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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06662/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della erronea applicazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 648 cod. pen. sotto il profilo dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto e del vizio di motivazione - sono inammissibili perché già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Invero, la Corte d'appello di Palermo evidenzia che non vi è dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, non avendo l'imputato, sorpreso nella disponibilità della pistola, fornito alcuna giustificazione o causa lecita del possesso del bene, limitandosi a riferire che gli era stato appena ceduto da un soggetto non identificato.

E ciò conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643).

La Corte rileva, altresì, che la clandestinità dell'arma è già stata accertata con sentenza definitiva, non potendo più essere messa in discussione, ma che, in ogni caso, l'ipotesi sostenuta dalla difesa secondo cui si tratterebbe di un'arma giocattolo non è condivisibile in quanto la pistola risulta essere stata modificata con caricatore e dieci proiettili, così da essere perfettamente funzionante.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della erronea applicazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 648 cod. pen. sotto il profilo dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto e del vizio di motivazione - sono inammissibili perché già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Invero, la Corte d'appello di Palermo evidenzia che non vi è dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, non avendo l'imputato, sorpreso nella disponibilità della pistola, fornito alcuna giustificazione o causa lecita del possesso del bene, limitandosi a riferire che gli era stato appena ceduto da un soggetto non identificato. E ciò conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643). La Corte rileva, altresì, che la clandestinità dell'arma è già stata accertata con sentenza definitiva, non potendo più essere messa in discussione, ma che, in ogni caso, l'ipotesi sostenuta dalla difesa secondo cui si tratterebbe di un'arma giocattolo non è condivisibile in quanto la pistola risulta essere stata modificata con caricatore e dieci proiettili, così da essere perfettamente funzionante. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2
Sentenza Cassazione n. 06662/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris