Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33569/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; • ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della continuazione fra la condotta oggetto del presente procedimento ed altre per le quali è stata pronunciata sentenza già passata in giudicato, è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 - 01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata), facendo puntuale rifermento all'elevato arco temporale della distanza tra le condotte della sentenza passata in giudicato e quella oggetto del presente procedimento, nonché al coinvolgimento di una pluralità di persone offese diverse prive di ogni rapporto tra loro, come elementi che impediscono di ravvisare la continuazione, senza che abbia assunto valore di ostacolo decisivo (come invece sostiene il ricorrente) la riconosciuta recidiva specifica, reiterata e infraqu inquen na le; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decisoril 12 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; • ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della continuazione fra la condotta oggetto del presente procedimento ed altre per le quali è stata pronunciata sentenza già passata in giudicato, è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 - 01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata), facendo puntuale rifermento all'elevato arco temporale della distanza tra le condotte della sentenza passata in giudicato e quella oggetto del presente procedimento, nonché al coinvolgimento di una pluralità di persone offese diverse prive di ogni rapporto tra loro, come elementi che impediscono di ravvisare la continuazione, senza che abbia assunto valore di ostacolo decisivo (come invece sostiene il ricorrente) la riconosciuta recidiva specifica, reiterata e infraqu inquen na le; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisoril 12 se
Sentenza Cassazione n. 33569/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris