, in linea di principio, far
sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA].
Solo nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero
nel caso in cui l’atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetterebbe al giudice comunitario
controllare la legalità del comportamento delle istituzioni convenute alla luce delle norme dell’OMC.
Orbene, anche in presenza della decisione dell’organo di soluzione delle controversie dell’OMC che rilevi l’incompatibilità
con le norme dell’OMC del regime di importazione delle banane nella [OSCURATO:PERSONA], quale istituito con il regolamento n. 404/93,
recante organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane, e modificato successivamente con i regolamenti nn. 1637/98
e 2362/98, nessuna di dette due eccezioni si applica in modo da consentire che il giudice comunitario controlli la legittimità
della regolamentazione comunitaria in questione con riguardo alle norme dell’OMC.
Sono irrilevanti al riguardo la scadenza del termine impartito dall’OMC alla [OSCURATO:PERSONA] per rendere conforme con le norme dell’OMC
la misura dichiarata incompatibile e l’autorizzazione data dall’OMC al membro danneggiato di adottare, nei confronti della
[OSCURATO:PERSONA], misure di compensazione e di sospensione di concessioni commerciali.
(v. punti 110, 113-115, 125)
3. Nel caso di un danno causato da un comportamento delle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] la cui illiceità non è dimostrata, la responsabilità
extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] può sorgere quando siano cumulativamente soddisfatte le condizioni relative all’effettività
del danno, al nesso di causalità tra il danno e il comportamento delle istituzioni comunitarie e al carattere anormale e speciale
del danno in questione.
(v. punto 160)
4. I principi comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri a cui rinvia l’art. 288, secondo comma, CE non possono essere fatti valere
per dimostrare l’esistenza di un obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche remota, di comportamenti
dei suoi organi. Infatti, la condizione relativa al nesso di causalità richiesta da detta disposizione presuppone l’esistenza
di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni comunitarie e il danno.
A questo proposito, siffatto nesso diretto esiste tra, da un lato, il mantenimento in vigore da parte del Consiglio e della
[OSCURATO:PERSONA] di un regime di importazione delle banane incompatibile con gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) e, dall’altro, il danno subito da operatori economici a causa della instaurazione di una sovrattassa doganale americana
che colpisce i loro prodotti. La decisione unilaterale degli [OSCURATO:PERSONA] d’America di istituire detta sovrattassa doganale
non è quindi idonea a interrompere tale nesso di causalità. Infatti, il comportamento delle istituzioni in questione ha necessariamente
indotto l’amministrazione americana ad adottare la misura di ritorsione, nel rispetto del sistema del regolamento delle controversie
dell’OMC accettato dalla [OSCURATO:PERSONA], di modo che tale comportamento deve essere considerato la causa determinante del danno
subito.
(v. punti 177-178, 183-185, 191)
5. Quanto ai danni che gli operatori economici possono subire a causa delle attività delle istituzioni comunitarie, un pregiudizio
è, da una parte, anormale quando supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore di cui trattasi e,
dall’altra, speciale quando riguarda una categoria particolare di operatori economici in maniera sproporzionata rispetto agli
altri operatori.
Orbene, non è dimostrato che gli operatori economici la cui attività consista nella commercializzazione di accumulatori sul
mercato americano abbiano subito, a causa dell’incompatibilità con gli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) del regime comunitario di importazione delle banane che ha indotto la revoca da parte dell’amministrazione americana
delle concessioni tariffarie nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], un danno che ecceda i limiti dei rischi inerenti alla loro attività
esportatrice. Infatti, l’eventualità di una sospensione delle concessioni tariffarie, misura adottata dagli accordi OMC, è
una delle vicende inerenti al sistema attuale del commercio internazionale. Di conseguenza, tale vicenda viene necessariamente
sopportata da qualsiasi operatore che decida di immettere la sua produzione sul mercato di uno dei membri dell’OMC.
Ne consegue che, non potendo il danno subito da detti operatori essere qualificato come anormale, la loro domanda di risarcimento
basata sul regime della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di comportamento illecito dei suoi organi
va respinta.
(v. punti 202-203, 205, 211, 213)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Grande Sezione)
14 dicembre 2005 (
*
)
«Responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] – Incompatibilità del regime comunitario d’importazione delle banane con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio
(OMC) – Istituzione da parte degli [OSCURATO:PERSONA] d’America di misure di ritorsione sotto forma di una sovrattassa doganale prelevata
sulle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] in virtù di un’autorizzazione dell’OMC – Decisione dell’organo per la risoluzione delle controversie dell’OMC – Effetti giuridici – Responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi – Nesso di causalità – Danno anormale e speciale»
Nella causa T‑69/00,
[OSCURATO:PERSONA] italiana accumulatori motocarri [OSCURATO:SOCIETA] (FIAMM),
con sede in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] italiana accumulatori motocarri [OSCURATO:PERSONA], Inc. (FIAMM [OSCURATO:PERSONA]),
con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentate dagli avv.ti I. [OSCURATO:PERSONA], A. Cevese e F. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato dai sigg. G. Maganza, J. Huber, F. [OSCURATO:PERSONA] e S. Marquardt, in qualità di agenti,
e
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata inizialmente dai sigg. P. Kuijper, L. Gussetti, V. [OSCURATO:PERSONA], C. Brown e dalla sig.ra E. [OSCURATO:PERSONA], successivamente
dai sigg. Kuijper, Gussetti, [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuti,
sostenuti da
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna,
rappresentato inizialmente dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, successivamente dal sig. E. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato dalla sovrattassa doganale
il cui prelievo da parte degli [OSCURATO:PERSONA] d’America sulle importazioni di batterie stazionarie delle ricorrenti è stato autorizzato
dall’organo per la risoluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a seguito dell’accertamento
dell’incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con gli accordi e i memorandum allegati all’accordo
che istituisce l’OMC,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Grande Sezione),
composto dal sig. B. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. J. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], H. [OSCURATO:PERSONA], R. García‑[OSCURATO:PERSONA],
dalla sig.ra V. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. J.D. [OSCURATO:PERSONA], A.W.H. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’11 marzo 2003 e del 26 maggio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1 Il 15 aprile 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha firmato l’atto finale che conclude i negoziati commerciali multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA],
l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché l’insieme di accordi e memorandum di cui agli
allegati 1-4 dell’accordo che istituisce l’OMC (in prosieguo: gli «accordi OMC»).
2 In seguito a questa firma, il Consiglio ha adottato la decisione 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a
nome della [OSCURATO:PERSONA] europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA]
(1986-1994) (GU L 336, pag. 1).
3 Come risulta dal preambolo dell’accordo che istituisce l’OMC, le parti contraenti hanno inteso concludere accordi «reciprocamente
convenienti finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi e all’eliminazione dei
trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali».
4 L’art. II, n. 2, dell’accordo che istituisce l’OMC così dispone:
«Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (…) costituiscono parte integrante
del presente accordo e sono impegnativi per tutti i membri».
5 L’art. XVI dell’accordo che istituisce l’OMC, intitolato «Disposizioni varie», dispone al suo n. 4 quanto segue:
«Ciascun membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative
con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli accordi allegati».
6 D’altra parte, il memorandum d’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in
prosieguo: l’«IRC»), riportata nell’allegato 2 all’accordo che istituisce l’OMC, specifica, al n. 2, ultima frase, del suo
art. 3, intitolato «Disposizioni generali», quanto segue:
«Le raccomandazioni e le decisioni del[l’organo per la risoluzione delle controversie] non possono ampliare né ridurre i diritti
e gli obblighi previsti dagli accordi contemplati».
7 Ai sensi dell’art. 3, n. 7, dell’IRC:
«Prima di presentare un ricorso, un membro considera se un’iniziativa ai sensi della presente procedura possa essere utile.
Lo scopo del meccanismo di risoluzione delle controversie è garantire che una controversia possa essere positivamente risolta.
Una soluzione reciprocamente accettabile per le parti di una controversia e compatibile con gli accordi contemplati è evidentemente
preferibile. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata, il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle
controversie è di norma garantire il ritiro delle misure in questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni
di uno degli accordi contemplati. Si dovrebbe ricorrere alle disposizioni in materia di compensazione unicamente qualora il
ritiro immediato della misura in questione risulti impraticabile e quale misura provvisoria in attesa che venga ritirata la
misura incompatibile con un accordo contemplato. L’ultima risorsa che [l’IRC] offre al membro che adisce le procedure di risoluzione
delle controversie è la possibilità di sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati
in maniera discriminatoria nei confronti dell’altro membro, previa autorizzazione di tali misure da parte del[l’organo per
la risoluzione delle controversie]».
8 L’art. 7 dell’IRC prevede che dei gruppi di esperti (in prosieguo: «panel») rilevino elementi che possano aiutare l’organo
per la risoluzione delle controversie (in prosieguo: l’«ORC») a formulare raccomandazioni o adottare decisioni sulle questioni
che è chiamato a risolvere. In forza dell’art. 12, n. 7, dell’IRC, quando le parti della controversia non riescano a trovare
una soluzione reciprocamente soddisfacente, il panel presenta le sue constatazioni sotto forma di relazione scritta all’ORC.
9 L’art. 17 dell’IRC prevede l’istituzione da parte dell’ORC di un organo d’appello permanente competente a conoscere degli
appelli relativi ai casi sottoposti ai panel.
10 Ai sensi dell’art. 19 dell’IRC, qualora un panel o l’organo d’appello giunga alla conclusione che una misura è incompatibile
con un accordo OMC, esso raccomanda che il membro interessato renda tale misura conforme al detto accordo. Oltre a formulare
le proprie raccomandazioni, il panel o l’organo d’appello può suggerire al membro interessato i modi per ottemperare a tali
raccomandazioni.
11 Ai sensi dell’art. 21, n. 1, dell’IRC, intitolato «Verifica dell’applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni», per
garantire un’efficace risoluzione delle controversie a vantaggio di tutti i membri è essenziale che le raccomandazioni e le
decisioni dell’ORC siano prontamente rispettate.
12 In forza dell’art. 21, n. 3, dell’IRC, il membro interessato cui sia impossibile ottemperare immediatamente alle raccomandazioni
e alle decisioni dell’ORC può farlo entro un periodo ragionevole, stabilito, se del caso, tramite un arbitrato vincolante.
13 In caso di disaccordo sull’esistenza o sulla compatibilità con un accordo OMC delle misure prese per ottemperare alle raccomandazioni
o alle decisioni dell’ORC, l’art. 21, n. 5, dell’IRC precisa che tale controversia si risolve facendo ricorso alle procedure
di risoluzione delle controversie definite dall’IRC, ricorrendo anche, ove possibile, al panel originale.
14 Ai sensi dell’art. 21, n. 6, dell’IRC, l’ORC esercita una sorveglianza sull’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni
adottate e, salvo diversa decisione dell’ORC, la questione dell’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni è posta
all’ordine del giorno della riunione dell’ORC sei mesi dopo la data in cui si è stabilito il periodo ragionevole conformemente
al n. 3 e rimane all’ordine del giorno dell’ORC finché non è risolta.
15 L’art. 22 dell’IRC, intitolato «Compensazione e sospensione di concessioni», recita:
«1. La compensazione e la sospensione di concessioni o di altri obblighi sono misure provvisorie cui si può fare ricorso nei casi
in cui le raccomandazioni e le decisioni non siano applicate entro un periodo ragionevole. Tuttavia né la compensazione né
la sospensione di concessioni o altri obblighi sono preferibili alla piena applicazione di una raccomandazione per rendere
una misura conforme agli accordi contemplati. La compensazione è una misura spontanea e, se viene concessa, dev’essere compatibile
con gli accordi contemplati.
2. Qualora il membro interessato non renda la misura risultata incompatibile con un accordo contemplato conforme a detto accordo
o non ottemperi altrimenti alle raccomandazioni e alle decisioni entro il periodo ragionevole stabilito ai sensi dell’articolo
21, paragrafo 3, tale membro avvia, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza del periodo ragionevole, negoziati con qualsiasi
parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente
accettabile. Qualora entro venti giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole non sia stata convenuta una compensazione
reciprocamente accettabile, qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie può chiedere [all’ORC]
l’autorizzazione a sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati nei confronti
del membro interessato.
3. Nel considerare quali concessioni o altri obblighi sospendere, la parte che sporge reclamo applica i principi e le procedure
seguenti:
a) il principio generale è che la parte che sporge reclamo dovrebbe in primo luogo chiedere di sospendere concessioni o altri
obblighi relativi allo stesso settore o agli stessi settori rispetto ai quali il panel o l’organo d’appello ha riscontrato
una violazione o altre forme di annullamento o pregiudizio dei benefici;
b) qualora tale parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi in relazione allo stesso settore
o agli stessi settori, essa può chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi in altri settori contemplati dallo stesso
accordo;
c) qualora tale parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi relativi ad altri settori contemplati
dallo stesso accordo, e le circostanze siano sufficientemente gravi, essa può chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi
derivanti da un altro accordo contemplato;
(...)
4. Il livello di sospensione di concessioni o altri obblighi autorizzato [dall’ORC] è equivalente al livello dell’annullamento
o del pregiudizio dei benefici.
(…)
6. Quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 2, [l’ORC] autorizza, a richiesta, la sospensione delle concessioni o
di altri obblighi entro trenta giorni dalla scadenza del periodo ragionevole a meno che [l’ORC] decida all’unanimità di respingere
la richiesta. Tuttavia, se il membro interessato contesta il livello della sospensione proposta, o sostiene che non si sono
seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 3 nei casi in cui una parte che ha sporto reclamo ha chiesto di essere
autorizzata a sospendere concessioni o altri obblighi (…), la questione è sottoposta ad arbitrato. Tale arbitrato è svolto
dal panel originale, se i suoi membri sono disponibili, o da un arbitro designato dal Direttore generale e si conclude entro
sessanta giorni dalla scadenza del periodo ragionevole. Nel corso dell’arbitrato non si sospendono concessioni o altri obblighi.
7. L’arbitro che opera ai sensi del paragrafo 6 non esamina la natura delle concessioni o degli altri obblighi oggetto della
sospensione, ma stabilisce se il livello di tale sospensione è equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici
(…). Le parti accettano la decisione dell’arbitro che considerano definitiva e le parti interessate non chiedono un secondo
arbitrato. [L’ORC] viene prontamente informato della decisione dell’arbitro e autorizza, a richiesta, la sospensione di concessioni
o altri obblighi se la richiesta è compatibile con la decisione dell’arbitro, a meno che [l’ORC] decida all’unanimità di respingere
la richiesta.
8. La sospensione di concessioni o altri obblighi è provvisoria e si applica soltanto finché non viene abolita la misura giudicata
incompatibile con un accordo contemplato o finché il membro che deve applicare le raccomandazioni o le decisioni non trova
una soluzione all’annullamento o al pregiudizio dei benefici, o finché non si trova una soluzione reciprocamente soddisfacente.
Conformemente all’articolo 21, paragrafo 6, [dell’IRC, l’ORC] continua a tenere sotto controllo l’applicazione delle raccomandazioni
o delle decisioni adottate, anche nei casi in cui è stata fornita una compensazione o sono stati sospesi concessioni o altri
obblighi ma non sono state applicate le raccomandazioni per rendere una misura conforme agli accordi contemplati.
(...)».
Fatti all’origine della controversia
16 Il 13 febbraio 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 404/93, relativo all’organizzazione comune dei mercati
nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: l’«OCM banane»). Il regime degli scambi con i paesi terzi stabilito
dal titolo IV di tale regolamento prevedeva disposizioni preferenziali a vantaggio delle banane originarie di alcuni [OSCURATO:PERSONA]
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) cofirmatari della quarta convenzione ACP‑CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989
(GU 1991, L 229, pag. 3).
17 In seguito a reclami presentati nel febbraio 1996 dinanzi all’ORC da più membri dell’OMC, tra i quali l’Ecuador e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America (in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA]»), il panel costituito conformemente alle norme stabilite dall’IRC ha trasmesso,
il 22 maggio 1997, le sue relazioni che attestavano l’incompatibilità del regime d’importazione dell’OCM banane con gli obblighi
assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza degli accordi OMC. Le relazioni redatte dal panel hanno inoltre raccomandato che l’ORC chiedesse
alla [OSCURATO:PERSONA] di rendere tale regime conforme agli obblighi che le incombevano in base agli accordi OMC.
18 In seguito ad appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], il 9 settembre 1997 l’organo d’appello permanente ha confermato in sostanza
le conclusioni del panel ed ha raccomandato che l’ORC invitasse la [OSCURATO:PERSONA] a rendere le disposizioni comunitarie controverse
conformi agli accordi OMC.
19 Il 25 settembre 1997 l’ORC ha adottato le relazioni del panel e dell’organo d’appello.
20 Il 16 ottobre 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato l’ORC, conformemente all’art. 21, n. 3, dell’IRC, che avrebbe rispettato in toto
i suoi obblighi internazionali.
21 Il 17 novembre 1997 gli [OSCURATO:PERSONA] che avevano presentato denuncia hanno chiesto, in applicazione dell’art. 21, n. 3, lett. c),
dell’IRC, che un arbitrato vincolante stabilisse il termine ragionevole entro cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto conformarsi ai
suoi obblighi.
22 Con lodo arbitrale pubblicato il 7 gennaio 1998, l’arbitro adito ha stabilito a tal fine il periodo compreso tra il 25 settembre
1997 e il 1° gennaio 1999.
23 Con l’adozione del regolamento (CE) 20 luglio 1998, n. 1637, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 (GU L 210, pag. 28),
il Consiglio ha emendato il regime degli scambi di banane con i paesi terzi.
24 Il preambolo del regolamento n. 1637/98 recita quanto segue:
«(1) (…) occorre procedere ad alcune modifiche del regime degli scambi con i paesi terzi istituito dal titolo IV del regolamento
(…) n. 404/93;
(2) (…) è necessario rispettare gli impegni internazionali contratti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro dell’[OMC], nonché gli impegni
assunti nei confronti delle parti cofirmatarie della quarta convenzione ACP-CE garantendo nel contempo la realizzazione degli
obiettivi dell’[OCM banane];
(…)
(9) (…) giova esaminare il funzionamento del presente regolamento al termine di un periodo di sperimentazione sufficiente;
(…)».
25 Il 28 ottobre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento (CE) n. 2362, recante modalità d’applicazione del regolamento
(CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d’importazione delle banane nella [OSCURATO:PERSONA] (GU L 293, pag. 32). Tale
regolamento contiene tutte le disposizioni necessarie per l’attuazione del nuovo regime degli scambi di banane con gli [OSCURATO:PERSONA]
terzi, comprese le misure transitorie motivate dall’entrata in vigore quasi immediata delle sue modalità d’applicazione.
26 Il 10 novembre 1998, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse istituito un regime d’importazione delle banane concepito per mantenere
gli elementi illegali del regime precedente, in violazione degli accordi OMC e della decisione dell’ORC 25 settembre 1997,
gli [OSCURATO:PERSONA] hanno pubblicato nel
[OSCURATO:PERSONA]
la lista provvisoria dei prodotti provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA] che intendevano colpire, a titolo di ritorsione,
con una sovrattassa doganale all’importazione.
27 Il 21 dicembre 1998 gli [OSCURATO:PERSONA] hanno manifestato la loro intenzione di applicare, dal 1° febbraio 1999 o, al più tardi,
dal 3 marzo 1999, dazi doganali del 100% sulle importazioni di prodotti comunitari ricompresi in un elenco redatto dall’amministrazione
americana.
28 Il 14 gennaio 1999 gli [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto all’ORC, ai sensi dell’art. 22, n. 2, dell’IRC, l’autorizzazione a sospendere
l’applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi [OSCURATO:PERSONA] membri di concessioni tariffarie e di obblighi connessi in virtù dell’Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dell’Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS),
per un importo di scambi commerciali pari a dollari americani (USD) 520 milioni.
29 Durante una riunione dell’ORC tenutasi dal 25 gennaio al 1° febbraio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato tale importo, in quanto
esso non corrispondeva al grado di annullamento o di riduzione dei vantaggi subito dagli [OSCURATO:PERSONA] ed ha sostenuto che i
principi e le procedure stabiliti dall’art. 22, n. 3, dell’IRC non erano stati rispettati.
30 Il 29 gennaio 1999 l’ORC ha deciso, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], di sottoporre tale questione all’arbitrato del panel originario,
a norma dell’art. 22, n. 6, dell’IRC, e ha sospeso la domanda di autorizzazione degli [OSCURATO:PERSONA] fino alla determinazione
dell’importo autorizzato dei dazi da prelevare a titolo di misura di ritorsione.
31 Il 3 marzo 1999 l’amministrazione americana ha imposto agli esportatori comunitari di prodotti ricompresi in un nuovo elenco
redatto dall’amministrazione stessa l’obbligo di costituire una garanzia bancaria pari al 100% del valore dei prodotti d’importazione
in oggetto.
32 Con decisione 9 aprile 1999 gli arbitri, da un lato, hanno considerato numerose disposizioni del nuovo regime d’importazione
dell’OCM banane incompatibili con le disposizioni degli accordi OMC, hanno fissato in USD 191,4 milioni all’anno il grado
di annullamento o di riduzione dei vantaggi subito dagli [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, hanno ritenuto che la sospensione da parte
di tale paese dell’applicazione alla [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi [OSCURATO:PERSONA] membri di concessioni tariffarie e di obblighi connessi a titolo
del GATT del 1994, vertente su scambi di un importo massimo di USD 191,4 milioni all’anno, fosse compatibile con l’art. 22,
n. 4, dell’IRC.
33 Il 7 aprile 1999, in applicazione dell’art. 22, n. 7, dell’IRC, gli [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto all’ORC l’autorizzazione a percepire
dazi doganali all’importazione fino a concorrenza di tale importo.
34 Con un comunicato stampa del 9 aprile 1999, lo [OSCURATO:PERSONA] (il rappresentante speciale degli [OSCURATO:PERSONA] per le questioni commerciali; in prosieguo: il «rappresentante speciale») ha annunciato l’elenco dei prodotti colpiti
da dazi doganali all’importazione ad un tasso del 100%. In tale elenco di prodotti, originari dell’Austria, del Belgio, della
Finlandia, della Francia, della Germania, della Grecia, dell’Irlanda, dell’Italia, del Lussemburgo, del Portogallo, della
Spagna, della Svezia o del [OSCURATO:PERSONA], rientravano in particolare le «batterie piombo-acido, diverse da quelle utilizzate
per l’accensione di motori a pistoni o come fonte primaria di energia per i veicoli elettrici». Vi si indicava che il rappresentante
speciale avrebbe pubblicato la decisione che introduceva i dazi del 100% nel
[OSCURATO:PERSONA]
e che aveva l’intenzione di fissare la data di entrata in vigore del loro prelievo al 3 marzo 1999.
35 Tale decisione, pubblicata il 19 aprile 1999 nel
[OSCURATO:PERSONA]
(volume 64, n. 74, pagg. 19209-19211), è stata adottata in virtù della sezione 301 del [OSCURATO:PERSONA] del 1974, a termini del
quale il rappresentante speciale, se constata la violazione dei diritti attribuiti agli [OSCURATO:PERSONA] in base ad un accordo
commerciale, adotta le misure autorizzate.
36 Risulta dalla rubrica relativa alla «data di entrata in vigore» della misura citata che «[il rappresentante speciale] ha deciso
che il dazio ad valorem del 100% venisse applicato, con effetti decorrenti dal 19 aprile 1999, ai prodotti immessi sul mercato
o a quelli ritirati da un deposito in vista della loro immissione sul mercato, il 3 marzo 1999 o dopo tale data».
37 Un panel costituito su richiesta presentata dall’Ecuador il 18 dicembre 1998, conformemente all’art. 21, n. 5, dell’IRC, ha
parimenti concluso, il 6 aprile 1999, per l’incompatibilità del nuovo regime comunitario d’importazione delle banane con le
disposizioni degli accordi OMC. La relazione del panel è stata approvata il 6 maggio 1999 dall’ORC.
38 Il 19 aprile 1999, l’ORC ha autorizzato gli [OSCURATO:PERSONA] a prelevare sulle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] dazi doganali
sino a concorrenza di un importo annuo di scambi pari a USD 191,4 milioni.
39 Il 25 maggio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato dinanzi agli organi dell’OMC le misure di ritorsione americane relative al periodo
intercorrente tra il 3 marzo 1999 ed il 19 aprile seguente, in particolare a causa della loro entrata in vigore il 3 marzo
1999.
40 Ritenendo che l’entrata in vigore della sovrattassa americana in tale ultima data fosse contraria alle disposizioni dell’IRC,
il panel adito dalla [OSCURATO:PERSONA] ha posticipato la data di decorrenza degli effetti di tale misura al 19 aprile 1999.
41 Nell’ambito di negoziati con tutte le parti interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto di emendare la nuova OCM banane. Queste modifiche
sono state adottate con il regolamento (CE) del Consiglio 29 gennaio 2001, n. 216, che modifica il regolamento n. 404/93 (GU L 31,
pag. 2).
42 Secondo il preambolo del regolamento n. 216/2001:
«(1) Numerose ed intense consultazioni si sono svolte con i paesi fornitori e con le altre parti interessate per porre fine alle
contestazioni suscitate dal regime d’importazione definito dal regolamento (…) n. 404/93 e per tener conto delle conclusioni
del [panel] istituito nell’ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell’[OMC].
(2) La disamina di tutte le possibilità presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] porta a ritenere che l’istituzione, a medio termine, di un
regime d’importazione fondato sull’applicazione di un dazio doganale ad un tasso adeguato e l’applicazione di una preferenza
tariffaria per le importazioni originarie dei paesi ACP costituirebbero il mezzo più idoneo per conseguire gli obiettivi dell’organizzazione
comune dei mercati per quanto riguarda la produzione comunitaria e la domanda dei consumatori, come pure per rispettare le
norme del commercio internazionale ed evitare nuove contestazioni.
(3) Tale regime deve tuttavia essere definito a conclusione di negoziati con i partner della [OSCURATO:PERSONA] secondo le procedure dell’OMC,
in particolare dell’articolo XXVIII del [GATT]. Il risultato di tali negoziati deve essere sottoposto per approvazione al
Consiglio che deve altresì, conformemente alle disposizioni del trattato, fissare il tasso del dazio doganale comune applicabile.
(4) Fino all’entrata in vigore di tale regime, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere approvvigionata mediante diversi contingenti tariffari,
aperti per importazioni di qualsiasi origine e gestiti tenendo conto delle raccomandazioni dell’[ORC] (…).
(5) In considerazione degli obblighi assunti nei confronti dei paesi ACP e dell’esigenza di garantire loro adeguate condizioni
di concorrenza, l’applicazione di una preferenza tariffaria di 300 EUR/t all’importazione delle banane originarie di tali
paesi consente il mantenimento dei flussi commerciali in questione. In particolare, a tali importazioni sarà applicato un
dazio zero nell’ambito dei (…) contingenti tariffari.
(6) È opportuno autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare negoziati con i paesi fornitori aventi un interesse sostanziale nell’approvvigionamento
del mercato comunitario per giungere ad una ripartizione negoziata dei primi due contingenti tariffari (…)».
43 L’11 aprile 2001, gli [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso un memorandum d’intesa che definisce «gli strumenti che possono
consentire di risolvere l’annosa controversia riguardo al regime d’importazione delle banane» nella [OSCURATO:PERSONA]. Tale memorandum
prevede che la [OSCURATO:PERSONA] si impegni ad «[attuare] un regime unicamente tariffario per le importazioni di banane entro e non
oltre il 1º gennaio 2006». Tale documento definisce i provvedimenti che la [OSCURATO:PERSONA] si impegna ad adottare durante il periodo
provvisorio che scade il 1º gennaio 2006. In contropartita, gli [OSCURATO:PERSONA] si sono impegnati a sospendere provvisoriamente
l’imposizione della sovrattassa doganale che erano autorizzati a prelevare sulle importazioni comunitarie. [OSCURATO:PERSONA]
hanno tuttavia precisato, con comunicazione 26 giugno 2001 all’ORC, che tale memorandum d’intesa «non costitui[va] di per
sé una soluzione decisa di comune accordo conformemente all’art. [3, n. 6, dell’IRC e che] inoltre, in considerazione delle
misure che tutte le parti devono ancora prendere, sarebbe prematuro sopprimere tale punto dall’ordine del giorno dell’ORC».
44 Con regolamento (CE) 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento n. 404/93 in ordine al regime
di importazione delle banane nella [OSCURATO:PERSONA] (GU L 126, pag. 6), la [OSCURATO:PERSONA] ha definito le modalità di applicazione del
nuovo regime comunitario d’importazione delle banane introdotto con il regolamento n. 216/2001.
45 [OSCURATO:PERSONA] hanno sospeso l’applicazione della loro sovrattassa doganale con effetto dal 30 giugno 2001. A partire dal
1º luglio 2001, il loro dazio all’importazione sulle batterie stazionarie originarie della [OSCURATO:PERSONA] è stato riportato al suo
tasso iniziale del 3,5%.
46 Dalle statistiche presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] su richiesta del Tribunale emerge che il valore totale cif (costo, assicurazione
e nolo) delle importazioni di origine comunitaria di batterie piombo-acido negli [OSCURATO:PERSONA] ammontava a USD 33 748 879 nel
1998, a USD 21 825 385 nel 1999, a USD 15 938 040 nel 2000 e, infine, a USD 15 617 997 nel 2001.
47 [OSCURATO:PERSONA] italiana accumulatori motocarri [OSCURATO:SOCIETA] (FIAMM) e la [OSCURATO:PERSONA] italiana accumulatori motocarri [OSCURATO:PERSONA], Inc. (FIAMM [OSCURATO:PERSONA]) svolgono la loro attività in particolare nel settore delle batterie stazionarie, utilizzate
principalmente nell’ambito delle telecomunicazioni e rientranti nei prodotti colpiti dalla sovrattassa doganale dal 19 aprile
1999 al 30 giugno 2001.
Procedimento
48 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2000, le ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivato dalla sovrattassa in questione.
49 Con ordinanza 11 settembre 2000 del presidente della Quarta Sezione, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è stato ammesso ad intervenire a sostegno
delle conclusioni dei convenuti.
50 Su istanza della [OSCURATO:PERSONA] presentata ai sensi dell’art. 51, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale,
la presente causa è stata rimessa dinanzi ad una sezione ampliata, composta da cinque giudici, con decisione 4 luglio 2002
del Tribunale.
51 La causa è stata riattribuita alla Prima Sezione ampliata il 7 ottobre 2002 ai sensi della decisione 4 luglio 2002 del Tribunale,
relativa alla composizione delle sezioni e all’attribuzione delle cause a queste ultime.
52 A seguito dell’impedimento del giudice relatore inizialmente designato, a causa della cessazione dalle sue funzioni, il presidente
del Tribunale, con decisione 13 dicembre 2002, ha nominato un nuovo giudice relatore.
53 Con ordinanza 3 febbraio 2003 del presidente della Prima Sezione ampliata, la presente causa e le cause connesse T‑151/00
e T‑301/00 sono state riunite, sentite le parti, ai fini della trattazione orale, conformemente all’art. 50 del regolamento
di procedura.
54 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza della Prima Sezione ampliata che
ha avuto luogo l’11 marzo 2003.
55 Con decisione 23 marzo 2004, il Tribunale ha riaperto la fase orale del procedimento nella presente causa.
56 Il 1° aprile 2004 il Tribunale, sentite le parti, ha deciso di rimettere dinanzi alla Grande Sezione del Tribunale le cause
riunite T‑69/00, T‑151/00 e T‑301/00, nonché le cause connesse T‑320/00, T‑383/00 e T‑135/01.
57 Con ordinanza 19 maggio 2004 il presidente della Grande Sezione, sentite le parti, ha riunito le sei cause citate ai fini
della trattazione orale.
58 A titolo di misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere per iscritto ad una
serie di quesiti prima dell’udienza. Le parti hanno regolarmente prodotto le informazioni richieste.
59 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza della Grande Sezione che ha avuto
luogo il 16 settembre 2004.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
60 Nel ricorso, le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– condannare i convenuti a versare loro un risarcimento per un importo di EUR 10 760 798,35 (LIT 20 835 811 027,16) o nella
misura di altro importo ritenuto ragionevole, con riserva di precisazione nel corso del procedimento, oltre agli interessi
al tasso legale italiano a partire dal momento dell’effettivo pagamento all’amministrazione doganale americana del 96,5% dei
dazi maggiorati, fino al saldo, nonché gli interessi di mora dell’8% in caso di ritardo nel pagamento della somma richiesta
dopo la pronuncia della sentenza;
– condannare i convenuti alle spese.
61 Invitate ad attualizzare il danno fatto valere, le ricorrenti hanno precisato nel corso del procedimento di aver subito una
perdita di EUR 12 139 521 solo a titolo del pagamento della sovrattassa doganale.
62 I convenuti, sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, chiedono che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;
– condannare le ricorrenti alle spese.
Sulla ricevibilità
63 Senza sollevare un’eccezione formale ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, i convenuti osservano che il ricorso
è irricevibile in ragione della mancanza di conformità dello stesso a quanto prescritto dall’art. 44, n. 1, lett. c), del
regolamento di procedura, da un lato, e dell’incompetenza del Tribunale, dall’altro.
Sulla mancanza di conformità del ricorso a quanto prescritto dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
Argomenti delle parti
64 I convenuti fanno valere che, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura,
il ricorso non indica con certezza l’atto delle istituzioni che avrebbe originato la responsabilità extracontrattuale della
[OSCURATO:PERSONA], né espone chiaramente il comportamento, attivo od omissivo, contestato alle istituzioni convenute.
65 Le ricorrenti affermano, al contrario, di aver definito in maniera sufficientemente precisa il comportamento che esse contestano
ai convenuti, vale a dire la mancata adozione, entro il termine impartito dall’ORC, di disposizioni che modificassero utilmente
il regolamento n. 404/93, in violazione degli obblighi assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] in base agli accordi OMC.
66 Le ricorrenti qualificano come puramente terminologica la questione se la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato le norme dell’OMC in maniera
deliberata, mediante l’adozione delle disposizioni comunitarie contestate, ovvero per omissione, non avendo provveduto a conformare
tali disposizioni alle norme degli accordi OMC.
Giudizio del Tribunale
67 Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia – applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale
in forza dell’art. 53, primo comma, dello Statuto medesimo – e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
del Tribunale, il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.
Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa
e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza
del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che
gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente
e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.
68 Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso come quello di specie, diretto ad ottenere il risarcimento di danni asseritamente
causati da istituzioni comunitarie, deve contenere elementi che consentano di identificare sia il comportamento che il ricorrente
addebita alle dette istituzioni sia le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento
e il danno che asserisce di aver subito (sentenza del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T‑113/96, Dubois et Fils/Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑125, punti 29 e 30).
69 Come risulta dalla loro argomentazione, le ricorrenti sostengono di aver subito un danno a causa della mancata adozione da
parte delle istituzioni convenute di modifiche del regime comunitario d’importazione delle banane idonee a rendere quest’ultimo,
entro i termini impartiti dall’ORC, conforme agli obblighi assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] in base agli accordi OMC.
70 Il ricorso contiene quindi, contrariamente a quanto sostengono i convenuti, gli elementi che consentono di identificare il
comportamento che le ricorrenti contestano loro e che esse ritengono all’origine del danno subito.
71 D’altra parte, dall’argomentazione sviluppata dai convenuti in merito alla fondatezza del ricorso risulta che essi hanno potuto
preparare efficacemente la loro difesa in merito ai presupposti che fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale della
[OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che il Tribunale è in grado di pronunciarsi sul presente ricorso in piena cognizione degli elementi
del fascicolo e nel rispetto del principio del contraddittorio.
72 Pertanto, la censura che i convenuti deducono in merito alla mancanza di conformità del ricorso ai requisiti dell’art. 44,
n. 1, lett. c), del regolamento di procedura dev’essere respinta.
Sulla competenza del Tribunale
Argomenti delle parti
73 [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’applicazione della sovrattassa doganale ai prodotti importati dalle ricorrenti nel territorio
degli [OSCURATO:PERSONA] deriva da una decisione del governo di tale Stato e non dall’atto di un’istituzione della [OSCURATO:PERSONA].
74 Inoltre, il tenore dell’art. 288 CE implicherebbe la necessità di un nesso diretto tra l’atto controverso e le attività della
[OSCURATO:PERSONA], poiché la competenza del Tribunale non può dipendere unicamente dall’affermazione formale delle ricorrenti secondo
cui il danno da esse subito deriverebbe da atti adottati dalle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA].
75 Affermando che il governo americano non avrebbe mai aumentato i controversi dazi all’importazione se non fosse stato a ciò
autorizzato dall’ORC a seguito della constatazione dell’incompatibilità della normativa comunitaria con le norme dell’OMC,
le ricorrenti non dimostrerebbero l’imputabilità diretta di una tale decisione alle istituzioni comunitarie. Al contrario,
tale affermazione proverebbe che l’atto di cui le ricorrenti lamentano gli effetti è un atto adottato dagli [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio
del loro potere discrezionale. Alla luce di ciò, il Tribunale non può dichiararsi competente a pronunciarsi sul presente ricorso
(sentenza della Corte 7 luglio 1987, cause riunite 89/86 e 91/86, Étoile commerciale e CNTA/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3005,
punti 18‑20).
76 Le ricorrenti affermano che non si può ragionevolmente negare l’esistenza di un nesso di causalità tra il danno da esse subito
e il comportamento delle istituzioni convenute. Non vi sarebbe alcun dubbio sul fatto che il governo americano non avrebbe
introdotto una sovrattassa all’importazione sui prodotti delle ricorrenti se non fosse stato a ciò autorizzato dall’ORC a
seguito della violazione delle norme dell’OMC da parte della [OSCURATO:PERSONA]. L’origine del danno subito andrebbe ricercata nel fatto
che la reazione degli [OSCURATO:PERSONA] è stata la conseguenza della violazione degli accordi OMC da parte della [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
77 Il combinato disposto degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE conferisce al giudice comunitario la competenza a conoscere
dei ricorsi relativi al risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni comunitarie o dai loro agenti nell’esercizio delle
loro funzioni.
78 Nella fattispecie, le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno che esse avrebbero subito a causa della maggiorazione
dei dazi all’importazione imposti dalle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] sui loro prodotti, conformemente all’autorizzazione concessa
dall’ORC a seguito dell’accertamento dell’incompatibilità con gli accordi OMC del regime comunitario d’importazione delle
banane.
79 Il ricorso è basato sulla responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], che, secondo le ricorrenti, è sorta in ragione
del fatto che la causa del danno da esse subito va ricercata nell’adozione da parte del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] di una
regolamentazione che l’ORC ha considerato incompatibile con gli accordi OMC.
80 Il Tribunale è quindi competente a conoscere, in forza dell’art. 235 CE e dell’art. 288, secondo comma, CE, della presente
domanda di risarcimento, che, a differenza della fattispecie di cui alla sentenza Étoile commerciale e CNTA/[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 75, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], non fa riferimento esclusivamente alla decisione di un organismo nazionale
come fondamento della responsabilità.
81 È vero che la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], secondo la giurisprudenza costante, presuppone l’imputabilità del danno contestato
al comportamento delle istituzioni comunitarie. Tuttavia, tale condizione costituisce un presupposto sostanziale, che deve
essere verificato nell’ambito del controllo sul carattere sufficientemente diretto del nesso di causalità tra il danno lamentato
e il comportamento delle istituzioni e che non consente di escludere la competenza del Tribunale, atteso che viene fatta valere
l’imputabilità del danno al comportamento delle istituzioni comunitarie.
82 Va dunque respinto l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito all’incompetenza del Tribunale, salva la valutazione che
verrà fatta del nesso di causalità tra il comportamento del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] e il danno lamentato nell’ambito
dell’esame della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali sorge la responsabilità extracontrattuale.
83 Ciò premesso, il ricorso va dichiarato ricevibile.
Nel merito
84 La domanda di risarcimento delle ricorrenti si basa principalmente sul regime della responsabilità extracontrattuale della
[OSCURATO:PERSONA] in ragione del comportamento illecito dei suoi organi. Le ricorrenti chiedono altresì che venga applicato per analogia
il regime della responsabilità extracontrattuale applicabile agli [OSCURATO:PERSONA] membri in caso di violazione dei loro obblighi comunitari
rilevata dalla Corte ai sensi dell’art. 226 CE. Infine, le ricorrenti fanno valere il regime della responsabilità extracontrattuale
che potrebbe sorgere per la [OSCURATO:PERSONA] anche in assenza di comportamento illecito dei suoi organi.
Sulla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito dei suoi organi
85 Occorre anzitutto ricordare che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, in forza dell’art. 288, secondo comma, CE,
il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che
siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività
del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato (sentenza della Corte
29 settembre 1982, causa 26/81, [OSCURATO:PERSONA]/CEE, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3057, punto 16; sentenze del Tribunale 11 luglio 1996,
causa T‑175/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑729, punto 44; 16 ottobre 1996, causa T‑336/94,
Efisol/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1343, punto 30, e 11 luglio 1997, causa T‑267/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1239,
punto 20).
86 Quando una di queste condizioni non è soddisfatta, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare
le altre condizioni (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C‑146/91, KYDEP/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4199,
punti 19 e 81, e sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T‑170/00, Förde-Reederei/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑515,
punto 37).
87 Il comportamento illecito contestato ad un’istituzione comunitaria deve consistere in una violazione sufficientemente caratterizzata
di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm
e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5291, punto 42).
88 Il criterio decisivo per considerare tale condizione soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione
comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale.
89 Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente,
la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente
caratterizzata (sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1975, punto 134, e 10 febbraio 2004, cause riunite T‑64/01 e T‑65/01,
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑521,
punto 71).
90 La domanda di risarcimento delle ricorrenti dev’essere esaminata alla luce di tali osservazioni.
Argomenti delle parti
– Sugli illeciti contestati alle istituzioni convenute
91 Le ricorrenti contestano al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver reso il regime comunitario d’importazione delle banane
conforme agli obblighi assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] in base agli accordi OMC entro il termine di quindici mesi impartito dall’ORC.
La sovrattassa americana, che causerebbe un grave danno alle ricorrenti, sarebbe la conseguenza diretta del mantenimento in
vigore di tale regime, la cui incompatibilità con gli accordi OMC è stata rilevata dall’ORC.
92 Le ricorrenti affermano che il mantenimento in vigore di tale regime è contrario a determinati principi fondamentali dell’ordinamento
giuridico comunitario, tra cui il principio pacta sunt servanda. Sotto tale primo aspetto, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in qualità di membro dell’OMC, alla luce del carattere vincolante degli accordi OMC e dell’IRC.
93 I convenuti avrebbero violato altresì i principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Ogni cittadino
dovrebbe poter godere della certezza giuridica di non essere costretto a subire le conseguenze della condotta illecita delle
autorità comunitarie. Le ricorrenti rivendicano il beneficio di un legittimo affidamento, non nel mantenimento perenne delle
concessioni tariffarie negoziate con gli [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di diritto all’importazione originaria al tasso del 3,5%,
ma nel fatto che le dette concessioni non siano modificate per effetto del comportamento illecito delle istituzioni della
[OSCURATO:PERSONA]. Orbene, quest’ultima non avrebbe conformato la sua normativa alle disposizioni dell’OMC, pur avendo, da un lato,
assicurato alle sue controparti commerciali che intendeva rispettare le decisioni dell’ORC e, dall’altro, beneficiato di una
proroga eccezionale del termine impartito a tal fine.
94 Le istituzioni convenute avrebbero inoltre violato il diritto di proprietà e di iniziativa economica delle ricorrenti, tutelato
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il
4 novembre 1950. Nel caso di specie, le ricorrenti sarebbero state obbligate a pagare dazi doganali proibitivi sulle loro
importazioni di batterie negli [OSCURATO:PERSONA] e ad effettuare una delocalizzazione dei loro impianti produttivi.
95 Infine, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero violato il principio di buona amministrazione non avendo reso la normativa
comunitaria controversa conforme alle norme dell’OMC e avendo sottovalutato gli effetti che l’adozione delle misure di ritorsione
americane avrebbe potuto produrre sull’attività dei loro stessi amministrati.
96 Le istituzioni convenute obiettano che la [OSCURATO:PERSONA] ha sempre inteso conformarsi a tutti i suoi obblighi internazionali, compresi
quelli derivanti dalle convenzioni di Lomé e dagli accordi OMC.
97 Poiché i negoziati e la concessione di compensazioni sono un mezzo di risoluzione delle controversie, le ricorrenti non avrebbero
potuto basare alcun legittimo affidamento sull’ipotesi di una modifica del regime d’importazione delle banane, al posto di
un negoziato relativo a compensazioni. Inoltre, un credito risarcitorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] non può basarsi sull’esistenza
di un diritto acquisito al mantenimento di una concessione commerciale da parte di uno Stato terzo, in mancanza di qualsiasi
obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di agire al fine di ottenere un determinato livello di concessioni tariffarie.
98 Le restrizioni al diritto di proprietà fatte valere non sarebbero in nessun caso equiparabili ad un’espropriazione e non eccederebbero
i limiti dei normali rischi di qualsiasi attività commerciale.
99 Infine, non sarebbe stata commessa alcuna violazione del principio di buona amministrazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negoziato
con tutti i membri interessati dell’OMC per trovare una soluzione accettabile per tutti e avrebbe tentato di ottenere dagli
[OSCURATO:PERSONA] compensazioni in termini di accesso al mercato comunitario di determinati prodotti americani, per evitare una
revoca unilaterale di concessioni.
– Sulla natura giuridica delle norme asseritamente violate dai convenuti
100 Le ricorrenti osservano che tutti i principi violati dai convenuti sarebbero di rango superiore e sarebbero diretti a tutelare
i singoli. Prima dell’istituzione della sovrattassa doganale americana, il regime dell’OMC avrebbe direttamente conferito
alle ricorrenti il diritto di importare i loro prodotti negli [OSCURATO:PERSONA] pagando la tassa all’importazione originaria al
tasso ridotto del 3,5%. Anche supponendo che gli accordi OMC non debbano essere considerati direttamente applicabili, un tale
effetto dovrebbe essere riconosciuto alla decisione dell’ORC che condanna la [OSCURATO:PERSONA], la quale soddisferebbe tutte le condizioni
stabilite a tale proposito dalla giurisprudenza comunitaria.
101 I convenuti ribattono che le disposizioni degli accordi OMC creano diritti solo a favore delle parti contraenti, e non dei
singoli. Lo stesso varrebbe per le decisioni dell’ORC, che si limitano ad interpretare le norme dell’OMC.
102 Gli accordi OMC sarebbero diretti a regolamentare e a gestire le relazioni commerciali internazionali tra i soli soggetti
di diritto internazionale. Le concessioni tariffarie cui i membri dell’OMC hanno acconsentito permetterebbero l’accesso ad
un mercato nazionale senza tuttavia garantire un tale accesso o un determinato livello di prezzo sul detto mercato, né conferire
direttamente agli operatori un diritto a un dato trattamento tariffario o un diritto opponibile alle istituzioni comunitarie.
103 [OSCURATO:PERSONA], che subisce, a titolo temporaneo e per il periodo necessario alla ricerca di una soluzione al conflitto delle
banane, le sospensioni delle concessioni americane, si troverebbe proprio per questo in perfetta rispondenza con le norme
dell’OMC, di cui l’aumento dei dazi americani all’importazione sulle batterie costituirebbe una mera applicazione.
104 Poiché gli accordi OMC non possono essere fatti valere dalle ricorrenti, tanto meno potrebbe essere fatta valere la violazione
del principio pacta sunt servanda o del legittimo affidamento che sarebbe stato riposto nel rispetto di tali accordi.
– Sulla gravità delle violazioni dedotte
105 Le ricorrenti sostengono che le violazioni commesse dai convenuti sono sufficientemente caratterizzate per poter far sorgere
la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. Occorrerebbe considerare, da un lato, il grado di chiarezza e di precisione
delle norme violate e, dall’altro, l’assenza di margine discrezionale lasciato alle istituzioni convenute per conformare agli
accordi OMC la normativa comunitaria incompatibile, tenuto conto delle precisazioni fornite a tale proposito dalle raccomandazioni
e dalle decisioni dell’ORC. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe persistito nella violazione del diritto dell’OMC e, pertanto, del
diritto comunitario anche dopo la scadenza del termine di quindici mesi che le era stato impartito dall’arbitro per conformarsi
alle norme dell’OMC.
106 I convenuti affermano di avere tanto meno superato i limiti del loro potere discrezionale quanto maggiori erano la complessità
delle situazioni da disciplinare e le difficoltà di applicazione e di interpretazione delle disposizioni in questione. Non
si potrebbe contestare ai convenuti di aver omesso di adottare le misure necessarie, dato che i regolamenti nn. 1637/98 e
2362/98, oggetto di un nuovo procedimento avviato dagli [OSCURATO:PERSONA], istituirebbero un regime comunitario d’importazione diverso
da quello originario.
107 Occorrerebbe ricordare, a tale proposito, il ruolo svolto dalla sospensione delle concessioni prevista dall’art. 22 dell’IRC,
che costituisce la migliore soluzione dopo la piena applicazione delle raccomandazioni dell’ORC. Dall’art. 3, n. 7, dell’IRC,
che privilegia la scelta di una soluzione reciprocamente concordata, risulterebbe un ampio potere discrezionale degli organi
competenti dei membri dell’OMC che consentirebbe loro di discostarsi, seppur temporaneamente, dai loro obblighi derivanti
dagli accordi OMC.
Giudizio del Tribunale
– Sulla questione preliminare dell’invocabilità delle norme dell’OMC
108 Prima di procedere all’esame della liceità del comportamento delle istituzioni comunitarie, occorre risolvere la questione
se gli accordi OMC conferiscano ai soggetti dell’ordinamento comunitario il diritto di farli valere in giudizio per contestare
la validità di una normativa comunitaria nell’ipotesi in cui l’ORC abbia dichiarato che tanto quest’ultima quanto la normativa
successiva adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare al fine di conformarsi alle norme dell’OMC in questione, erano incompatibili
con queste norme.
109 Le ricorrenti invocano a tale proposito il principio pacta sunt servanda, che rientra effettivamente tra le norme di diritto
il cui rispetto si impone alle istituzioni comunitarie nell’esercizio delle loro funzioni, quale principio fondamentale di
ogni ordinamento giuridico, e in particolare dell’ordinamento giuridico internazionale (sentenza della Corte 16 giugno 1998,
causa C‑162/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3655, punto 49).
110 Tuttavia, nel caso di specie il principio pacta sunt servanda non può essere utilmente opposto alle istituzioni convenute,
dato che, secondo una giurisprudenza costante, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano
in linea di principio tra le normative alla luce delle quali il giudice comunitario controlla la legittimità degli atti delle
istituzioni comunitarie (sentenza della Corte 23 novembre 1999, causa C‑149/96, Portogallo/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8395, punto
47; ordinanza della Corte 2 maggio 2001, causa C‑307/99, OGT [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3159, punto 24; sentenze
della Corte 12 marzo 2002, cause riunite C‑27/00 e C‑122/00, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2569, punto 93; 9 gennaio 2003,
causa C‑76/00 P, Petrotub e Republica, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑79, punto 53, e 30 settembre 2003, causa C‑93/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10497, punto 52).
111 Infatti, da un lato, l’accordo che istituisce l’OMC è fondato su una base di reciproca convenienza che lo distingue dagli
accordi conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] terzi che instaurano una certa asimmetria degli obblighi. Orbene, è pacifico che
alcune delle controparti commerciali più importanti della [OSCURATO:PERSONA] non fanno figurare gli accordi OMC tra le normative alla
luce delle quali i loro organi giurisdizionali controllano la legittimità delle loro norme di diritto interno. Un controllo
della legalità dell’azione delle istituzioni comunitarie alla luce di tali norme rischierebbe quindi di condurre ad uno squilibrio
nell’applicazione delle norme dell’OMC, privando gli organi legislativi o esecutivi della [OSCURATO:PERSONA] del margine di manovra
di cui dispongono gli organi analoghi delle controparti commerciali della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza Portogallo/Consiglio, cit. supra
al punto 110, punti 42-46).
112 Dall’altro, imporre agli organi giurisdizionali l’obbligo di disapplicare le norme di diritto interno che siano incompatibili
con gli accordi OMC avrebbe la conseguenza di privare gli organi legislativi o esecutivi delle parti contraenti della possibilità,
offerta dall’art. 22 dell’IRC, di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni negoziate al fine di stabilire una compensazione
reciprocamente accettabile (sentenza Portogallo/Consiglio, cit. supra al punto 110, punti 39 e 40).
113 Ne consegue che l’eventuale violazione delle norme dell’OMC da parte delle istituzioni convenute non può, in linea di principio,
far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] (sentenze del Tribunale 20 marzo 2001, causa T‑18/99, Cordis/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑913, punto 51; causa T‑30/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑943, punto 56, e causa
T‑52/99, T. Port/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑981, punto 51).
114 Solo nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero
nel caso in cui l’atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetterebbe al Tribunale
controllare la legalità del comportamento delle istituzioni convenute alla luce delle norme dell’OMC (v., per quanto riguarda
il GATT del 1947, sentenze della Corte 22 giugno 1989, causa 70/87, Fediol/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1781, punti 19-22, e 7
maggio 1991, causa C‑69/89, Nakajima/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2069, punto 31, nonché, per quanto riguarda gli accordi OMC,
sentenze Portogallo/Consiglio, cit. supra al punto 110, punto 49, e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. supra al punto 110,
punto 53).
115 Orbene, anche in presenza di una decisione dell’ORC che rilevi l’incompatibilità delle misure adottate da un membro con le
norme dell’OMC, nessuna di queste due eccezioni è applicabile nel caso di specie.
– Sull’eccezione relativa all’intenzione di dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC
116 Assumendo l’impegno, dopo l’adozione della decisione dell’ORC 25 settembre 1997, di conformarsi alle norme dell’OMC, la [OSCURATO:PERSONA]
non ha inteso assumere un obbligo particolare nell’ambito dell’OMC, tale da giustificare un’eccezione alla non invocabilità
delle norme dell’OMC dinanzi al giudice comunitario e da consentire a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla liceità
del comportamento delle istituzioni comunitarie rispetto a tali norme.
117 È vero che, rispetto al GATT del 1947, l’IRC ha rafforzato il meccanismo di risoluzione delle controversie, in particolare
per quanto riguarda l’adozione delle relazioni dei panel.
118 [OSCURATO:PERSONA], l’art. 3, n. 7, dell’IRC sottolinea che il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie è di norma
garantire il ritiro delle misure che sono state giudicate incompatibili con le disposizioni degli accordi OMC. Del pari, l’art. 22,
n. 1, dell’IRC privilegia la piena applicazione di una raccomandazione di rendere una misura conforme agli accordi OMC.
119 Inoltre, ai sensi dell’art. 17, n. 14, dell’IRC, una relazione dell’organo d’appello adottata, come nel caso di specie, dall’ORC
è accettata incondizionatamente dalle parti della controversia. Infine, l’art. 22, n. 7, specifica che queste ultime accettano
la natura definitiva della decisione dell’arbitro che stabilisce il livello della sospensione delle concessioni.
120 Ciò non toglie che l’IRC riservi in ogni caso un ruolo importante ai negoziati tra i membri dell’OMC parti di una controversia
(sentenza Portogallo/Consiglio, cit. supra al punto 110, punti 36-40).
121 L’IRC rende così possibili per il membro dell’OMC coinvolto in una controversia varie modalità di applicazione di una raccomandazione
o di una decisione dell’ORC che stabilisce l’incompatibilità di una misura con le norme dell’OMC.
122 Qualora il ritiro immediato della misura incompatibile risulti impraticabile, l’IRC prevede, al suo art. 3, n. 7, la possibilità
di concedere al membro leso una compensazione o di autorizzarlo a sospendere temporaneamente l’applicazione di concessioni
o altri obblighi, in attesa che venga ritirata la misura incompatibile (v. sentenza Portogallo/Consiglio, cit. supra al punto
110, punto 37).
123 Ai sensi dell’art. 22, n. 2, dell’IRC, qualora il membro dell’OMC interessato venga meno al suo obbligo di eseguire le raccomandazioni
e le decisioni dell’ORC entro il periodo che gli è stato impartito, esso avvia, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza
del periodo, negoziati con il membro che ha sporto il reclamo, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile.
124 Qualora entro un termine di venti giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole previsto dall’art. 21, n. 3, dell’IRC
per conformarsi alle norme dell’OMC non sia stata convenuta una compensazione reciprocamente accettabile, la parte che ha
sporto reclamo può chiedere all’ORC l’autorizzazione a sospendere nei confronti di tale membro l’applicazione di concessioni
o altri obblighi derivanti dagli accordi OMC.
125 Anche alla scadenza del termine impartito per rendere la misura dichiarata incompatibile conforme alle norme dell’OMC e dopo
l’autorizzazione e l’adozione di misure di compensazione o di sospensione di concessioni ai sensi dell’art. 22, n. 6, dell’IRC,
il negoziato tra le parti della controversia continua a svolgere comunque un ruolo importante.
126 L’art. 22, n. 8, dell’IRC sottolinea così la natura provvisoria della sospensione di concessioni o altri obblighi e ne limita
la durata «finché non viene abolita la misura giudicata incompatibile con un accordo contemplato o finché il membro che deve
applicare le raccomandazioni o le decisioni non trova una soluzione all’annullamento o al pregiudizio dei benefici, o finché
non si trova una soluzione reciprocamente soddisfacente».
127 Questa stessa disposizione prevede inoltre che, conformemente all’art. 21, n. 6, l’ORC continui a tenere sotto controllo l’applicazione
delle raccomandazioni o delle decisioni adottate.
128 In caso di disaccordo sulla compatibilità delle misure prese per ottemperare alle raccomandazioni e alle decisioni dell’ORC,
l’art. 21, n. 5, dell’IRC prevede che la controversia sia risolta «facendo ricorso alle presenti procedure di risoluzione
delle controversie», che includono il tentativo delle parti di giungere ad una soluzione negoziata.
129 Né la scadenza del termine impartito dall’ORC alla [OSCURATO:PERSONA] per rendere il suo regime d’importazione delle banane conforme
alla decisione 25 settembre 1997 dell’ORC né la decisione 9 aprile 1999 con cui gli arbitri dell’ORC hanno espressamente dichiarato
l’incompatibilità del nuovo dispositivo d’importazione delle banane stabilito dai regolamenti nn. 1637/98 e 2362/98 hanno
comportato l’esaurimento delle modalità di risoluzione delle controversie previste dall’IRC.
130 Ciò considerato, un controllo da parte del giudice comunitario della liceità del comportamento delle istituzioni convenute
rispetto alle norme dell’OMC potrebbe avere l’effetto di rendere più fragile la posizione dei negoziatori comunitari nella
ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile della controversia e conforme alle norme dell’OMC.
131 Pertanto, imporre agli organi giurisdizionali l’obbligo di disapplicare le norme di diritto interno che siano incompatibili
con gli accordi OMC avrebbe la conseguenza di privare gli organi legislativi o esecutivi delle parti contraenti della possibilità,
offerta segnatamente dall’art. 22 dell’IRC, di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni negoziate (sentenza Portogallo/Consiglio,
cit. supra al punto 110, punto 40).
132 Le ricorrenti deducono quindi erroneamente dagli artt. 21 e 22 dell’IRC un obbligo a carico del membro dell’OMC di conformarsi,
entro un determinato termine, alle raccomandazioni e alle decisioni degli organi dell’OMC e, sempre erroneamente, sostengono
che le decisioni dell’ORC sono esecutive a meno che le parti contraenti vi si oppongano all’unanimità.
133 Peraltro, modificando nuovamente, con regolamento n. 216/2001, il regime d’importazione delle banane, il Consiglio ha perseguito
la conciliazione di diversi obiettivi divergenti. Il preambolo del regolamento n. 216/2001, al primo ‘considerando’, rileva
così che numerose ed intense consultazioni si sono svolte, segnatamente, per «tener conto delle conclusioni del gruppo speciale»
e, al secondo ‘considerando’, che il nuovo regime d’importazione previsto costituisce il mezzo più idoneo sia per «conseguire
gli obiettivi dell’[OCM banane] per quanto riguarda la produzione comunitaria e la domanda dei consumatori» sia «per rispettare
le norme del commercio internazionale».
134 In definitiva, è in contropartita dell’impegno della [OSCURATO:PERSONA] di introdurre un regime unicamente tariffario per le importazioni
di banane entro il 1º gennaio 2006 che gli [OSCURATO:PERSONA] hanno accettato, ai termini del memorandum d’intesa concluso l’11 aprile
2001, di sospendere provvisoriamente l’imposizione della loro sovrattassa doganale.
135 Orbene, un tale risultato avrebbe potuto essere compromesso da un intervento del giudice comunitario consistente nel controllare,
ai fini del risarcimento del danno subito dalle ricorrenti, la liceità rispetto alle norme dell’OMC del comportamento adottato
nella fattispecie dalle istituzioni convenute.
136 Occorre rilevare a tal proposito che, come hanno espressamente sottolineato gli [OSCURATO:PERSONA], il memorandum d’intesa dell’11
aprile 2001 non costituisce di per sé una soluzione decisa di comune accordo ai sensi dell’art. 3, n. 6, dell’IRC e che la
questione dell’attuazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle raccomandazioni e delle decisioni dell’ORC continuava, il 12 luglio
2001, vale a dire successivamente alla proposizione del presente ricorso, ad essere iscritta all’ordine del giorno della riunione
dell’ORC.
137 Ne consegue che le istituzioni convenute, modificando il controverso regime comunitario d’importazione delle banane, non hanno
inteso dare esecuzione ad obblighi particolari derivanti dalle norme dell’OMC alla luce delle quali l’ORC aveva accertato
l’incompatibilità di tale regime.
138 Del resto, a tal riguardo occorre rilevare che, come emerge dai ‘considerando’ del regolamento n. 1637/98, il Consiglio, nella
fattispecie, ha inteso conciliare, avvalendosi delle diverse modalità di composizione delle controversie definite dall’IRC,
gli impegni internazionali sottoscritti dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nell’ambito dell’OMC sia nei confronti degli altri firmatari della
quarta convenzione di Lomé, salvaguardando peraltro gli obiettivi dell’OCM banane.
139 Tale intento è confermato dall’art. 20, lett. e), del regolamento n. 404/93, modificato dal regolamento n. 1637/98. Tale disposizione,
in quanto precisa che le modalità che la [OSCURATO:PERSONA] può adottare ai fini dell’applicazione del titolo IV del regolamento
n. 404/93, relativo al regime degli scambi di banane con i paesi terzi, comprendono le misure occorrenti per adempiere gli
obblighi derivanti dagli accordi conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’art. 300 CE, si riferisce a tutti gli impegni derivanti
dalle convenzioni sottoscritte, senza privilegiare gli obblighi assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito degli accordi OMC.
140 Inoltre, il legislatore comunitario, al nono ‘considerando’ del regolamento n. 1637/98, si è espressamente riservato la possibilità
di esaminare il funzionamento di tale testo al termine di un periodo di sperimentazione sufficiente.
– Sull’eccezione basata sull’espresso rinvio a precise disposizioni degli accordi OMC
141 Non si può ritenere che l’OCM banane, quale è stata istituita dal regolamento n. 404/93 e successivamente modificata, rinvii
espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC (v., in tal senso, ordinanza OGT [OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 110, punto 28).
142 In particolare, dai preamboli dei diversi regolamenti che modificano il regime d’importazione delle banane non emerge che
il legislatore comunitario abbia fatto riferimento a disposizioni specifiche degli accordi OMC quando ha inteso conformare
tale regime a questi medesimi accordi.
143 [OSCURATO:PERSONA], il regolamento n. 2362/98 non contiene alcun riferimento espresso a disposizioni precise degli accordi OMC (sentenze
Cordis/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 113, punto 59 ; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 113,
punto 64, e T. Port/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 113, punto 59).
144 Ne deriva che, nonostante sia intervenuto un accertamento di incompatibilità da parte dell’ORC, le norme dell’OMC non costituiscono,
nella fattispecie, né in forza di obblighi particolari a cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inteso dare esecuzione né in forza di un
rinvio espresso a disposizioni precise, norme rispetto alle quali può essere valutata la liceità del comportamento delle istituzioni.
145 Dalle considerazioni che precedono risulta che le ricorrenti non possono utilmente sostenere, ai fini della loro domanda di
risarcimento, che il comportamento contestato al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA] sia contrario alle norme dell’OMC.
146 Le censure che le ricorrenti fondano sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto,
sulla violazione del diritto di proprietà e di iniziativa economica e, infine, sull’inosservanza del principio di buona amministrazione
si basano tutte sulla premessa della contrarietà alle norme dell’OMC del comportamento contestato alle istituzioni convenute.
147 Posto che queste norme non figurano tra quelle rispetto alle quali il giudice comunitario controlla la liceità del comportamento
delle istituzioni comunitarie, tali censure devono essere di conseguenza parimenti respinte.
148 Ne consegue che il comportamento delle istituzioni convenute non può essere considerato illecito, e non occorre esaminare
l’argomento delle ricorrenti relativo alla natura giuridica delle norme e dei principi asseritamene violati e alla pretesa
gravità di tali violazioni.
149 Poiché l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni convenute non può essere dimostrata, una delle tre condizioni
cumulative che fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito dei suoi organi
non è soddisfatta.
150 Pertanto, l’azione di risarcimento delle ricorrenti basata su tale regime di responsabilità dev’essere respinta, senza che
occorra, in tale contesto, esaminare se siano soddisfatte le altre due condizioni, relative, rispettivamente, all’effettività
del danno e all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento contestato e il pregiudizio asserito (sentenza della Corte
9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5251, punto 14, e sentenza del Tribunale 24 aprile
2002, causa T‑220/96, EVO/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2265, punto 39).
Sull’applicazione per analogia del regime di responsabilità extracontrattuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri
151 Le ricorrenti sostengono in sostanza che la decisione 9 aprile 1999 degli arbitri, che ha autorizzato le misure di ritorsione
nei confronti delle esportazioni comunitarie, è paragonabile ad una sentenza della Corte che accerti, in base all’art. 226 CE,
l’inadempimento da parte di uno Stato membro dei suoi obblighi comunitari. Il giudice comunitario dovrebbe dunque riconoscere
alle ricorrenti un diritto al risarcimento del danno derivante dal comportamento illecito dei convenuti (sentenze della Corte
19 novembre 1991, cause riunite C‑6/90 e C‑9/90, Francovich e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5357, e 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93
e C‑48/93, Brasserie du pêcheur e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1029).
152 Le istituzioni convenute ritengono inapplicabile alla fattispecie la giurisprudenza della Corte relativa alla responsabilità
extracontrattuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri per violazione dei loro obblighi comunitari.
153 Il Tribunale ritiene sufficiente rilevare che, anche supponendo che le raccomandazioni e le decisioni dell’ORC possano essere
assimilate alle sentenze della Corte, la domanda di risarcimento delle ricorrenti è basata sull’applicazione alla [OSCURATO:PERSONA],
per analogia, di un regime di responsabilità che si fonda sulla premessa di un comportamento illecito delle istituzioni convenute.
154 In assenza di una dimostrazione dell’illiceità del comportamento contestato nella fattispecie agli interessati, tale domanda
non può dunque che essere respinta in quanto infondata.
Sulla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di comportamento illecito dei suoi organi
Sul principio della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di un comportamento illecito dei suoi organi
– Argomenti delle parti
155 Le ricorrenti ritengono che, supponendo che i convenuti abbiano potuto lecitamente non tener conto delle decisioni dell’OMC,
ricorrano in ogni caso le condizioni a cui la giurisprudenza comunitaria subordina la responsabilità extracontrattuale della
[OSCURATO:PERSONA] per i danni causati dai suoi organi anche in assenza di un’azione illecita da parte di questi, vale a dire, l’effettività
del danno subito, il nesso di causalità tra lo stesso e il comportamento adottato dalle istituzioni comunitarie, nonché il
carattere anormale e speciale di tale danno (sentenza del Tribunale 28 aprile 1998, causa T‑184/95, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑667, punto 59, confermata a seguito d’impugnazione con sentenza della Corte 15 giugno 2000, causa
C‑237/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4549).
156 I convenuti obiettano che il principio della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di un comportamento
illecito dei suoi organi non può essere considerato un principio generale comune ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’art. 288,
secondo comma, CE. In ogni caso, un simile principio finora non sarebbe mai stato sancito dalla giurisprudenza comunitaria
e le ricorrenti non soddisferebbero le condizioni restrittive di tale regime di responsabilità imposte dagli ordinamenti giuridici
nazionali che lo hanno riconosciuto.
– Giudizio del Tribunale
157 Il fatto che, come nella fattispecie, l’illiceità del comportamento imputato alle istituzioni comunitarie non sia accertata
non comporta che le imprese le quali, in quanto categoria di operatori economici, devono sopportare una parte sproporzionata
degli oneri derivanti da una restrizione dell’accesso a mercati d’esportazione non possano in alcun caso ottenere una compensazione
facendo valere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 settembre 1987,
causa 81/86, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3677, punto 17).
158 Infatti, l’art. 288, secondo comma, CE basa l’obbligo che esso impone alla [OSCURATO:PERSONA] di risarcire i danni causati dalle sue
istituzioni sui «principi generali comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri» senza limitare, di conseguenza, la portata di tali
principi al solo regime della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito delle dette istituzioni.
159 Orbene, i diritti nazionali della responsabilità extracontrattuale consentono ai singoli, anche se in misura variabile, in
settori specifici e secondo modalità diverse, di ottenere in via giudiziale il risarcimento di taluni danni, anche in assenza
di un’azione illecita dell’autore del danno.
160 Nel caso di un danno causato da un comportamento delle istituzioni della [OSCURATO:PERSONA] la cui illiceità non è dimostrata, la responsabilità
extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] può sorgere quando siano cumulativamente soddisfatte le condizioni relative all’effettività
del danno, al nesso di causalità tra il danno e il comportamento delle istituzioni comunitarie e al carattere anormale e speciale
del danno in questione (v., in tal senso, sentenza 15 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto
155, punto 19).
161 Occorre dunque esaminare se tali tre condizioni siano soddisfatte nella fattispecie.
Sulla sussistenza di un danno effettivo e certo
– Argomenti delle parti
162 Le ricorrenti fanno valere che il danno da esse subito è costituito, da un lato, dalla maggiorazione del 96,5% dei dazi all’importazione
prelevati dall’amministrazione americana sulle loro importazioni di batterie negli [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, dai costi sostenuti
per lo stabilimento e la delocalizzazione di unità produttive di tali prodotti che esse sono state obbligate ad effettuare
a seguito della detta misura di ritorsione commerciale. A ciò si aggiungerebbero le perdite di fatturato conseguenti alla
riconversione delle unità produttive in questione.
163 In corso di causa le ricorrenti hanno precisato che l’accelerazione della realizzazione di un’unità produttiva di batterie
negli [OSCURATO:PERSONA] e la riconversione di uno stabilimento situato in un altro Stato terzo in impianto di fabbricazione di tali
prodotti avevano consentito loro di ridurre al minimo l’impatto negativo della sovrattassa doganale e di salvaguardare la
loro quota del mercato americano. Pertanto, le ricorrenti non avrebbero perso volumi di vendita ma avrebbero subito soltanto
un danno pecuniario.
164 I convenuti ribattono che i contratti di vendita che vincolavano le ricorrenti ai loro clienti americani prevedevano una revisione
dei prezzi dei loro prodotti e che non è provato che le interessate abbiano avviato negoziati a tal fine. Sottoscrivendo clausole
che limitano l’aumento dei loro prezzi, le ricorrenti si sarebbero rese esse stesse responsabili degli svantaggi finanziari
che esse affermano derivare dalla sovrattassa doganale. I convenuti aggiungono che l’accordo di distribuzione delle ricorrenti,
che fonda i prezzi convenuti con l’acquirente sulla clausola fob (franco a bordo), pone esclusivamente a carico dell’acquirente
il rischio della variazione dei dazi doganali all’importazione. Infatti, l’importo dei dazi all’importazione negli [OSCURATO:PERSONA]
sarebbe naturalmente aggiunto, insieme a quelli del trasporto e delle assicurazioni, al prezzo fob inizialmente convenuto.
165 Le ricorrenti non avrebbero neanche dimostrato la loro impossibilità di esportare le proprie batterie in altri paesi e di
evitare così ogni riduzione di utili. Infine, lungi dal generare un danno, le loro misure di delocalizzazione costituirebbero
al contrario l’accesso ad una produzione ad alta tecnologia più redditizia.
– Giudizio del Tribunale
166 Dagli argomenti delle istituzioni convenute emerge che queste ultime si limitano sostanzialmente a negare l’esistenza di una
perdita patrimoniale subita dalle ricorrenti che non sia la conseguenza delle decisioni delle ricorrenti stesse.
167 Ne consegue che il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] non contestano di per sé l’effettività e la certezza del danno subito dalle
ricorrenti a seguito dell’istituzione della sovrattassa doganale americana sulle importazioni di batterie originarie della
[OSCURATO:PERSONA].
168 In particolare, dato che i convenuti stessi ammettono che il contratto di distribuzione concluso dalle ricorrenti ha l’effetto
di porre esclusivamente a carico dell’acquirente il rischio della variazione dei dazi doganali all’importazione, essi non
possono negare che le ricorrenti abbiano dovuto subire necessariamente per lo meno un danno commerciale a causa dell’incontestabile
rincaro dei loro prodotti provocato sul mercato degli [OSCURATO:PERSONA] dall’aumento improvviso al 100% dei dazi americani all’importazione
ad valorem.
169 D’altra parte, le statistiche fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] avvalorano le affermazioni delle ricorrenti, poiché dimostrano incontestabilmente
una sensibile diminuzione del valore complessivo delle importazioni negli [OSCURATO:PERSONA] di batterie piombo-acido di origine
comunitaria.
170 Pertanto, il Tribunale ritiene che la condizione relativa all’effettività e alla certezza del danno subito dalle ricorrenti
sia soddisfatta.
Sul nesso di causalità tra il danno subito e il comportamento delle istituzioni convenute
– Argomenti delle parti
171 Le ricorrenti affermano che è sufficiente che il danno subito consegua in maniera sufficientemente diretta al comportamento
delle istituzioni comunitarie, senza che sia necessario a tale proposito un nesso di causalità assolutamente immediato. Nel
caso di specie, la sovrattassa doganale americana deriverebbe in definitiva dal mantenimento di un regime comunitario d’importazione
delle banane incompatibile con le norme dell’OMC.
172 L’intenzione delle autorità americane di adottare misure di ritorsione e l’elenco dei prodotti interessati sarebbero stati
ben noti. Poco importerebbe che qualsiasi operatore comunitario potesse essere colpito e che gli [OSCURATO:PERSONA] disponessero
del diritto di designare i settori in questione o di reagire con altre delle opzioni previste o tollerate dalle norme dell’OMC.
173 I convenuti negano qualsiasi nesso di causalità tra il danno lamentato e il loro comportamento. La sovrattassa doganale non
deriverebbe dalla loro azione bensì da un atto unilaterale degli [OSCURATO:PERSONA], da cui dipenderebbe la delimitazione della cerchia
degli operatori comunitari colpiti. Le autorità americane avrebbero potuto scegliere prodotti diversi dalle batterie e, d’altra
parte, avrebbero esentato dalla sovrattassa doganale i prodotti originari di taluni [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA]. Del pari,
il livello dell’aumento tariffario sarebbe stato fissato in piena libertà dal governo americano.
174 Pertanto, non si potrebbe imputare alla [OSCURATO:PERSONA] l’imposizione di un onere sproporzionato agli operatori interessati. D’altra
parte, le osservazioni delle ricorrenti relative alla discriminazione che esse ritengono di aver subito dimostrerebbero l’assenza
di un nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e il danno lamentato.
175 Una revoca di concessioni da parte di un membro dell’OMC non sarebbe né automatica né obbligatoria. [OSCURATO:PERSONA], la procedura prevista
all’art. 22, nn. 1 e 2, dell’IRC prevederebbe la negoziazione di compensazioni sotto forma di concessioni relative all’accesso
al mercato qualora le raccomandazioni o le decisioni dell’ORC non siano applicate entro un periodo ragionevole.
176 Inoltre, non esisterebbe alcuna relazione, nemmeno indiretta, tra l’OCM banane e le decisioni delle ricorrenti di pagare i
dazi doganali maggiorati. Nessun atto della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe imposto a queste ultime l’obbligo di esportare verso gli [OSCURATO:PERSONA] o di continuare ad esportare nelle nuove circostanze né avrebbe escluso la possibilità di rinegoziare il prezzo d’importazione
o di esportare altrove i loro prodotti.
– Giudizio del Tribunale
177 I principi comuni ai diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri a cui rinvia l’art. 288, secondo comma, CE non possono essere fatti valere
per dimostrare l’esistenza di un obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche remota, di comportamenti
dei suoi organi (v., per analogia, sentenze della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79,
28/79 e 45/79, Dumortier e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3091, punto 21, e 30 gennaio 1992, cause riunite C‑363/88 e C‑364/88,
Finsider e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑359, punto 25; ordinanza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T‑201/99, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4005, punto 26).
178 Infatti, la condizione relativa al nesso di causalità richiesta dall’art. 288, secondo comma, CE presuppone l’esistenza di
un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni comunitarie e il danno (sentenza
Dumortier e a./Consiglio, cit. supra al punto 177, punto 21, e sentenza del Tribunale 24 ottobre 2000, causa T‑178/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3331, punto 118, confermata a seguito d’impugnazione con sentenza della Corte 10 luglio
2003, causa C‑472/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7541).
179 Certo, è vero che gli [OSCURATO:PERSONA], su propria richiesta, sono stati semplicemente autorizzati dall’ORC a procedere alla revoca
di concessioni sotto forma di aumento dei loro dazi sulle importazioni di prodotti originari della [OSCURATO:PERSONA], senza essere
tenuti a farlo. Anche dopo aver ottenuto la detta autorizzazione, il governo americano conservava la facoltà di perseguire
la risoluzione della controversia che lo opponeva alla [OSCURATO:PERSONA] senza adottare misure di ritorsione nei confronti di quest’ultima.
180 È parimenti nell’esercizio di una facoltà di scelta discrezionale che l’amministrazione americana, da un lato, ha deciso di
colpire le batterie con la sua misura di ritorsione, da cui essa stessa ha esonerato le batterie originarie di taluni [OSCURATO:PERSONA]
membri della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ha fissato al 96,5% il tasso di maggiorazione dei dazi all’importazione gravanti sui
prodotti interessati.
181 Ciò non toglie che, in assenza del controverso regime comunitario d’importazione delle banane e di una previa constatazione
preliminare da parte dell’ORC della sua incompatibilità con le norme dell’OMC, gli [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero potuto né richiedere
né ottenere dall’ORC l’autorizzazione a sospendere le loro concessioni tariffarie su prodotti originari della [OSCURATO:PERSONA] per
un importo pari al livello dell’annullamento o della riduzione di vantaggi conseguente al mantenimento del regime comunitario
controverso.
182 Infatti, l’ORC ha determinato l’importo di scambi fino a concorrenza del quale l’amministrazione americana è stata autorizzata
a sospendere le sue concessioni tariffarie nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in funzione dell’importo del danno subito dall’economia
americana a causa del regime comunitario d’importazione delle banane dichiarato incompatibile con le norme dell’OMC.
183 Pertanto, la revoca delle concessioni nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di sovrattassa doganale all’importazione va
considerata una conseguenza derivante oggettivamente, secondo l’evoluzione normale e prevedibile del sistema di risoluzione
delle controversie dell’OMC accettato dalla [OSCURATO:PERSONA], dal mantenimento in vigore da parte delle istituzioni convenute di un
regime d’importazione delle banane incompatibile con gli accordi OMC.
184 La decisione unilaterale degli [OSCURATO:PERSONA] di istituire una sovrattassa doganale sulle importazioni di batterie originarie
della [OSCURATO:PERSONA] non è quindi idonea a interrompere il nesso di causalità esistente tra il danno che l’istituzione di tale sovrattassa
ha causato alle ricorrenti e il mantenimento da parte dei convenuti del controverso regime d’importazione delle banane.
185 Il comportamento delle istituzioni convenute, infatti, ha necessariamente indotto l’amministrazione americana ad adottare
la misura di ritorsione, nel rispetto delle procedure istituite dall’IRC e accettate dalla [OSCURATO:PERSONA], di modo che tale comportamento
dev’essere considerato la causa determinante del danno subito dalle ricorrenti a seguito dell’istituzione della sovrattassa
doganale americana.
186 Ancor prima che l’ORC, il 19 aprile 1999, autorizzasse gli [OSCURATO:PERSONA] a prelevare la loro sovrattassa all’importazione, le
istituzioni convenute non ignoravano l’imminenza delle misure di ritorsione americane.
187 Sin dal 10 novembre 1998 gli [OSCURATO:PERSONA] avevano pubblicato l’elenco provvisorio dei prodotti di origine comunitaria su cui
intendevano imporre una sovrattassa all’importazione, sovrattassa di cui, il 21 dicembre 1998, hanno confermato l’imminente
applicazione ad un tasso del 100%.
188 Fin dal 3 marzo 1999, data dell’imposizione a carico degli esportatori comunitari dell’obbligo di costituire una garanzia
bancaria per il 100% del valore dei prodotti d’importazione interessati, i convenuti non potevano più ignorare la ferma intenzione
degli [OSCURATO:PERSONA] di istituire una sovrattassa doganale. Non poteva sussistere alcun dubbio dopo il comunicato stampa del
rappresentante speciale datato 9 aprile 1999, che annunciava l’elenco dei prodotti colpiti dalla sovrattassa doganale.
189 Sono irrilevanti sotto il profilo del nesso di causalità le obiezioni che i convenuti fondano sull’assenza di qualsiasi relazione
tra il controverso regime d’importazione di banane e la decisione, da essi attribuita alle ricorrenti, di pagare la sovrattassa
doganale, sull’asserita inesistenza di un obbligo loro incombente di proseguire la commercializzazione delle loro batterie
sul mercato americano e, infine, sull’asserita possibilità di rinegoziare il prezzo dei loro prodotti o di esportare questi
ultimi verso altri mercati.
190 Siffatte considerazioni, che riguardano unicamente le misure che le ricorrenti avrebbero potuto essere indotte ad adottare
per sottrarsi al pagamento della sovrattassa doganale e ridurre il loro danno commerciale, non possono rimettere in discussione
l’esistenza del nesso di causalità sufficientemente diretto rilevato tra il comportamento dei convenuti e il danno subito
dalle ricorrenti a seguito dell’istituzione della sovrattassa.
191 Pertanto, occorre ammettere l’esistenza del necessario nesso di causalità diretto richiesto tra il comportamento adottato
dalle istituzioni convenute riguardo alle importazioni di banane nella [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e il danno subito dalle ricorrenti
a causa dell’istituzione della sovrattassa doganale americana, dall’altro.
Sul carattere anormale e speciale del danno subito
– Argomenti delle parti
192 Le ricorrenti affermano che il carattere anormale e speciale del danno subito è conseguenza della duplice discriminazione
causata dal comportamento delle istituzioni convenute.
193 In primo luogo, la sovrattassa doganale colpirebbe la categoria molto particolare degli operatori economici che figurano sull’elenco
speciale redatto dall’amministrazione americana.
194 Le ricorrenti sarebbero state oggetto di una discriminazione rispetto alle altre imprese penalizzate dalle misure di ritorsione,
posto che sopportano, da sole, circa il 6% dell’intero ammontare di USD 191,4 milioni indicato nella decisione del governo
americano che ha istituito le misure di ritorsione.
195 Le ricorrenti si considerano in ogni caso vittime di una discriminazione non solamente rispetto alle imprese che producono
batterie industriali, ma anche rispetto all’insieme delle imprese comunitarie, in quanto tutte erano potenzialmente destinatarie
di sanzioni.
196 In secondo luogo, le ricorrenti sottolineano che non può essere considerato come rischio normale per un’impresa l’alea a cui
è esposto l’operatore tenuto a pagare improvvisamente dazi proibitivi sulle sue esportazioni a seguito di una controversia
commerciale sorta in un settore diverso dal suo ambito di attività.
197 Le ricorrenti aggiungono che l’interesse al mantenimento di determinate norme dell’OCM banane non può essere validamente qualificato
come obiettivo di interesse generale fondamentale della [OSCURATO:PERSONA], la cui importanza giustifichi conseguenze negative per taluni
operatori. In gioco sarebbe non lo smantellamento, bensì l’adattamento dell’OCM banane all’ordinamento giuridico dell’OMC.
198 Le istituzioni convenute rispondono che le condizioni relative al danno anormale e speciale non sono soddisfatte nel caso
di specie. Da un lato, la situazione delle ricorrenti sul mercato americano avrebbe potuto essere modificata in qualsiasi
momento da atti unilaterali degli [OSCURATO:PERSONA] membri o in seguito ad accordi tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro, la cerchia
degli operatori colpiti dalle misure americane non sarebbe così ristretta da far considerare il loro danno anormale e speciale.
199 Un singolo subirebbe un danno anormale e speciale solo se venisse leso in modo particolare oppure in modo diverso e molto
più grave rispetto al complesso degli operatori economici (sentenza della Corte 6 dicembre 1984, causa 59/83, Biovilac/CEE,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 4057, punto 28). Orbene, la sovrattassa americana, al contrario, avrebbe colpito nella stessa misura tutti gli
esportatori di batterie originarie della [OSCURATO:PERSONA] e destinate agli [OSCURATO:PERSONA].
200 Sebbene la Corte abbia dichiarato la sussistenza di una certa responsabilità a causa di perdite sproporzionate che alcuni
operatori avevano dovuto sopportare in seguito ad atti legittimamente adottati (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 157, punto 17), si sarebbe tuttavia trattato, a differenza della presente causa, di un atto che limitava
il commercio ed era stato adottato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Le imprese in questione avrebbero potuto essere risarcite soltanto a condizione
di aver subito un danno patrimoniale sproporzionato rispetto agli altri distributori degli stessi prodotti.
201 La maggiorazione dei dazi americani all’importazione intervenuta dopo cinque mesi di preavviso non costituirebbe un evento
tale da essere considerato anormale, non solo perché gli accordi OMC e, addirittura, fin dal 1947, il GATT offrono la possibilità
di modificare i dazi ai sensi dell’art. XXVIII del GATT, ma anche perché diversi strumenti di difesa commerciale agiscono
in modo equivalente attraverso l’aumento dei dazi.
– Giudizio del Tribunale
202 Quanto ai danni che gli operatori economici possono subire a causa delle attività delle istituzioni comunitarie, un pregiudizio
è, da una parte, anormale quando supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore di cui trattasi e,
dall’altra, speciale quando riguarda una categoria particolare di operatori economici in maniera sproporzionata rispetto agli
altri operatori (v. sentenze 28 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 155, punto 80, e
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto
89, punto 151).
203 Nella fattispecie non è dimostrato che le ricorrenti abbiano subito, a causa dell’incompatibilità con gli accordi OMC del
regime comunitario d’importazione delle banane, un danno eccedente i limiti dei rischi inerenti alla loro attività di esportazione.
204 È vero che, come rilevato nel suo preambolo, l’accordo che istituisce l’OMC ha ad oggetto l’introduzione di un sistema commerciale
multilaterale integrato che incorpora i risultati degli sforzi di liberalizzazione del commercio intrapresi precedentemente.
205 Occorre tuttavia constatare che l’eventualità di una sospensione delle concessioni tariffarie, misura prevista dagli accordi
OMC e caso presentatosi nella fattispecie, è una delle vicende inerenti al sistema attuale del commercio internazionale. Di
conseguenza, tale vicenda viene necessariamente sopportata da qualsiasi operatore che decida di immettere la sua produzione
sul mercato di uno dei membri dell’OMC.
206 Come hanno rilevato le stesse ricorrenti, la decisione 9 aprile 1999 degli arbitri ha sottolineato che la natura temporanea
che l’art. 22, n. 1, dell’IRC ricollega alla sospensione delle concessioni indica che questa ha l’obiettivo di incoraggiare
il membro dell’OMC in questione a rispettare le raccomandazioni e le decisioni dell’ORC.
207 Inoltre, dall’art. 22, n. 3, lett. b) e c), dell’IRC, strumento internazionale che è stato oggetto di misure di pubblicità
idonee ad assicurarne la conoscenza presso gli operatori comunitari, risulta che il membro dell’OMC che ha sporto reclamo
può cercare di sospendere talune concessioni o altri obblighi in settori diversi da quello in cui il panel o l’organo d’appello
hanno constatato una violazione da parte del membro di cui trattasi, vuoi in base al medesimo accordo vuoi in base a un altro
accordo OMC.
208 Le ricorrenti sostengono dunque erroneamente che non può essere considerata come un rischio normale l’eventualità dell’applicazione
di misure di ritorsione da parte di uno Stato terzo risultante da un contenzioso sorto in un settore del tutto diverso dal
loro.
209 Ne consegue che i rischi a cui poteva trovarsi esposta per tale motivo la commercializzazione da parte delle ricorrenti delle
loro batterie sul mercato americano non devono essere considerati estranei alla normale alea del commercio internazionale,
allo stato attuale della sua organizzazione.
210 D’altra parte, le ricorrenti stesse hanno rilevato nei loro scritti che le concessioni tariffarie negoziate con gli [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di dazio all’importazione originario, al tasso ridotto del 3,5%, non erano immutabili.
211 Nelle circostanze del caso di specie, il danno subito dalle ricorrenti non va dunque qualificato come anormale.
212 Tale rilievo basta ad escludere qualsiasi diritto al risarcimento a questo titolo. Non è quindi necessario che il Tribunale
si pronunci sulla condizione della specialità del danno.
213 Ne consegue che la domanda di risarcimento delle ricorrenti basata sul regime della responsabilità extracontrattuale della
[OSCURATO:PERSONA] in assenza di comportamento illecito dei suoi organi va respinta.
214 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto in quanto infondato.
Sulle spese
215 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda.
216 Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal
Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente alle conclusioni presentate in tal senso dalle due istituzioni convenute.
217 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa sopportano
le proprie spese.
218 Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Grande Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Le ricorrenti sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
García-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2005.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
B. [OSCURATO:PERSONA] normativo
Fatti all’origine della controversia
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Sulla ricevibilità
Sulla mancanza di conformità del ricorso a quanto prescritto dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulla competenza del Tribunale
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Nel merito
Sulla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito dei suoi organi
Argomenti delle parti
– Sugli illeciti contestati alle istituzioni convenute
– Sulla natura giuridica delle norme asseritamente violate dai convenuti
– Sulla gravità delle violazioni dedotte
Giudizio del Tribunale
– Sulla questione preliminare dell’invocabilità delle norme dell’OMC
– Sull’eccezione relativa all’intenzione di dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC
– Sull’eccezione basata sull’espresso rinvio a precise disposizioni degli accordi OMC
Sull’applicazione per analogia del regime di responsabilità extracontrattuale degli [OSCURATO:PERSONA] membri
Sulla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di comportamento illecito dei suoi organi
Sul principio della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in assenza di un comportamento illecito dei suoi organi
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla sussistenza di un danno effettivo e certo
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul nesso di causalità tra il danno subito e il comportamento delle istituzioni convenute
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul carattere anormale e speciale del danno subito
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: l'italiano.