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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2019

Cassazione n. 03821/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21860/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Benedetto ed elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 8; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via G iovanni Nicoteran. 29; -controricorrente - avverso la sentenza n. 23 /1 6 /19 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 11/1/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che Oggetto:1.[OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione per omesso versamento TARSU/TARES per gli anni 2010, 2011 e 2012, emesso dal Comune di Pomezia e relativo a diversilocali destinati, in parte, ad autofficinasul presupposto che il provvedimento difettava di idonea motivazione e che l’ente impositore aveva sottoposto a tassazione superfici sulle quali si producevano rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani inerenti all’attività lavorativa svolta dal ricorrenteal cui smaltimento provvedeva quest’ultimo.

2. La CTR con la sentenza n. 23/16/2019, depositata l’11 / 1 /2019, accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune di Pomezia e, per l’effetto, riteneva dovuta la TARSU 2011 e 2012 afferente ai locali accatastati in cat A/2 e C/6 in quanto superfici produttive di rifiuti urbani.

Per quanto attiene all’area adibita ad autofficina, la CTR confermava la sentenza impugnata circa la non debenza del tributo per gli anni 2011 e 2012 - avendo il contribuente dato prova dello smaltimento e delle superfici escluse dal tributo – riformando la con riferimento all’anno 2010 sul rilievo che il contribuente non aveva provato i presupposti per godere dell’invocata esenzione.

3. Avverso tale sentenza il Comune di Pomezia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso con ricorso incidentale .

Considerato che 1.Il Comune di Pomezia deduce, ex art 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n.507 del 1993, per avere la CTR ritenuto esente da ogni contribuzione a titolo di TARSU le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali a condizione che il contribuente dimostri il relativo smaltimento a spese proprie.

A fronte di tale affermazione il ricorrente rileva che nelle aree in cui si producono rifiuti speciali si producono anche rifiuti urbani e che, comunque, il contribuente non aveva adempiuto all’onere di denuncia previsto dall’art .70 d.lgs. cit. (volto all’individuazione delle suindicate aree).

Rileva, ancora, il ricorrente che l’avvio allo smaltimento dei rifiuti a proprie spese da parte del contribuente gli permetteva solo una riduzione della tariffa del tributo e non l’esenzione del suo pagamento.

In ragione di quanto sopra il ricorrente ritiene legittima la pretesa azionata con riduzione del 30% della tariffa dovuta.

2. Con il ricorso incidentale viene denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame della documentazione prodotta attestante l’esistenza del rapporto di smaltimento di rifiuti tra il contribuente e una ditta specializza sin dal 2010. 3.Con il secondo motivo di ricorso incidentale viene dedotta, ex art.360, n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 75 c.p.c. e conseguentemente la nullità della procura ed inammissibilità del ricorso.

Rileva il contribuente che la procura ad litem conferita a margine del ricorso principale non reca il nome e l’identità del sindaco pro tempore del Comune di Pomezia, con conseguente impossibilità di accertare la legittimità del mandato conferito.

4. In via preliminare deve essere affrontato il secondo motivo del ricorso incidentale e se ne deve affermare la non fondatezza. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare seguito al proprio univoco indirizzo secondo cui «l'illeggibilit̀ della sottoscrizione della procura alle liti e la mancata indicazione del nome del Sindaco che l'haconferita non rendono nulla la procura e inammissibile l'atto, giacch́ l'identit à della persona che riveste pro tempore la qualitàdi Sindaco di un determinato Comune ̀ un dato di pubblico dominio, spettando alla controparte l'onere di contestare specificamente che la firma di mandato provenga dal Sindaco in carica»(cfr. Cass. 17843 del 2017).Le asserite difficoltà di accertamento rappresentate dal contribuente nel caso di specie circa l’individuazione del soggetto a cui appartiene la firma sul mandato difensivo dell’ente territoriale, non si confrontano con tale principio che richiede una specifica contestazione circa la riferibilità dell’atto al Sindaco in carica. 5.Il ricorso principale è fondato.

La questione sottoposta al Collegio attiene al trattamento fiscale dei rifiuti speciali prodotti dal contribuente nell'esercizio dell'attività di officina.

6. Ilregime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU ̀ stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd Decreto Ronchi), e questa, a sua volta, dalla TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente).

In particolare, l'art. 238 cit., al comma 1, prevede che «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ̀ soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11 », il quale recita che « Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti».

Poich́ tale regolamento ministeriale non ̀ stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA1, prevista dal d.lgs. n. 22 del 1997, alla quale, per effetto dei commi 183 e 184 della l. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU.La tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.

L'imposta ̀ dovuta, ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Tale tassa ̀ dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale(art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1992).

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 62, comma 2) .

Nella det erminazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti (art 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993).

Alla luce del riportato quadro normativo ̀ univoco l’ indirizzo di questa Corte secondo cui, per il riconoscimento delle riduzioni di superficie o tariffarie previste per i locali e le aree produttive di rifiuti speciali è obbligatoria la comunicazione di delimitazione della superficie tassabile e di quella esclusa.

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo.Ed invero, i ncombe sul contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree chenon concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibilesecondo quanto disposto dall’art. 62, comma 3, cit.

Infatti, puroperando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa ̀ posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, d.lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (art. 62, comma 1, cit.) (cfr. Cass. n. 13768del 2016).

L’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 prevede, poi, che la riduzione della superficie tariffaria possa avere effetto soltanto dall'anno successivo alla denuncia originaria o di variazione. 7.Nella specie il contribuente è venuto meno a tali obblighi avendo il Comune di Pomezia rilevato che la riduzione del 30% della tariffa applicata ed oggetto dell’avviso impugnato era conseguenza della omessa comunicazione da parte dell’Erdi circa la delimitazione della superficie escluse dal tributo; circostanza non contestata dallo stesso contribuente. 8.Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

Con esso il contribuente lamenta ilpresunto mancato esame da parte della CTR della documentazione prodotta; esame che, al contrario, risulta essere compiuto dai giudici di merito tanto da ritenere provato, solo in parte, lo smaltimento, in proprio, dei rifiuti prodotti da parte dell’Erdi risolvendosi, pertanto, la censura proposta nella richiesta di un’inammissibile valutazione del compendio probatorio da parte di questa Corte. 9.In conclusione, in accoglimento del ricorso principale, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso.

10. Le spese seguono la soccombenza. 11.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del controricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Accoglieil ricorso principale , c assa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c ., rigetta l’originario ricorso proposto dalla ricorrente.

Rigetta il ricorso incidentale.

Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del ricorrente, liquidandole in euro 2.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Benedetto, ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente inc identale , dell'ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21860/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Benedetto ed elettivamente domiciliatopresso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 8; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via G iovanni Nicoteran. 29; -controricorrente - avverso la sentenza n. 23 /1 6 /19 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 11/1/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che Oggetto:1.[OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione per omesso versamento TARSU/TARES per gli anni 2010, 2011 e 2012, emesso dal Comune di Pomezia e relativo a diversilocali destinati, in parte, ad autofficinasul presupposto che il provvedimento difettava di idonea motivazione e che l’ente impositore aveva sottoposto a tassazione superfici sulle quali si producevano rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani inerenti all’attività lavorativa svolta dal ricorrenteal cui smaltimento provvedeva quest’ultimo. 2. La CTR con la sentenza n. 23/16/2019, depositata l’11 / 1 /2019, accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune di Pomezia e, per l’effetto, riteneva dovuta la TARSU 2011 e 2012 afferente ai locali accatastati in cat A/2 e C/6 in quanto superfici produttive di rifiuti urbani. Per quanto attiene all’area adibita ad autofficina, la CTR confermava la sentenza impugnata circa la non debenza del tributo per gli anni 2011 e 2012 - avendo il contribuente dato prova dello smaltimento e delle superfici escluse dal tributo – riformando la con riferimento all’anno 2010 sul rilievo che il contribuente non aveva provato i presupposti per godere dell’invocata esenzione. 3. Avverso tale sentenza il Comune di Pomezia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso con ricorso incidentale . Considerato che 1.Il Comune di Pomezia deduce, ex art 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n.507 del 1993, per avere la CTR ritenuto esente da ogni contribuzione a titolo di TARSU le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali a condizione che il contribuente dimostri il relativo smaltimento a spese proprie. A fronte di tale affermazione il ricorrente rileva che nelle aree in cui si producono rifiuti speciali si producono anche rifiuti urbani e che, comunque, il contribuente non aveva adempiuto all’onere di denuncia previsto dall’art .70 d.lgs. cit. (volto all’individuazione delle suindicate aree). Rileva, ancora, il ricorrente che l’avvio allo smaltimento dei rifiuti a proprie spese da parte del contribuente gli permetteva solo una riduzione della tariffa del tributo e non l’esenzione del suo pagamento. In ragione di quanto sopra il ricorrente ritiene legittima la pretesa azionata con riduzione del 30% della tariffa dovuta. 2. Con il ricorso incidentale viene denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame della documentazione prodotta attestante l’esistenza del rapporto di smaltimento di rifiuti tra il contribuente e una ditta specializza sin dal 2010. 3.Con il secondo motivo di ricorso incidentale viene dedotta, ex art.360, n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 75 c.p.c. e conseguentemente la nullità della procura ed inammissibilità del ricorso. Rileva il contribuente che la procura ad litem conferita a margine del ricorso principale non reca il nome e l’identità del sindaco pro tempore del Comune di Pomezia, con conseguente impossibilità di accertare la legittimità del mandato conferito. 4. In via preliminare deve essere affrontato il secondo motivo del ricorso incidentale e se ne deve affermare la non fondatezza. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare seguito al proprio univoco indirizzo secondo cui «l'illeggibilit̀ della sottoscrizione della procura alle liti e la mancata indicazione del nome del Sindaco che l'haconferita non rendono nulla la procura e inammissibile l'atto, giacch́ l'identit à della persona che riveste pro tempore la qualitàdi Sindaco di un determinato Comune ̀ un dato di pubblico dominio, spettando alla controparte l'onere di contestare specificamente che la firma di mandato provenga dal Sindaco in carica»(cfr. Cass. 17843 del 2017).Le asserite difficoltà di accertamento rappresentate dal contribuente nel caso di specie circa l’individuazione del soggetto a cui appartiene la firma sul mandato difensivo dell’ente territoriale, non si confrontano con tale principio che richiede una specifica contestazione circa la riferibilità dell’atto al Sindaco in carica. 5.Il ricorso principale è fondato. La questione sottoposta al Collegio attiene al trattamento fiscale dei rifiuti speciali prodotti dal contribuente nell'esercizio dell'attività di officina. 6. Ilregime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU ̀ stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd Decreto Ronchi), e questa, a sua volta, dalla TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente). In particolare, l'art. 238 cit., al comma 1, prevede che «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ̀ soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11 », il quale recita che « Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti». Poich́ tale regolamento ministeriale non ̀ stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA1, prevista dal d.lgs. n. 22 del 1997, alla quale, per effetto dei commi 183 e 184 della l. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU.La tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. L'imposta ̀ dovuta, ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n. 147. Tale tassa ̀ dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale(art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1992). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 62, comma 2) . Nella det erminazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti (art 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993). Alla luce del riportato quadro normativo ̀ univoco l’ indirizzo di questa Corte secondo cui, per il riconoscimento delle riduzioni di superficie o tariffarie previste per i locali e le aree produttive di rifiuti speciali è obbligatoria la comunicazione di delimitazione della superficie tassabile e di quella esclusa. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo.Ed invero, i ncombe sul contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree chenon concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibilesecondo quanto disposto dall’art. 62, comma 3, cit. Infatti, puroperando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa ̀ posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, d.lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (art. 62, comma 1, cit.) (cfr. Cass. n. 13768del 2016). L’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 prevede, poi, che la riduzione della superficie tariffaria possa avere effetto soltanto dall'anno successivo alla denuncia originaria o di variazione. 7.Nella specie il contribuente è venuto meno a tali obblighi avendo il Comune di Pomezia rilevato che la riduzione del 30% della tariffa applicata ed oggetto dell’avviso impugnato era conseguenza della omessa comunicazione da parte dell’Erdi circa la delimitazione della superficie escluse dal tributo; circostanza non contestata dallo stesso contribuente. 8.Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. Con esso il contribuente lamenta ilpresunto mancato esame da parte della CTR della documentazione prodotta; esame che, al contrario, risulta essere compiuto dai giudici di merito tanto da ritenere provato, solo in parte, lo smaltimento, in proprio, dei rifiuti prodotti da parte dell’Erdi risolvendosi, pertanto, la censura proposta nella richiesta di un’inammissibile valutazione del compendio probatorio da parte di questa Corte. 9.In conclusione, in accoglimento del ricorso principale, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso. 10. Le spese seguono la soccombenza. 11.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del controricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Accoglieil ricorso principale , c assa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c ., rigetta l’originario ricorso proposto dalla ricorrente. Rigetta il ricorso incidentale. Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del ricorrente, liquidandole in euro 2.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Benedetto, ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente inc identale , dell'ulteriore import
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