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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 24079/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condani:la per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una censura generica nonchè meramente riproduttiva di profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rilevando che non era possibile qualificare l'allontanamento come di breve durata, né tantomeno nel presente atto di ricorso la difesa ha allegato elementi idonei a giustificare tale affermazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese iirocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condani:la per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché costituito da una censura generica nonchè meramente riproduttiva di profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rilevando che non era possibile qualificare l'allontanamento come di breve durata, né tantomeno nel presente atto di ricorso la difesa ha allegato elementi idonei a giustificare tale affermazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese iirocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24079/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris