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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 43932/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 03/02/2021 del tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona limitatamente alle statuizioni sulla confisca. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 febbraio 2021; il tribunale di Ancona applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi dieci di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 5 Dlgs. 74/2000. k

2. Avverso la suindicata sentenza il Procuratore Generale della corte di appello di Ancona propone ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di impugnazione.

3. Rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata disposizione della confisca.

Obbligatoria, per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato ovvero all'imposta evasa.

4. Il ricorso è fondato.

La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016 (dep. 09/02/2017 ) Rv. 268829 - 01).

Il giudice deve individuare le somme di denaro e i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero quei beni di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato (cfr. in tal senso sez. 6, 11 marzo 2010, n. 12508, rv. 246731).

Nel caso in esame, il giudice avrebbe dovuto provvedere alla confisca obbligatoria e alla individuazione dei beni, fornendo adeguata motivazione, indipendentemente dalla mancanza di uno specifico accordo delle parti sul punto.

5. La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata, limitatamente all'omessa confisca dei beni costituenti il profitto del reato, con rinvio al Tribunale di Ancona, che provvederà sulla confisca del profitto del reato fornendo adeguata motivazione sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e rinvia Yattribunale di Ancona per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 03/02/2021 del tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona limitatamente alle statuizioni sulla confisca. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 febbraio 2021; il tribunale di Ancona applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi dieci di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 5 Dlgs. 74/2000. k 2. Avverso la suindicata sentenza il Procuratore Generale della corte di appello di Ancona propone ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata disposizione della confisca. Obbligatoria, per un valore corrispondente al prezzo o profitto del reato ovvero all'imposta evasa. 4. Il ricorso è fondato. La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016 (dep. 09/02/2017 ) Rv. 268829 - 01). Il giudice deve individuare le somme di denaro e i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero quei beni di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato (cfr. in tal senso sez. 6, 11 marzo 2010, n. 12508, rv. 246731). Nel caso in esame, il giudice avrebbe dovuto provvedere alla confisca obbligatoria e alla individuazione dei beni, fornendo adeguata motivazione, indipendentemente dalla mancanza di uno specifico accordo delle parti sul punto. 5. La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata, limitatamente all'omessa confisca dei beni costituenti il profitto del reato, con rinvio al Tribunale di Ancona, che provvederà sulla confisca del profitto del reato fornendo adeguata motivazione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e rinvia Yattribunale di Ancona per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021 Il Consigliere e
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