CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 16037/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 7 aprile 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, per il reato di cui all'art. 125 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato; al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; nonché all'aver reputato sussistente la recidiva) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 7, 8, 9, 10 e 11 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e te