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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12259/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritto personalmente e trasmesso a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di l'Aquila, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di Potenza aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal medesimo nei confronti del giudice, dr. [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento n. 1466/15 R.G.N.R.

Gip pendente dinanzi al Tribunale di Potenza; deduceva la violazione del principio del ne bis in idem e l'illogicità del provvedimento.

2. Con ordinanza del 15/07/2021, la Corte di appello, qualificato come ricorso per cassazione il predetto reclamo ne disponeva la trasmissione a questa Suprema Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'atto di gravame presentato personalmente dall'imputato è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n. 23631 del 19/03/2018, Rv.273282).

2. [OSCURATO:PERSONA].0 Aiello hanno chiarito che assume rilievo decisivo "la tradizionale distinzione individuata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza fra la legittimazione a proporre il ricorso e le sue effettive modalità di proposizione, attenendo il primo concetto alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione, il secondo al profilo dinamico del suo concreto esercizio.

La titolarità del diritto ad impugnare esprime, infatti, una situazione di astratta e potenziale connessione tra la qualifica soggettiva ricoperta dall'interessato e l'attività processuale da porre in essere, traducendosi nell'attribuzione della legittimazione ad esercitare un atto di impulso da cui scaturisce una determinata sequenza procedimentale.

Del tutto diverso, invece, il profilo della rappresentanza tecnica, intesa come capacità di chiedere in giudizio (jus postulandi) ovvero come potere di sollecitare una risposta del giudice presentandogli direttamente atti, istanze e deduzioni nell'interesse delle parti: attività processuale, questa, che nel giudizio di legittimità l'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. riserva esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

E' il difensore a rappresentare la parte e a comparire in udienza davanti al Giudice di legittimità (art. 614, comma 2, cod. proc. pen.).

La parte, infatti, non può esercitare questi poteri personalmente, ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di uno strumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è la stessa legge che gli conferisce l'esercizio di quei medesimi poteri che in astratto già sono e restano della parte." E si è osservato che "nell'assetto normativo delineatosi a seguito della novella legislativa n. 103 del 2017 l'art. 607 cod. proc. pen. continua a svolgere la specifica funzione di delimitare non tanto l'ambito soggettivo del mezzo di impugnazione, quanto quello oggettivo, con la conseguente individuazione dei provvedimenti suscettibili di ricorso per cassazione da parte dell'imputato.

Completamente diversa, invece, deve ritenersi la funzione attribuita dal legislatore all'art. 613 cod. proc. pen., che non disciplina affatto la legittimazione all'impugnazione, ma unicamente le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso, imponendo la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte.

Da tale esito ricostruttivo del sistema discendono due fondamentali conseguenze: a) per un verso, l'art. 571 cod. proc. pen. esclude espressamente, attraverso il formale richiamo all'art. 613 cod. proc. pen., che l'imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione; b) per altro verso, è quest'ultima norma a disciplinare le modalità ed i requisiti soggettivi per la redazione e la sottoscrizione del ricorso, ferma restando l'autonoma legittimazione alla proposizione dell'impugnazione da parte del difensore, che continua a trovare la propria fonte nell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen.".

Si è, quindi, conclusivamente affermato che: "Valorizzando il tradizionale canone dogmatico incentrato sulla esigenza di mantenere una precisa linea di distinzione tra il profilo della legittimazione all'impugnazione e quello attinente alle concrete modalità di esercizio di tale diritto, deve pertanto ritenersi che la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all'impugnazione.

Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera, in definitiva, con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritto personalmente e trasmesso a mezzo dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di l'Aquila, [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte di appello di Potenza aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal medesimo nei confronti del giudice, dr. [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento n. 1466/15 R.G.N.R. Gip pendente dinanzi al Tribunale di Potenza; deduceva la violazione del principio del ne bis in idem e l'illogicità del provvedimento. 2. Con ordinanza del 15/07/2021, la Corte di appello, qualificato come ricorso per cassazione il predetto reclamo ne disponeva la trasmissione a questa Suprema Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'atto di gravame presentato personalmente dall'imputato è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n. 23631 del 19/03/2018, Rv.273282). 2. [OSCURATO:PERSONA].0 Aiello hanno chiarito che assume rilievo decisivo "la tradizionale distinzione individuata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza fra la legittimazione a proporre il ricorso e le sue effettive modalità di proposizione, attenendo il primo concetto alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione, il secondo al profilo dinamico del suo concreto esercizio. La titolarità del diritto ad impugnare esprime, infatti, una situazione di astratta e potenziale connessione tra la qualifica soggettiva ricoperta dall'interessato e l'attività processuale da porre in essere, traducendosi nell'attribuzione della legittimazione ad esercitare un atto di impulso da cui scaturisce una determinata sequenza procedimentale. Del tutto diverso, invece, il profilo della rappresentanza tecnica, intesa come capacità di chiedere in giudizio (jus postulandi) ovvero come potere di sollecitare una risposta del giudice presentandogli direttamente atti, istanze e deduzioni nell'interesse delle parti: attività processuale, questa, che nel giudizio di legittimità l'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. riserva esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' il difensore a rappresentare la parte e a comparire in udienza davanti al Giudice di legittimità (art. 614, comma 2, cod. proc. pen.). La parte, infatti, non può esercitare questi poteri personalmente, ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di uno strumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è la stessa legge che gli conferisce l'esercizio di quei medesimi poteri che in astratto già sono e restano della parte." E si è osservato che "nell'assetto normativo delineatosi a seguito della novella legislativa n. 103 del 2017 l'art. 607 cod. proc. pen. continua a svolgere la specifica funzione di delimitare non tanto l'ambito soggettivo del mezzo di impugnazione, quanto quello oggettivo, con la conseguente individuazione dei provvedimenti suscettibili di ricorso per cassazione da parte dell'imputato. Completamente diversa, invece, deve ritenersi la funzione attribuita dal legislatore all'art. 613 cod. proc. pen., che non disciplina affatto la legittimazione all'impugnazione, ma unicamente le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso, imponendo la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte. Da tale esito ricostruttivo del sistema discendono due fondamentali conseguenze: a) per un verso, l'art. 571 cod. proc. pen. esclude espressamente, attraverso il formale richiamo all'art. 613 cod. proc. pen., che l'imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione; b) per altro verso, è quest'ultima norma a disciplinare le modalità ed i requisiti soggettivi per la redazione e la sottoscrizione del ricorso, ferma restando l'autonoma legittimazione alla proposizione dell'impugnazione da parte del difensore, che continua a trovare la propria fonte nell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen.". Si è, quindi, conclusivamente affermato che: "Valorizzando il tradizionale canone dogmatico incentrato sulla esigenza di mantenere una precisa linea di distinzione tra il profilo della legittimazione all'impugnazione e quello attinente alle concrete modalità di esercizio di tale diritto, deve pertanto ritenersi che la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all'impugnazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera, in definitiva, con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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