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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17490/2026

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entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 2083/05/25 depositata il 03/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 2083/05/25 del 03/07/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso lasentenza n. 2354/07/18 della Commissione tributaria provinciale di Bari(di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti di [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di due avvisi di accertamento per IRES, IRAP, IVA e sanzionirelative all’anno d’imposta 2011.Numero registro generale 15463/2025Numero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 17490/2026Data pubblicazione 02/06/20261.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, il contribuente era statoritenuto responsabile per le sanzioni comminate a [OSCURATO:SOCIETA].

SSD (giàdenominata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) in quanto autore delcomportamento illegittimo tenuto dalla società.1.2.

La CGT2 accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a)rispondeva delle sanzioni comminate alla società anche il terzo la cuicondotta illecita si concretizzava in una compartecipazione interessata eautonoma al perseguimento di finalità illecite, con conseguenteapplicazione nei suoi confronti dell’art. 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472; b) tale autonoma condotta illecita doveva ritenersi sussistente incapo al sig. [OSCURATO:PERSONA]; b) era, infatti, «del tutto ragionevole e verosimileritenere che il [OSCURATO:PERSONA] [avesse] ideato e diretto un sistema frodatorioche [aveva] concretamente consentito allo stesso e alla società dibeneficiare dell’omesso versamento dell’imposta IVA dovuta, comedimostrato, in particolare dalla circostanza che tra i debiti oggetto dicessione [era] stato volutamente escluso il debito IVA verso l’Erario, e chela società [era] stata di fatto svuotata in favore di una società possedutaal 99% dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]».2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.3.

AE resisteva con controricorso.4.

Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) comunicata il20/10/2025 il consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso.5.

Con istanza del 19/11/2025 il ricorrente chiedeva la decisione delricorso e, quindi, depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce falsaapplicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 e violazione dell’art. 7del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella l.24 novembre 2003, n. 326, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,Numero registro generale 15463/2025Numero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 17490/2026Data pubblicazione 02/06/2026cod. proc. civ., per avere la CGT2 ritenuto erroneamente l’applicabilità allafattispecie in esame dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, dovendosiescludere il concorso dell’amministratore e legale rappresentante nelleviolazioni commesse dal medesimo nell’interesse della società, nonché laviolazione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, dovendosi escludere laresponsabilità dell’amministratore e legale rappresentante per la sanzioneamministrativa irrogata alla società, ove non sia dimostrato che la personagiuridica sia stata costituita artificiosamente a fini illeciti.1.1.

Con la proposta di definizione anticipata questa Corte haevidenziato l’infondatezza del ricorso.

In proposito, si rilevaval’inapplicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’art. 9 del d.lgs. n.472 del 1997 ovvero della giurisprudenza in tema di artificiosità dellasocietà di capitali quale mero “schermo”, dovendosi, invece, applicare «iprincipi recentemente espressi da questa Corte (Cass. n. 23987/2025)secondo i quali “in tema di imposte dirette e di imposta sul valoreaggiunto, per la traslazione dell’imponibile dalla società al soggetto chel’ha gestita uti dominus, idonea ad assicurare la ripresa a tassazione neiconfronti di quest’ultimo delle imposte dovute, non è decisivo “classificare”la funzione del soggetto operante “dietro” la medesima società, e cioècomprendere se ci si trovi o meno al cospetto di un amministratoreformale o un amministratore di fatto, perché quello che deve emergere èche il soggetto terzo si comporti uti dominus, ossia come colui che negestisce e dirige le risorse - autonomamente dalla società e anche, se delcaso, indipendentemente dagli interessi di questa -, ideando e ponendo inessere le condotte (illecite) dalle quali e per le quali possa insorgere uncredito erariale”».1.2.

Il motivo è fondato.1.3.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema diaccertamento sulle imposte dirette e sull’IVA, nei confronti del soggettoche abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensiNumero registro generale 15463/2025Numero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 17490/2026Data pubblicazione 02/06/2026dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione delreddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessoredel reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i duesoggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove ilmandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché,ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto dellaseconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario ela società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombesull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in viaindiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente,spettando quindi al contribuente l’onere di fornire la prova contrariadell’assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditidel soggetto interposto» (Cass. n. 23231 del 25/07/2022; Cass. n. 1358del 17/01/2023).1.3.1.

Si è, altresì, precisato che ai fini della traslazione dell'imponibiledalla società al soggetto che l'ha gestita uti dominus non è decisivoclassificare la funzione del soggetto operante dietro la medesima società(e, quindi, se si tratti di un amministratore formale o un amministratore difatto), in quanto ciò che rileva è che il soggetto terzo debba comportarsicome colui che gestisce e dirige le risorse della società (autonomamente eanche indipendentemente dagli interessi di questa), ideando e ponendo inessere le condotte illecite (Cass. n. 23987 del 2025, citata anche dallaPDA).1.3.2.

Sotto il profilo sanzionatorio, la giurisprudenza prima richiamata(Cass. n. 23231 del 2022, in motivazione) evidenzia che«nell’interposizione del gestore uti dominus alla società di capitaliinterposta ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973non ha rilievo il rapporto fiscale proprio di quest’ultima ma quello che facapo direttamente all’interponente in quanto effettivo possessore delreddito d’impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse da luiNumero registro generale 15463/2025Numero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 17490/2026Data pubblicazione 02/06/2026prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del2003 e le violazioni, pur formalmente dell’ente collettivo, vanno riferitealla sua attività».1.3.3.

Tale ultima conclusione può dirsi ormai consolidata, essendostato anche affermato che «Il principio secondo cui le sanzioniamministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti conpersonalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif.,in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridicaanche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non operanell'ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, la società è unamera "fictio", utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degliilleciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore difatto, con la conseguenza che viene meno la "ratio" che giustifical'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società conpersonalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondocui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autricedell'illecito» (Cass. n. 10975 del 18/04/2019; Cass. n. 29038 del20/10/2021; Cass. n. 10651 del 01/04/2022).1.3.4.

Nel caso, invece, di società di capitali o di ente dotato dipersonalità giuridica che non costituisca un mero schermo e quindiun'entità fittizia, o che comunque non sia utilizzato come mero soggettointerposto dall'amministratore e in generale dall'intraneus per scopi suoipropri, «le sanzioni fiscali devono essere irrogate esclusivamente neiconfronti della società o dell'ente a cui va ricondotto il rapporto fiscale edunque il relativo vantaggio, in base al disposto dell'art. 7 del d.l. n. 269del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 32 del 2003, con esclusione dunquedi qualsiasi imputazione della sanzione a titolo di concorso all'intraneus aisensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997» (Cass. n. 16454 del18/06/2025).Numero registro generale 15463/2025Numero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 17490/2026Data pubblicazione 02/06/20261.4.

Orbene, la CGT2 ha ritenuto la responsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA] le sanzioni comminate alla società sulla base del disposto dell’art. 9del d.lgs. n. 472 del 1997, qualificando il ricorrente come un soggettoestraneo alla compagine sociale che, comunque, beneficia dell’attivitàillecita della società, fornendo egli stesso un contributo autonomo a tale1.5.

Tale ricostruzione sconta un evidente difetto di sussunzione,compagine sociale, essendo stato legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].

SSD fino al 12/06/2012 e, in quanto tale, ha sottoscritto ledichiarazioni IVA oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio eriguardanti l’anno d’imposta 2011.

Non può, dunque, ipotizzarsi un suoconcorso con la società in applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del1997, riguardando tale forma di responsabilità un soggetto estraneo e nonanche l’amministratore della società, legalmente esentato dallaresponsabilità per le sanzioni comminate a quest’ultima ai sensi dell’art. 7della del d.l. n. 269 del 2003.1.6.

Peraltro, la CGT2 non ha verificato in alcun modo se, alla lucedegli elementi di fatto evincibili dall’avviso di accertamento (il capitalesociale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] era integralmente posseduto daaltra società facente capo al sig. [OSCURATO:PERSONA]; erano stati compiuti in unbreve lasso di tempo una serie di atti preordinati a frodare il fisco), pureriportati nella sentenza impugnata, si possa configurare in ipotesi unaresponsabilità del ricorrente sotto il diverso profilo dell’utilizzazione diCopra Volley quale schermo per la produzione di un reddito di cui, inrealtà, sia il possessore e diretto percettore.2.

In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata vacassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese delpresente procedimento.Numero registro generale 15463/2025Numero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 17490/2026Data pubblicazione 02/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia n. 2083/05/25 depositata il 03/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 2083/05/25 del 03/07/2025, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia (di seguito CGT2) accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso lasentenza n. 2354/07/18 della Commissione tributaria provinciale di Bari(di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti di [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di due avvisi di accertamento per IRES, IRAP, IVA e sanzionirelative all’anno d’imposta 2011.Numero registro generale 15463/2025Numero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 17490/2026Data pubblicazione 02/06/20261.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il contribuente era statoritenuto responsabile per le sanzioni comminate a [OSCURATO:SOCIETA]. SSD (giàdenominata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) in quanto autore delcomportamento illegittimo tenuto dalla società.1.2. La CGT2 accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a)rispondeva delle sanzioni comminate alla società anche il terzo la cuicondotta illecita si concretizzava in una compartecipazione interessata eautonoma al perseguimento di finalità illecite, con conseguenteapplicazione nei suoi confronti dell’art. 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472; b) tale autonoma condotta illecita doveva ritenersi sussistente incapo al sig. [OSCURATO:PERSONA]; b) era, infatti, «del tutto ragionevole e verosimileritenere che il [OSCURATO:PERSONA] [avesse] ideato e diretto un sistema frodatorioche [aveva] concretamente consentito allo stesso e alla società dibeneficiare dell’omesso versamento dell’imposta IVA dovuta, comedimostrato, in particolare dalla circostanza che tra i debiti oggetto dicessione [era] stato volutamente escluso il debito IVA verso l’Erario, e chela società [era] stata di fatto svuotata in favore di una società possedutaal 99% dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]».2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.3. AE resisteva con controricorso.4. Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) comunicata il20/10/2025 il consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso.5. Con istanza del 19/11/2025 il ricorrente chiedeva la decisione delricorso e, quindi, depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce falsaapplicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 e violazione dell’art. 7del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella l.24 novembre 2003, n. 326, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,Numero registro generale 15463/2025Numero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 17490/2026Data pubblicazione 02/06/2026cod. proc. civ., per avere la CGT2 ritenuto erroneamente l’applicabilità allafattispecie in esame dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, dovendosiescludere il concorso dell’amministratore e legale rappresentante nelleviolazioni commesse dal medesimo nell’interesse della società, nonché laviolazione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, dovendosi escludere laresponsabilità dell’amministratore e legale rappresentante per la sanzioneamministrativa irrogata alla società, ove non sia dimostrato che la personagiuridica sia stata costituita artificiosamente a fini illeciti.1.1. Con la proposta di definizione anticipata questa Corte haevidenziato l’infondatezza del ricorso. In proposito, si rilevaval’inapplicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’art. 9 del d.lgs. n.472 del 1997 ovvero della giurisprudenza in tema di artificiosità dellasocietà di capitali quale mero “schermo”, dovendosi, invece, applicare «iprincipi recentemente espressi da questa Corte (Cass. n. 23987/2025)secondo i quali “in tema di imposte dirette e di imposta sul valoreaggiunto, per la traslazione dell’imponibile dalla società al soggetto chel’ha gestita uti dominus, idonea ad assicurare la ripresa a tassazione neiconfronti di quest’ultimo delle imposte dovute, non è decisivo “classificare”la funzione del soggetto operante “dietro” la medesima società, e cioècomprendere se ci si trovi o meno al cospetto di un amministratoreformale o un amministratore di fatto, perché quello che deve emergere èche il soggetto terzo si comporti uti dominus, ossia come colui che negestisce e dirige le risorse - autonomamente dalla società e anche, se delcaso, indipendentemente dagli interessi di questa -, ideando e ponendo inessere le condotte (illecite) dalle quali e per le quali possa insorgere uncredito erariale”».1.2. Il motivo è fondato.1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema diaccertamento sulle imposte dirette e sull’IVA, nei confronti del soggettoche abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensiNumero registro generale 15463/2025Numero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 17490/2026Data pubblicazione 02/06/2026dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione delreddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessoredel reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i duesoggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove ilmandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché,ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto dellaseconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario ela società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombesull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in viaindiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente,spettando quindi al contribuente l’onere di fornire la prova contrariadell’assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditidel soggetto interposto» (Cass. n. 23231 del 25/07/2022; Cass. n. 1358del 17/01/2023).1.3.1. Si è, altresì, precisato che ai fini della traslazione dell'imponibiledalla società al soggetto che l'ha gestita uti dominus non è decisivoclassificare la funzione del soggetto operante dietro la medesima società(e, quindi, se si tratti di un amministratore formale o un amministratore difatto), in quanto ciò che rileva è che il soggetto terzo debba comportarsicome colui che gestisce e dirige le risorse della società (autonomamente eanche indipendentemente dagli interessi di questa), ideando e ponendo inessere le condotte illecite (Cass. n. 23987 del 2025, citata anche dallaPDA).1.3.2. Sotto il profilo sanzionatorio, la giurisprudenza prima richiamata(Cass. n. 23231 del 2022, in motivazione) evidenzia che«nell’interposizione del gestore uti dominus alla società di capitaliinterposta ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973non ha rilievo il rapporto fiscale proprio di quest’ultima ma quello che facapo direttamente all’interponente in quanto effettivo possessore delreddito d’impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse da luiNumero registro generale 15463/2025Numero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 17490/2026Data pubblicazione 02/06/2026prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del2003 e le violazioni, pur formalmente dell’ente collettivo, vanno riferitealla sua attività».1.3.3. Tale ultima conclusione può dirsi ormai consolidata, essendostato anche affermato che «Il principio secondo cui le sanzioniamministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti conpersonalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif.,in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridicaanche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non operanell'ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, la società è unamera "fictio", utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degliilleciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore difatto, con la conseguenza che viene meno la "ratio" che giustifical'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società conpersonalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondocui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autricedell'illecito» (Cass. n. 10975 del 18/04/2019; Cass. n. 29038 del20/10/2021; Cass. n. 10651 del 01/04/2022).1.3.4. Nel caso, invece, di società di capitali o di ente dotato dipersonalità giuridica che non costituisca un mero schermo e quindiun'entità fittizia, o che comunque non sia utilizzato come mero soggettointerposto dall'amministratore e in generale dall'intraneus per scopi suoipropri, «le sanzioni fiscali devono essere irrogate esclusivamente neiconfronti della società o dell'ente a cui va ricondotto il rapporto fiscale edunque il relativo vantaggio, in base al disposto dell'art. 7 del d.l. n. 269del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 32 del 2003, con esclusione dunquedi qualsiasi imputazione della sanzione a titolo di concorso all'intraneus aisensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997» (Cass. n. 16454 del18/06/2025).Numero registro generale 15463/2025Numero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 17490/2026Data pubblicazione 02/06/20261.4. Orbene, la CGT2 ha ritenuto la responsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA] le sanzioni comminate alla società sulla base del disposto dell’art. 9del d.lgs. n. 472 del 1997, qualificando il ricorrente come un soggettoestraneo alla compagine sociale che, comunque, beneficia dell’attivitàillecita della società, fornendo egli stesso un contributo autonomo a tale1.5. Tale ricostruzione sconta un evidente difetto di sussunzione,compagine sociale, essendo stato legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. SSD fino al 12/06/2012 e, in quanto tale, ha sottoscritto ledichiarazioni IVA oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio eriguardanti l’anno d’imposta 2011. Non può, dunque, ipotizzarsi un suoconcorso con la società in applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del1997, riguardando tale forma di responsabilità un soggetto estraneo e nonanche l’amministratore della società, legalmente esentato dallaresponsabilità per le sanzioni comminate a quest’ultima ai sensi dell’art. 7della del d.l. n. 269 del 2003.1.6. Peraltro, la CGT2 non ha verificato in alcun modo se, alla lucedegli elementi di fatto evincibili dall’avviso di accertamento (il capitalesociale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] era integralmente posseduto daaltra società facente capo al sig. [OSCURATO:PERSONA]; erano stati compiuti in unbreve lasso di tempo una serie di atti preordinati a frodare il fisco), pureriportati nella sentenza impugnata, si possa configurare in ipotesi unaresponsabilità del ricorrente sotto il diverso profilo dell’utilizzazione diCopra Volley quale schermo per la produzione di un reddito di cui, inrealtà, sia il possessore e diretto percettore.2. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata vacassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese delpresente procedimento.Numero registro generale 15463/2025Numero sezionale 2381/2026Numero di raccolta generale 17490/2026Data pubblicazione 02/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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