CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 176-7700/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 21 maggio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Brescia del 9 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai delitti di concorso in rapina aggravg porto di oggetti di offesa fuori dall'abitazione. 1.1. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi: il Moretti - Errata applicazione degli artt. 628 e 56, cod. pen. per non avere, il secondo giudice, riconosciuto nella condotta del Moretti gli estremi della desistenza volontaria. - Errata applicazione degli artt. 69 e 62 cod. pen., con riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze. [OSCURATO:PERSONA] - Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'entità della pena, immotivatamente discosta dal minimo edittale previsto per il delitto di rapina. 2. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2.1. Quanto all'impugnazione proposta nell'interesse del Moretti, questa Corte rileva come il primo motivo, riguardante l'invocato riconoscimento della desistenza nella condotta da questi posta in essere, si sostanzi in una doglianza che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Da qui, l'inammissibilità per mancata devoluzione dello stesso nel giudizio di secondo grado. 2.2. Tale conclusione si ripercuote anche sul secondo dei motivi di ricorso, con il quale si invoca un diverso bilanciamento delle circostanze, con prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, atteso il comportamento desistente (non apprezzabile dalla Corte in ragione della già censurata interruzione della catena devolutiva) serbato dal prevenuto. Nel dichiarare la manifesta infondatezza dello stesso, il Collegio rammenta come il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. rientri nella discrezionalità del giudice di merito per adeguare la pena al caso concreto. Sicché, le relative statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 2.3. Quest'ultima considerazione conduce alla declaratoria di inammissibilità anche del ricorso del Cimino, in quanto fondato proprio su un'asserita carenza motivazionale in puntópena da parte del secondo giudice. Più specificamente, difatti, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto 176-7700/2022 dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Ciò risulta evidente nel caso di specie, dove il secondo giudice ha reputato congruo irrogare una pena di poco superiore al minimo edittale previsto per la rapina in considerazione delle assai allarmanti modalità del fatto. 3. La pronuncia impugnata risulta, dunque, priva dei vizi rilevati nei ricorsi, che vanno pertanto dichiarati inammissibili. 3.1. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno