CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 18607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
siderato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione inrelazione all’eccessività della pena, dovuta in particolare all’omessa applicazione delleprevalenza sulla recidiva reiterata, risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti inappello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessidevono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confrontocon le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della ritenuta insussistenzadei requisiti richiesti per l’operatività delle suddette diminuenti (si vedano le pagg. 3 e 4);che, infatti, deve evidenziarsi che sia la graduazione del trattamento sanzionatorio chela valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l’operatività dellesuddette circostanze attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e,pertanto, è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta, come nel caso di specie, daadeguata e non illogica motivazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.