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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 12637/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7006-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1722/2020della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositatail 12/07/2020.

Ric. 2020n. 19424sez.

S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Conatto di citazione notificato il 17 . 3 .20 14 , [OSCURATO:PERSONA] conveniva l’Agenzia del Demanio innanzi il Tribunale di Catania , invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione di un terreno.

Con sentenza n. 9104/2018 il Tribunale accoglievala domanda, dichiarando irripetibili le spese del grado.

Con la sentenza impugnata, n. 1722/2020, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] il gravame interposto dal Licciardello avverso la decisione di prime cure.

Proponericorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unicomotivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, i l ricorrent e lamenta l a violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente confermato la decisione di prime cure anche in punto di spese, senza considerare che il Tribunale le aveva erroneamente dichiarate irripetibiliper la mancata costituzione della Agenzia convenuta.

La censura è fondata.

La Corte di Appello ha rigettato il gravame, proposto dall’originario attore, risultato vittorioso sulla domanda principale, avverso il solo capo della sentenza di prime cure che aveva disposto la compensazione delle spese per effetto della mancata costituzionein giudizio della parte convenuta.

Ric. 2020n. 19424sez.

S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 3 - La statuizione è erronea, dovendosi ribadire il principio secondo cui “… la mancatacostituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell'attore, non è sufficiente di per sé a giustificare lacompensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso …” (Cass. Sez. 1 , n. 27728 del 30/12/2009; conf.

Cass. Sez.1, n. 497 del 14/01/2010).

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio del la causa alla Corte di Appello di Catani a , in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7006-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1722/2020della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositatail 12/07/2020. Ric. 2020n. 19424sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Conatto di citazione notificato il 17 . 3 .20 14 , [OSCURATO:PERSONA] conveniva l’Agenzia del Demanio innanzi il Tribunale di Catania , invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione di un terreno. Con sentenza n. 9104/2018 il Tribunale accoglievala domanda, dichiarando irripetibili le spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 1722/2020, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] il gravame interposto dal Licciardello avverso la decisione di prime cure. Proponericorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unicomotivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, i l ricorrent e lamenta l a violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente confermato la decisione di prime cure anche in punto di spese, senza considerare che il Tribunale le aveva erroneamente dichiarate irripetibiliper la mancata costituzione della Agenzia convenuta. La censura è fondata. La Corte di Appello ha rigettato il gravame, proposto dall’originario attore, risultato vittorioso sulla domanda principale, avverso il solo capo della sentenza di prime cure che aveva disposto la compensazione delle spese per effetto della mancata costituzionein giudizio della parte convenuta. Ric. 2020n. 19424sez. S2 - ud. 1 9 - 0 4 - 2023 - 3 - La statuizione è erronea, dovendosi ribadire il principio secondo cui “… la mancatacostituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell'attore, non è sufficiente di per sé a giustificare lacompensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso …” (Cass. Sez. 1 , n. 27728 del 30/12/2009; conf. Cass. Sez.1, n. 497 del 14/01/2010). Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio del la causa alla Corte di Appello di Catani a , in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità, alla Corte di Appello di Catania, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sentenza Cassazione n. 12637/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris