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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 41525/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 04/02/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 10/03/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mohamed e GLORIA Salvatore, in relazione al reato di tentata rapina continuata ed aggravata loro ascritto in concorso.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle deposizioni testimoniali e violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del tentativo di impossessarsi del telefono cellulare della persona offesa.

Il ricorso è inammissibile.

Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte» (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601).

Il ricorrente ha infatti censurato la valutazione delle deposizioni dell'operante e della persona offesa allegando una sola pagina delle rispettive deposizioni: ciò che impone una declaratoria di inammissibilità del motivo.

Quanto alla residua censura, è necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, la doglianza non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la ricostruzione della Corte territoriale - imperniata su una duplice distinta azione delittuosa, in un caso volta all'apprensione del contenuto del borsello, nell'altro tendente ad impossessarsi del cellulare - risulta del tutto priva di criticità deducibili in questa sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 n [OSCURATO:PERSONA] re Estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 04/02/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 10/03/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mohamed e GLORIA Salvatore, in relazione al reato di tentata rapina continuata ed aggravata loro ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle deposizioni testimoniali e violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del tentativo di impossessarsi del telefono cellulare della persona offesa. Il ricorso è inammissibile. Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, assume rilievo assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte» (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601). Il ricorrente ha infatti censurato la valutazione delle deposizioni dell'operante e della persona offesa allegando una sola pagina delle rispettive deposizioni: ciò che impone una declaratoria di inammissibilità del motivo. Quanto alla residua censura, è necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, la doglianza non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la ricostruzione della Corte territoriale - imperniata su una duplice distinta azione delittuosa, in un caso volta all'apprensione del contenuto del borsello, nell'altro tendente ad impossessarsi del cellulare - risulta del tutto priva di criticità deducibili in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 n [OSCURATO:PERSONA] re Estensore Il P
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