CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2026
Cassazione n. 00262/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1902/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32489/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo B), a lui ascritto nella veste di amministratore unico, dal 15 novembre 2011 alla data del fallimento, della “Gi. Erre edilizia 2006” srl, società dichiarata fallita in data 13 novembre 2014; mentre ha assolto l’imputato dal delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 262/2026 Roma, lì, 05/01/2026 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico. Secondo il ricorrente la Corte di appello non avrebbe tenuto adeguato conto delle circostanze di fatto emerse in giudizio: lo stato di restrizione in carcere dell’imputato al momento del fallimento, la sua estraneità alla gestione effettiva della società, l’intervenuta nomina in data successiva all’insorgenza delle passività. Con gli ulteriori motivi il ricorrentesi si duole: della mancata derubricazione del fatto nel delitto di bancarotta semplice documentale; del difetto motivazionale sul giudizio di bilanciamento espresso in termini di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva; della esclusione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen.; della erronea determinazione della pena principale e di quella accessoria non assestate sul minimo edittale nonostante il riconoscimento del ruolo marginale dell’imputato e l’assenza di effettivo pregiudizio per i creditori. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Il giudice di primo grado ha ricondotto il reato in contestazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica consistita nella sottrazione delle scritture contabili della società fallita, sostenuta da dolo specifico (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992). La Corte di appello non si è discostata da tale impostazione. I giudici di merito, inoltre, hanno assegnato al ricorrente ─ amministratore formale della società dal 15 novembre 2011 fino al fallimento dichiarato il 13 novembre 2014 ─ il ruolo di mero prestanome. Su tali presupposti era necessario chiarire, anzitutto, fino a che momento, nel succedersi degli amministratori, la contabilità sia stata tenuta e quando, invece, sia sparita e individuare, per tal via, la condotta materiale in concreto addebitabile al ricorrente: aver ricevuto la contabilità fino a quel momento regolarmente tenuta e poi scomparsa durante la sua amministrazione, oppure non averla mai avuta e quindi essere venuto meno all’obbligo di ripristinarla, con evidenti ricadute anche su piano dell’elemento soggettivo, dato che la seconda ipotesi conduce a illuminare in termini di dolo generico o meramente colposi il foro interno dell’agente. Una volta accertato l’elemento oggettivo sarebbe stato necessario indagare adeguatamente l’elemento psicologico che, per la fattispecie di reato in rassegna, deve consistere nel dolo specifico di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. 2.2. Su entrambi i fronti le sentenze di merito sono carenti sia perché non specificano quale sia la condotta materiale posta in essere dall’imputato, sia perché non espongono adeguate ragioni idonee a sostenere la sussistenza del dolo specifico (incorrendo, a volte, anche in confusioni e sovrapposizioni circa gli elementi distintivi delle diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica e generica). Sul dolo specifico il Tribunale ha sostenuto che: “non erano stati trovati i crediti e le poste attive risultanti dall’ultimo bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, bensì solo una serie di debiti da pagare nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa, società istante il fallimento, e degli enti che si erano insinuati al passivo, ossia Agenzia delle Entrate, INPS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si ritiene, pertanto, provato che l’imputato, in qualità di amministratore unico in carica dal 15 novembre 2011 fino al fallimento della società, non aveva tenuto la contabilità interna della società allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impossibilitati a individuare i beni e i crediti aziendali per soddisfare le proprie pretese. In particolare, l’elemento soggettivo si può ricavare, oltre che dalla impossibilità denunciata dal curatore di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita, dalla grave esposizione debitoria della fallita e dall’assenza di attivo patrimoniale realizzabile” (pag. 5). La Corte di appello invece scrive che: «[OSCURATO:PERSONA] ha accettato di essere nominato amministratore formale della società fallita in un periodo in cui la società risultava già in stato di abbandono, né ha mai consentito il rinvenimento della contabilità ufficiale della società né di quella che avrebbe dovuto farsi consegnare dal precedente amministratore né di quella che avrebbe avuto l’onere di tenere anche nel periodo in cui la fallita aveva praticamente cessato di operare, così evidentemente prefigurandosi l’impossibilità per i creditori della società di individuare beni e crediti della società fallita sui quali soddisfare i propri crediti. In definitiva la sussistenza del dolo specifico nel caso in esame può dedursi dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] ha abdicato del tutto agli obblighi in materia di tenuta della contabilità della società di cui pure aveva accettato di figurare come amministratore». Si tratta di motivazioni che si esauriscono in petizioni di principio e lasciano, nella sostanza, inesplorato il versante dell’elemento soggettivo che richiede particolare approfondimento soprattutto rispetto alla responsabilità del prestanome. 2.3. Circa il contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale, nell'ipotesi in cui il reato sia imputato all'amministratore formale che si rivela in realtà essere un mero prestanome degli effettivi gestori della società fallita, è utile ricostruire le linee guida elaborate nel tempo da questa Corte sul tema, ripercorrendo quanto si trova esposto nella sentenza Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. È pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilare sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell'integrazione dell'elemento materiale del reato. Ed è questo il senso dell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità che richiede la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio, non massimata). A tal fine non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, in una unità di intenti l’amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ma è necessario che l’amministratore formale nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato sia consapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e, ciononostante, decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 – 01). Sul piano della prova, è ovvio che l'assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze in cui è avvenuta, l'indizio può trasformarsi in prova diretta dell'elemento psicologico tipico. Ma, per l'appunto, solo l'analisi delle circostanze concrete del fatto può restituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori evidenziando le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratore formale sia consapevolmente concorso, anche in forma omissiva, nella realizzazione del reato 2.4. Tenuto conto delle richiamate coordinate interpretative, deve convenirsi con il ricorrente che la motivazione della sentenza risulta carente sul punto. Invero la sentenza impugnata si è limitata a radicare la responsabilità̀ del ricorrente sul mero ruolo formale, senza affrontare la questione della condivisione delle finalità perseguite dall'amministratore di fatto o, quantomeno, di una consapevolezza in tal senso. 3. I restanti motivi rimangono assorbiti. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 04/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]