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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 07942/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di furto aggravato; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che tutti e tre i motivi di ricorso sono intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che il primo motivo, inoltre, è versato in fatto e non si confronta con la motivazione resa dal giudice di secondo grado (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di furto aggravato; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che tutti e tre i motivi di ricorso sono intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che il primo motivo, inoltre, è versato in fatto e non si confronta con la motivazione resa dal giudice di secondo grado (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07942/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris