CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 09569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11403-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto di omologa n. RG 1264/2018 del TRIBUNALE di LATINA, depositato il 06/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11403 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 11403/2020 tra INPS (Parte ricorrente) e Mirvi + 1 (Parti intimate) Con decreto del 6.11.19 il trib. di Latina ha omologato accertamento tecnico preventivo che ha riconosciuto condizioni sanitarie dell'assistita in epigrafe per fruire dell'esenzione ticket spese sanitarie a decorrere dalla domanda ed ha condannato l'INPS a pagare 1500 per spese. Avverso tale decreto ricorre l'INPS per un motivo (che lamenta ai fini delle spese il proprio difetto di legittimazione in relazione alla prestazione richiesta e riconosciuta); l'assistita e l'ASL sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sussistono le condizioni per decidere la controversia secondo il rito adottato e che pertanto la causa deve essere trasmessa alla Sezione Lavoro della Corte. P.q.m. dispone trasmettersi gli atti alla Sezione Lavoro della Corte. Così de ma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ta Depcsita