CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35949/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo ex art. 624 bis cod. pen.; lette la memoria e le conclusioni scritte del difensore; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dello stato di necessità, è generico perché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello e ripropone l'argomento dell'indigenza e delle condizioni economiche che avrebbero spinto il ricorrente a rubare, senza tener conto delle obiezioni svolte correttamente dal giudice di appello; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'errata qualificazione giuridica del fatto e la mancata applicazione dell'articolo 624 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fato ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; considerato che gli ultimi due motivi di ricorso, inerenti il trattamento sanzionatorio e la causa di non punibilità ch cui all'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondati: quanto alla graduazione della pena e agli altri aspetti del trattamento sanzionatorio, essi rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2); quanto alla causa di non punibilità invocata, è esclusa ex lege in ragione dei limiti edittali del reato contestato; quanto alla sospensione condizionale, il giudice di merito ha giustificato la propria decisione, essendo il beneficio richiesto non applicabile per espresso dettato normativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co