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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 20305/2026

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a e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2876 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 12/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2876/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza FNoumreeron dsi era ccolta generale 20305/2026impugna sulla base di due motivi la sentenza n. 12/2022 dellDaat a pubblicazione 17/06/2026Corte d’appello di Firenze che, riformando la decisione delTribunale di Siena, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] allacontinuità di iscrizione alla Cassa a far data dal 1° gennaio 2009e, quindi, antecedentemente al compimento del quarantesimoanno di età, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 9 delRegolamento delle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.3.

Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 giugno2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La sentenza è censurata per due motivi.I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, delRegolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della leggen. 247/2012; violazione e falsa applicazione dell’art. 9 delRegolamento per le prestazioni assistenziali del 26 giugno 2015,ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.II) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione, con riferimento alla domanda diretrodatazione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 27 maggio 2015,ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.2.Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.3.

Con nota congiunta depositata in data 7 maggio 2026, idifensori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione dellamateria del contendere, essendo stato raggiunto un accordotransattivo.3.1.

Sussistono, quindi, i presupposti per tale declaraNtuomreirao r,e gistro generale 10523/2022Numero sezionale 2876/2026dovendo darsi, qui, continuità a quanto affermato dalle NSumeezrioo dni rai ccolta generale 20305/2026Unite di questa Corte: quando risulti sopravvenuto «un accordDoat a pubblicazione 17/06/2026negoziale fra le parti, che ha determinato una nuovaregolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cuisi riferiscono i ricorsi in decisione e che sono oggetto dellacontroversia, con la sostituzione di essa all'assetto scaturitodalla sentenza impugnata e «sub iudice» in forza dei ricorsi»,ricorre un'evenienza che «impone a questa Corte di prendereimpugnazione, «non necessita più di essere regolata con unadecisione che debba esaminare i ricorsi ed i loro motivi» (Cass.SSUU n. 8980/2018).Come osservato, tra le altre, da Cass. n. 30728/2019, «si tratta,peraltro, di un'evenienza che "non evidenzia affatto una carenzasopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc.civ., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere unadecisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazioneche essa è definita dall'accordo negoziale", ma che, d'altraparte, neppure si presta "ad essere incasellata in una delletipologie di decisione indicate" dagli artt. 382, 383 e 384 cod.proc. civ. (così Cass. Sez.

Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.).

Nonpuò, infatti, richiamarsi la previsione "di cui al terzo commadell'art. 382 cod. proc. civ., cioè quella del riconoscimento daparte della Corte di Cassazione che il processo non potevaproseguire, in quanto, se è vero che la cessazione della materiadel contendere ha l'effetto di rendere non necessaria laprosecuzione del processo ed impone la sua definizione", quellanorma, "come emerge dall'uso dell'imperfetto", allude "allaconstatazione di una causa che impediva la prosecuzione delprocesso e, quindi, l'approdo alla sentenza impugnata, di naturaanteriore ad essa", ovvero "verificatasi nei gradi di meritNoum"e r(oe re gistro generale 10523/2022Numero sezionale 2876/2026non sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimitàNu)m. eroN déi r,a ccolta generale 20305/2026d'altra parte, potrebbe applicarsi l'art. 384 cod. proc. civD.a,t a pubblicazione 17/06/2026perché esso "suppone che la sentenza venga cassata inaccoglimento e, dunque, previo scrutinio del ricorso, che invecela cessazione della materia del contendere in forza dell'accordonegoziale non rende più necessario ed anzi preclude". (cfr.,nuovamente, Cass. Sez.

Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.). 10.D'altra parte, poiché anche in sede di legittimità il processo "insimili casi è dominato dall'interesse delle parti e dal loro poteredispositivo", risulta evidente che questa Corte deve "rispettarela loro richiesta concorde di dichiarare la controversia definitadall'intervenuto accordo negoziale", ciò che impone, con lapresa d'atto che "la controversia è ormai oggetto solo diregolazione convenzionale", anche "la constatazionedell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata,hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina,così rinunciando a valersi di detta efficacia.

Il fenomeno che siverifica non è una «cassazione» della sentenza impugnata,bensì l'accertamento che la sua efficacia è venuta meno pereffetto dell'accordo negoziale delle parti, perché con esso leparti ne hanno disposto" (si veda ancora, sul punto, Cass. Sez.Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.)» (così, ex multis, più direcente, Cass. n. 10483/2023, n. 30626/2025).4.

Le spese del presente giudizio vanno compensateintegralmente, conformemente alla richiesta delle parti in talsenso (anche se, come rilevato dal già citato arresto delleSezioni Unite, «persino il silenzio serbato dalle parti sul punto sideve intendere come invito alla Corte a "disporre lacompensazione, astenendosi dall'individuare chi sarebbe statoNumero registro generale 10523/2022soccombente", e "ciò perché questa astensione è implicataN umero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 20305/2026dall'accordo negoziale» (così, conclusivamente, Cass. Sez.UnDa.t a pubblicazione 17/06/2026n.8090/2018).5.

Non sussistono, infine, i presupposti per porre a carico diparte ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Tale norma, invero, risulta«applicabile qualora il procedimento per cassazione si concludacon integrale conferma dell'efficacia della statuizioneimpugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito,ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdel ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria dellacessazione della materia del contendere, pur determinando lacaducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradidi giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficaciadella sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordonegoziale fra le parti» (cfr., ancora una volta, Cass. Sez.Un. n.8090/2018, cit.).

P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere,compensando integralmente le spese del presente giudizio frale parti.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2876 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 12/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2876/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza FNoumreeron dsi era ccolta generale 20305/2026impugna sulla base di due motivi la sentenza n. 12/2022 dellDaat a pubblicazione 17/06/2026Corte d’appello di Firenze che, riformando la decisione delTribunale di Siena, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] allacontinuità di iscrizione alla Cassa a far data dal 1° gennaio 2009e, quindi, antecedentemente al compimento del quarantesimoanno di età, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 9 delRegolamento delle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.3. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 giugno2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza è censurata per due motivi.I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, delRegolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della leggen. 247/2012; violazione e falsa applicazione dell’art. 9 delRegolamento per le prestazioni assistenziali del 26 giugno 2015,ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.II) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione, con riferimento alla domanda diretrodatazione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 27 maggio 2015,ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.2.Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.3. Con nota congiunta depositata in data 7 maggio 2026, idifensori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione dellamateria del contendere, essendo stato raggiunto un accordotransattivo.3.1. Sussistono, quindi, i presupposti per tale declaraNtuomreirao r,e gistro generale 10523/2022Numero sezionale 2876/2026dovendo darsi, qui, continuità a quanto affermato dalle NSumeezrioo dni rai ccolta generale 20305/2026Unite di questa Corte: quando risulti sopravvenuto «un accordDoat a pubblicazione 17/06/2026negoziale fra le parti, che ha determinato una nuovaregolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cuisi riferiscono i ricorsi in decisione e che sono oggetto dellacontroversia, con la sostituzione di essa all'assetto scaturitodalla sentenza impugnata e «sub iudice» in forza dei ricorsi»,ricorre un'evenienza che «impone a questa Corte di prendereimpugnazione, «non necessita più di essere regolata con unadecisione che debba esaminare i ricorsi ed i loro motivi» (Cass.SSUU n. 8980/2018).Come osservato, tra le altre, da Cass. n. 30728/2019, «si tratta,peraltro, di un'evenienza che "non evidenzia affatto una carenzasopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc.civ., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere unadecisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazioneche essa è definita dall'accordo negoziale", ma che, d'altraparte, neppure si presta "ad essere incasellata in una delletipologie di decisione indicate" dagli artt. 382, 383 e 384 cod.proc. civ. (così Cass. Sez. Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.). Nonpuò, infatti, richiamarsi la previsione "di cui al terzo commadell'art. 382 cod. proc. civ., cioè quella del riconoscimento daparte della Corte di Cassazione che il processo non potevaproseguire, in quanto, se è vero che la cessazione della materiadel contendere ha l'effetto di rendere non necessaria laprosecuzione del processo ed impone la sua definizione", quellanorma, "come emerge dall'uso dell'imperfetto", allude "allaconstatazione di una causa che impediva la prosecuzione delprocesso e, quindi, l'approdo alla sentenza impugnata, di naturaanteriore ad essa", ovvero "verificatasi nei gradi di meritNoum"e r(oe re gistro generale 10523/2022Numero sezionale 2876/2026non sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimitàNu)m. eroN déi r,a ccolta generale 20305/2026d'altra parte, potrebbe applicarsi l'art. 384 cod. proc. civD.a,t a pubblicazione 17/06/2026perché esso "suppone che la sentenza venga cassata inaccoglimento e, dunque, previo scrutinio del ricorso, che invecela cessazione della materia del contendere in forza dell'accordonegoziale non rende più necessario ed anzi preclude". (cfr.,nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.). 10.D'altra parte, poiché anche in sede di legittimità il processo "insimili casi è dominato dall'interesse delle parti e dal loro poteredispositivo", risulta evidente che questa Corte deve "rispettarela loro richiesta concorde di dichiarare la controversia definitadall'intervenuto accordo negoziale", ciò che impone, con lapresa d'atto che "la controversia è ormai oggetto solo diregolazione convenzionale", anche "la constatazionedell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata,hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina,così rinunciando a valersi di detta efficacia. Il fenomeno che siverifica non è una «cassazione» della sentenza impugnata,bensì l'accertamento che la sua efficacia è venuta meno pereffetto dell'accordo negoziale delle parti, perché con esso leparti ne hanno disposto" (si veda ancora, sul punto, Cass. Sez.Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.)» (così, ex multis, più direcente, Cass. n. 10483/2023, n. 30626/2025).4. Le spese del presente giudizio vanno compensateintegralmente, conformemente alla richiesta delle parti in talsenso (anche se, come rilevato dal già citato arresto delleSezioni Unite, «persino il silenzio serbato dalle parti sul punto sideve intendere come invito alla Corte a "disporre lacompensazione, astenendosi dall'individuare chi sarebbe statoNumero registro generale 10523/2022soccombente", e "ciò perché questa astensione è implicataN umero sezionale 2876/2026Numero di raccolta generale 20305/2026dall'accordo negoziale» (così, conclusivamente, Cass. Sez.UnDa.t a pubblicazione 17/06/2026n.8090/2018).5. Non sussistono, infine, i presupposti per porre a carico diparte ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Tale norma, invero, risulta«applicabile qualora il procedimento per cassazione si concludacon integrale conferma dell'efficacia della statuizioneimpugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito,ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdel ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria dellacessazione della materia del contendere, pur determinando lacaducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradidi giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficaciadella sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordonegoziale fra le parti» (cfr., ancora una volta, Cass. Sez.Un. n.8090/2018, cit.). P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere,compensando integralmente le spese del presente giudizio frale parti.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno2026.La PresidenteRossana Mancino
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