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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 12076/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 20/11/2025 del Tribunale di PotenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Potenza applicava al ricorrentela pena concordata dalle parti.2.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,affidandosi, con il suo difensore di fiducia, a un unico motivo, con il qualelamenta violazione di legge per omesso dissequestro e restituzione del bene insequestro.Evidenzia, al riguardo, che le parti nulla avevano concordato in ordine allarestituzione ad esso ricorrente dell’autocarro marca Iveco tg.

DF32LP oggetto disequestro in sede di arresto in flagranza e che, pertanto, la decisione censurataavrebbe dovuto disporre il dissequestro e la restituzione del bene stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Come questa Corte ha avuto già modo di chiarire, infatti, in temadi patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone né la confisca né larestituzione del bene sottoposto a sequestro non può essere impugnata conricorso per cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudicedell'esecuzione ai sensi dell'art. 263, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n.10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542).Ciò in quanto il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avversol'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., èrigettata l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudicedell'esecuzione.2.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dallalegge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 20/11/2025 del Tribunale di PotenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Potenza applicava al ricorrentela pena concordata dalle parti.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,affidandosi, con il suo difensore di fiducia, a un unico motivo, con il qualelamenta violazione di legge per omesso dissequestro e restituzione del bene insequestro.Evidenzia, al riguardo, che le parti nulla avevano concordato in ordine allarestituzione ad esso ricorrente dell’autocarro marca Iveco tg. DF32LP oggetto disequestro in sede di arresto in flagranza e che, pertanto, la decisione censurataavrebbe dovuto disporre il dissequestro e la restituzione del bene stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Come questa Corte ha avuto già modo di chiarire, infatti, in temadi patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone né la confisca né larestituzione del bene sottoposto a sequestro non può essere impugnata conricorso per cassazione, dovendo, invece, l'interessato rivolgersi al giudicedell'esecuzione ai sensi dell'art. 263, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n.10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542).Ciò in quanto il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avversol'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., èrigettata l'opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudicedell'esecuzione.2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dallalegge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12076/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris