CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28796/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 26 novembre 2025, la Corte di appello diBologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno alla parte civile, avendoriscontrato, sulla base della nota trasmessa dalla medesima parte civile,l’inadempimento a detto obbligo.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesadel ricorrente sulla base di due motivi.2.1 Con i l primo motivo, eccepisce la nul l itàdell’ordinanza impugnata per essere stata assunta in violazionedelle disposizioni di cui agli artt. 666 e 127 cod. proc. pen., cheimpongono la procedura camerale partecipata per la delibazionesull’istanza in oggetto. Nel caso in esame, in violazione dellemenzionate disposizioni, la decisione è stata assunta de plano, surichiesta del Procuratore generale e con l’acquisizione della notadella parte civile, senza preventiva fissazione della udienza incamera di consiglio, così impedendo al ricorrente qualsivogliadifesa.2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione per averedisposto la revoca del beneficio sulla base della meraconstatazione del mancato pagamento, senza tenere inconsiderazioni le ragioni che lo avevano impedito.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamentodel ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Quanto al primo motivo, si osserva che, nella fasedell’esecuzione penale sono individuabili due riti: uno, disciplinatodall’art. 666 cod. proc. pen., il quale prevede che il giudice fissiudienza camerale, all’esito della quale decide con ordinanzaimpugnabile con ricorso in cassazione, salvo che, in presenza dellecondizioni di cui al comma 2, l’istanza debba essere dichiaratainammissibile, nel qual caso decide de plano con provvedimentougualmente ricorribile per cassazione.Un secondo rito, quello di cui all’art. 667, comma 4 cod. proc.pen., il quale prevede una pronuncia de plano, avverso la quale puòessere proposta solo opposizione al medesimo giudice. Tale mezzo di“impugnazione”, in assenza di diversa previsione, deve applicarsianche nei casi nei quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile.Gli artt. 676 e 667 cod. proc. pen. individuano le ipotesi nellequali il Giudice dell’esecuzione decide “senza formalità” ai sensidell’art. 667, comma 4 cod. proc. ovvero: estinzione del reato dopo lacondanna, estinzione della pena quando la stessa non consegue allaliberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale,pene accessorie, confisca, restituzione delle cose sequestrate, dubbiosull’identità fisica della persona detenuta ex art. 667 cod. proc. pen.Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione decida con il rito di cuiall’art. 667, comma 4 cod. proc. pen. al di fuori delle ipotesiespressamente previste, si determina una nullità assoluta.Ciò in quanto l’art. 666 cod. proc. pen. ha la precipua funzione diregolare la forma di tutti i procedimenti davanti al giudicedell’esecuzione, a meno che non sia specificamente prevista laprocedura de plano quale fase preliminare dell'ordinario procedimentocamerale (v. per tutte Cass. 6.12.1994, dep. 1995, Rv 200246-01,Daniele). È quindi affetta da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179,comma 1, cod. proc. pen., l’ordinanza con la quale il giudicedell'esecuzione abbia provveduto con la procedura cosiddetta de planosu una richiesta di applicazione della revoca della sospensionecondizionale della pena perché la violazione è attinente allapartecipazione del difensore art. 178, lett. c) cod. proc. pen., il qualenon è stato posto in grado di partecipare all'udienza.Nel caso in esame, risulta dalla stessa ordinanza impugnata chenon vi è stata fissazione dell’udienza camerale e, quindi, che nessunavviso è stato dato alle parti, con la conseguenza che il difensore nonè stato posto in condizione di partecipare all’udienza, con conseguentenullità del procedimento e dell’ordinanza impugnata.L’accoglimento di detto motivo di ricorso assorbe il secondo. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Bologna.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]