CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02417/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose, con la aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1) I.f.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui il difensore si lamenta di carenza della motivazione e di mancata assunzione di prove decisive in ordine all'affermazione di responsabilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo - è: del tutto fuori fuoco, perché agganciato al vizio di cui alla lett. d) dell'art. 606 c.p.p., che riguarda la mancata assunzione di prove decisive, mentre, in concreto, il deducente si lagna di un'omessa od impropria interpretazione di una prova puntualmente assunta, la testimonianza del fratello del prevenuto; generico - perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pagg. 8 e segg.) - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dalle plurime evidenze a riguardo della connotazione distrattiva della cessione di credito a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., significativamente amministrata dal medesimo imputato - del tutto priva di contropartita per la di poi fallita - in prossimità del fallimento,. dalla sistematica, prolungata, ingente inadempienza alle obbligazioni erariali sin dall'assunzione della veste di amministratore), esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. C