Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 33446/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore lette le conclusioni del Procuratore generale, dott.

F.Ceroni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv.

A.Pugliese nell'interesse della parte civile costituita che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di specifico mandato ad impugnare ai sensi dell'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. lette le conclusioni dell'avv.

A.Sarro che ha depositato memoria con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza, in data 2 maggio 2022, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 612 bis, comma 2, 81,56-610 c.p. condannandolo alla pena di anni due e mesi due di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, oltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede civile. 2.L'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso dolendosi, con unico motivo, della violazione degli artt. 598 bis, 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.

Deduce che la Corte di Appello di Catanzaro non ha tenuto in considerazione le conclusioni difensive scritte inviate dalla difesa a mezzo pec, in data 13.2.2024, con le quali, oltre ad insistere nei motivi di appello, ha chiesto l'applicazione di pene sostitutive delle pene detentive ex art. 20 bis cod.pen.

Inoltre, con ulteriore pec, inviata nel medesimo giorno, ha eccepito l'irregolarità del contraddittorio sostenendo di non avere avuto conoscenza delle conclusioni scritte del Procuratore generale e che la Corte territoriale ha tenuto in considerazione la richiesta, disponendo il rinvio ad altra udienza.

Nella sentenza impugnata, peraltro, la Corte di appello ha indicato che la difesa si riportava ai motivi di appello senza tenere conto delle conclusioni scritte rassegnate dalla difesa con memoria del 13 febbraio 2024.

Risulta, pertanto, omessa ogni valutazione sulla richiesta di sostituzione della pena inflitta con una delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod.pen. con violazione dell'art. 598 bis c.p.p., nella parte in cui prescrive che la Corte di Appello < giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti>, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

IL difensore di parte civile, con memoria, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di specifico mandato ad impugnare.

2. L'art. 33, comma 1, lett. d), del d .Igs. n. 150 del 2022, ha inserito nell'art. 581 cod. proc. pen., i commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: a) «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater).

Tali disposizioni, a norma dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022).

Il comma 1-ter, risulta adottato in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 13, lett. a), della legge di delegazione 27 settembre 2021, n. 134 («fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione»).

Il comma 1-quater, risulta adottato in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 7, lett. h), della medesima legge n. 134 del 2021 («prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che, con lo specifico mandato a impugnare, l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impug nazione»).

Il comma 1-quater, dunque, riguarda esclusivamente l'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza.

Esso stabilisce che, con l'atto d'impugnazione del difensore (di fiducia e di ufficio, quindi), sia depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato (con espressa indicazione che l'elezione di domicilio deve essere successiva alla sentenza impugnata) e, secondo questa Corte, sono applicabili al ricorso per cassazione proposto dall'imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, entrambi gli specifici oneri formali sanciti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Secondo tale indirizzo interpretativo, infatti, la norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione: essa, dunque, non può essere intesa nel senso di consentire l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello ed è funzionale a garantire a quest'ultimo l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione (Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, N., Rv. 285305; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 02; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Rv. 285444 - 01; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342 - 01).

Si è, altresì, affermato che tale disposizione risponde all'evidente ratio -ispirata a esigenze sia di garanzia dell'imputato sia di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie - di assicurare che la celebrazione delle impugnazioni abbia luogo solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso imputato di impugnarla ( Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Rv. 285256; in senso conforme, fra le pronunce massimate, v.

Sez. 3 n. 46690 del 09/11/2023, Baunn, Rv. 285342-01; Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525-01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324-02; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353-01; Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256-02; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305-01). 2.1.La giurisprudenza di questa Corte si è soffermata anche sulla legittimità costituzionale dei nuovi oneri imposti dalla riforma (tra le altre, Sez. 5, n. 42414 del 17/10/2023, non massimata che ha ritenuto la questione irrilevante, non avendo la difesa chiarito cosa avrebbe impedito o ostacolato il contatto con l'assistito, ai fini del conferimento del mandato specifico; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 01), osservando che il sistema delle impugnazioni introdotto dal d.lgs. 150 del 2022, ha operato una scelta tutt'altro che irragionevole, attuando un equo contemperamento tra il diritto di difesa dell'imputato di cui agli artt. 24, comma 2, 27, comma 2, 111, comma 1 e 2, 117 comma 1 Cost. e l'esigenza fondata sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo, richiamando, a tale proposito, l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa (e conseguentemente anche del diritto alla impugnazione) differenziato, a seconda delle varie fasi e tipologie di processo in quanto l'effettività del diritto di difesa non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni stato e grado del giudizio (Sez.

U, n. 8914 del 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 6, n. n. 7472/2017, Rv. 269739; Sez. 2, n, 35651/2018, Antonucci, n.m., in tema di ricorso personale). 3.Nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti per ritenere l'operatività dell'onere formale, introdotto dall'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen., in quanto la sentenza risulta emessa dopo il 30 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 89, comma 3, d.

Igs. n. 150 del 2022) e risulta essersi proceduto in assenza, nei confronti dell'imputato.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. F.Ceroni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. A.Pugliese nell'interesse della parte civile costituita che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di specifico mandato ad impugnare ai sensi dell'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. lette le conclusioni dell'avv. A.Sarro che ha depositato memoria con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza, in data 2 maggio 2022, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 612 bis, comma 2, 81,56-610 c.p. condannandolo alla pena di anni due e mesi due di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, oltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede civile. 2.L'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso dolendosi, con unico motivo, della violazione degli artt. 598 bis, 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. Deduce che la Corte di Appello di Catanzaro non ha tenuto in considerazione le conclusioni difensive scritte inviate dalla difesa a mezzo pec, in data 13.2.2024, con le quali, oltre ad insistere nei motivi di appello, ha chiesto l'applicazione di pene sostitutive delle pene detentive ex art. 20 bis cod.pen. Inoltre, con ulteriore pec, inviata nel medesimo giorno, ha eccepito l'irregolarità del contraddittorio sostenendo di non avere avuto conoscenza delle conclusioni scritte del Procuratore generale e che la Corte territoriale ha tenuto in considerazione la richiesta, disponendo il rinvio ad altra udienza. Nella sentenza impugnata, peraltro, la Corte di appello ha indicato che la difesa si riportava ai motivi di appello senza tenere conto delle conclusioni scritte rassegnate dalla difesa con memoria del 13 febbraio 2024. Risulta, pertanto, omessa ogni valutazione sulla richiesta di sostituzione della pena inflitta con una delle pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod.pen. con violazione dell'art. 598 bis c.p.p., nella parte in cui prescrive che la Corte di Appello < giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti>, rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. IL difensore di parte civile, con memoria, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di specifico mandato ad impugnare. 2. L'art. 33, comma 1, lett. d), del d .Igs. n. 150 del 2022, ha inserito nell'art. 581 cod. proc. pen., i commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: a) «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater). Tali disposizioni, a norma dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022). Il comma 1-ter, risulta adottato in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 13, lett. a), della legge di delegazione 27 settembre 2021, n. 134 («fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione»). Il comma 1-quater, risulta adottato in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 7, lett. h), della medesima legge n. 134 del 2021 («prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che, con lo specifico mandato a impugnare, l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impug nazione»). Il comma 1-quater, dunque, riguarda esclusivamente l'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza. Esso stabilisce che, con l'atto d'impugnazione del difensore (di fiducia e di ufficio, quindi), sia depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato (con espressa indicazione che l'elezione di domicilio deve essere successiva alla sentenza impugnata) e, secondo questa Corte, sono applicabili al ricorso per cassazione proposto dall'imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, entrambi gli specifici oneri formali sanciti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Secondo tale indirizzo interpretativo, infatti, la norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione: essa, dunque, non può essere intesa nel senso di consentire l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello ed è funzionale a garantire a quest'ultimo l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione (Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, N., Rv. 285305; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 02; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Rv. 285444 - 01; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342 - 01). Si è, altresì, affermato che tale disposizione risponde all'evidente ratio -ispirata a esigenze sia di garanzia dell'imputato sia di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie - di assicurare che la celebrazione delle impugnazioni abbia luogo solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso imputato di impugnarla ( Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Rv. 285256; in senso conforme, fra le pronunce massimate, v. Sez. 3 n. 46690 del 09/11/2023, Baunn, Rv. 285342-01; Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525-01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324-02; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353-01; Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256-02; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305-01). 2.1.La giurisprudenza di questa Corte si è soffermata anche sulla legittimità costituzionale dei nuovi oneri imposti dalla riforma (tra le altre, Sez. 5, n. 42414 del 17/10/2023, non massimata che ha ritenuto la questione irrilevante, non avendo la difesa chiarito cosa avrebbe impedito o ostacolato il contatto con l'assistito, ai fini del conferimento del mandato specifico; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 01), osservando che il sistema delle impugnazioni introdotto dal d.lgs. 150 del 2022, ha operato una scelta tutt'altro che irragionevole, attuando un equo contemperamento tra il diritto di difesa dell'imputato di cui agli artt. 24, comma 2, 27, comma 2, 111, comma 1 e 2, 117 comma 1 Cost. e l'esigenza fondata sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo, richiamando, a tale proposito, l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa (e conseguentemente anche del diritto alla impugnazione) differenziato, a seconda delle varie fasi e tipologie di processo in quanto l'effettività del diritto di difesa non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni stato e grado del giudizio (Sez. U, n. 8914 del 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 6, n. n. 7472/2017, Rv. 269739; Sez. 2, n, 35651/2018, Antonucci, n.m., in tema di ricorso personale). 3.Nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti per ritenere l'operatività dell'onere formale, introdotto dall'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen., in quanto la sentenza risulta emessa dopo il 30 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 89, comma 3, d. Igs. n. 150 del 2022) e risulta essersi proceduto in assenza, nei confronti dell'imputato. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio,
Sentenza Cassazione n. 33446/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris