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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 04505/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11805-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 36, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2753/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 24.6.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bologna, invocando l’accertamento della linea di confine tra i fondi di essa attrice e del convenuto e la condanna di quest’ultimo al rilascio della porzione occupata, alla demolizione delle opere ivi realizzate, al ripristino della recinzione nella sua esatta collocazione ed al risarcimento del danno.

Nella resistenza del convenuto, con sentenza n. 2341/2013, il Tribunale accoglieva in parte la domanda, individuando il confine in coerenza con le risultanze dell’A.T.P. svolta prima dell’inizio della causa e condannando il convenuto al risarcimento del danno ed al ripristino della rete.

Con la sentenza impugnata, n. 2753/2021, la Corte di Appello di Bologna accoglieva il gravame interposto dal Pendolino avverso la decisione di prime cure, che riformava individuando il confine in coerenza con la C.T.U. esperita nel corso del secondo grado di giudizio e rigettando le domande spiegate dall’originaria attrice.

Rigettava quindi l’appello da questa spiegato in relazione alla parte di domanda non accolta in prime cure e regolava le spese del doppio grado, tanto nei rapporti interni tra attrice e convenuto, quanto nei confronti dei terzi, da quest’ultimo chiamati in causa.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i rico rrenti lamentano l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe fatto proprie le conclusioni del C.T.U., affermando che quest’ultimo aveva fatto riferimento alla mappa catastale di impianto.

Al contrario, secondo i ricorrenti l’ausiliario non aveva operato sulla base della predetta mappa, ma di riproduzioni incerte della stessa, senza redigere alcun verbale delle operazioni svolte e senza utilizzare elaborati grafici in scala.

Le conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto, di conseguenza, sarebbero del tutto opinabili e inadeguate.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe affermato che l’ausiliario aveva eseguito le sue verifiche sulla base della mappa catastale di impianto, senza avvedersi che, in realtà, ciò non era accaduto.

Il C.T.U. aveva infatti usato una mappa diversa, difforme dalla prima, rappresentata dalla mappa del cessato Catasto, che la stessa Corte di Appello, a pag. 10 della sentenza impugnata, aveva affermato essere difforme da quella diimpianto.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Dalla sentenza impugnata risulta infatti che il C.T.U. aveva risposto alle osservazioni formulate dai C.T.P., fornendo i necessari chiarimenti in relazione alla propria valutazione ed allo “… utilizzo, quale riferimento per la determinazione del confine tra le proprietà, della mappa d’impianto, esaminata in contraddittorio tra i tecnici di parte, presso il competente ufficio (sopralluogo del 27.02.2020).

Se infatti è vero, come segnalato dai signori Zanderighi, che in alcuni passaggi si fa riferimento alla mappa del cessato catasto, che pure è stata esaminata dal CTU, è pacifico che le misurazioni da cui prende le mosse l’indagine svolta siano state rilevate sulla mappa d’impianto, peraltro acquisita in copia dal consulente, e che tali misurazioni siano state condivise, con una differenza di cm. 10 e, quindi, irrilevante ai fini del presente giudizio, anche dal CTP degli eredi Stabilini” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, dunque, il C.T.U. ha considerato sia la mappa di impianto che quella del cessato catasto, evidentemente confrontandole, ed ha poi eseguito le misurazioni finalizzate alla individuazione del confine sulla base della prima, acquisita in copia, pervenendo a conclusioni condivise dallo stesso C.T.P. degli odierni ricorrenti.

Questi ultimi, nel censurare la sentenza impugnata, non si confrontano adeguatamente con il passaggio della motivazione appena richiamato, in particolare con riferimento alla condivisione delle conclusioni dell’ausiliario ad opera del proprio C.T.P., e dunque propongono, in definitiva, una ricostruzione alternativa del fatto, senza confrontarsi con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è possibile proporre, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, posto l’ulteriore principio, che merita esso pure di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., nonché la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe respinto le varie domande proposte dalla Stabilini, diverse da quella di regolamento del confine, senza rendere alcuna motivazione al riguardo.

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle conclusioni del C.T.U. in punto di violazione delle distanze tra fabbricati, pur in assenza di eccezione, o domanda riconvenzionale, del Pendolino finalizzata al mantenimento delle aperture realizzate nella sua proprietà nella posizione in cui esse attualmente di trovano.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.

Dalla sentenza impugnata risulta che la Stabilini, dante causa degli odierni ricorrenti, aveva proposto appello avverso la decisione di prime cure, nella parte in cui essa non aveva totalmente accolto la domanda formulata in prima istanza.

In particolare, la Stabilini aveva insistito nella domanda di regolarizzazione delle aperture realizzate dal Pendolino sulla sua proprietà, affermando che il primo giudice l’aveva erroneamente respinta per carenza di prova.

Tale motivo di gravame non risulta in alcun modo esaminato dalla Corte distrettuale, la quale ha prima affrontato la questione della determinazione del confine, accogliendo l’appello proposto dal Pendolino sul punto; poi è passata ad esaminare le restanti doglianze dal medesimo appellante proposte, accogliendo la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di prime cure e rigettando quella di risarcimento del danno, in quanto non provata; ed infine, ha esaminato l’appello incidentale proposto dai terzi, chiamati in causa dal Pendolino, relativo al governo delle spese nei loro confronti.

In alcun modo, pertanto, è stata esaminata la doglianza, pur proposta dalla dante causa degli odierni ricorrenti, relativa alla regolarità delle aperture realizzate dal Pendolino sulla sua proprietà.

Sotto questo profilo, la sentenza impugnata merita di essere cassata.

In definitiva, vanno dichiarati inammissibili il primo e secondo motivo del ricorso, mentre vanno accolti il terzo e il quarto.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, nei limiti delle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione.

PQM la Corte dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso e accoglie il terzo e quarto motivo.

Cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11805-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 36, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2753/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 24.6.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bologna, invocando l’accertamento della linea di confine tra i fondi di essa attrice e del convenuto e la condanna di quest’ultimo al rilascio della porzione occupata, alla demolizione delle opere ivi realizzate, al ripristino della recinzione nella sua esatta collocazione ed al risarcimento del danno. Nella resistenza del convenuto, con sentenza n. 2341/2013, il Tribunale accoglieva in parte la domanda, individuando il confine in coerenza con le risultanze dell’A.T.P. svolta prima dell’inizio della causa e condannando il convenuto al risarcimento del danno ed al ripristino della rete. Con la sentenza impugnata, n. 2753/2021, la Corte di Appello di Bologna accoglieva il gravame interposto dal Pendolino avverso la decisione di prime cure, che riformava individuando il confine in coerenza con la C.T.U. esperita nel corso del secondo grado di giudizio e rigettando le domande spiegate dall’originaria attrice. Rigettava quindi l’appello da questa spiegato in relazione alla parte di domanda non accolta in prime cure e regolava le spese del doppio grado, tanto nei rapporti interni tra attrice e convenuto, quanto nei confronti dei terzi, da quest’ultimo chiamati in causa. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i rico rrenti lamentano l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe fatto proprie le conclusioni del C.T.U., affermando che quest’ultimo aveva fatto riferimento alla mappa catastale di impianto. Al contrario, secondo i ricorrenti l’ausiliario non aveva operato sulla base della predetta mappa, ma di riproduzioni incerte della stessa, senza redigere alcun verbale delle operazioni svolte e senza utilizzare elaborati grafici in scala. Le conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto, di conseguenza, sarebbero del tutto opinabili e inadeguate. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe affermato che l’ausiliario aveva eseguito le sue verifiche sulla base della mappa catastale di impianto, senza avvedersi che, in realtà, ciò non era accaduto. Il C.T.U. aveva infatti usato una mappa diversa, difforme dalla prima, rappresentata dalla mappa del cessato Catasto, che la stessa Corte di Appello, a pag. 10 della sentenza impugnata, aveva affermato essere difforme da quella diimpianto. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Dalla sentenza impugnata risulta infatti che il C.T.U. aveva risposto alle osservazioni formulate dai C.T.P., fornendo i necessari chiarimenti in relazione alla propria valutazione ed allo “… utilizzo, quale riferimento per la determinazione del confine tra le proprietà, della mappa d’impianto, esaminata in contraddittorio tra i tecnici di parte, presso il competente ufficio (sopralluogo del 27.02.2020). Se infatti è vero, come segnalato dai signori Zanderighi, che in alcuni passaggi si fa riferimento alla mappa del cessato catasto, che pure è stata esaminata dal CTU, è pacifico che le misurazioni da cui prende le mosse l’indagine svolta siano state rilevate sulla mappa d’impianto, peraltro acquisita in copia dal consulente, e che tali misurazioni siano state condivise, con una differenza di cm. 10 e, quindi, irrilevante ai fini del presente giudizio, anche dal CTP degli eredi Stabilini” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, dunque, il C.T.U. ha considerato sia la mappa di impianto che quella del cessato catasto, evidentemente confrontandole, ed ha poi eseguito le misurazioni finalizzate alla individuazione del confine sulla base della prima, acquisita in copia, pervenendo a conclusioni condivise dallo stesso C.T.P. degli odierni ricorrenti. Questi ultimi, nel censurare la sentenza impugnata, non si confrontano adeguatamente con il passaggio della motivazione appena richiamato, in particolare con riferimento alla condivisione delle conclusioni dell’ausiliario ad opera del proprio C.T.P., e dunque propongono, in definitiva, una ricostruzione alternativa del fatto, senza confrontarsi con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre, in sede di legittimità, una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, posto l’ulteriore principio, che merita esso pure di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., nonché la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe respinto le varie domande proposte dalla Stabilini, diverse da quella di regolamento del confine, senza rendere alcuna motivazione al riguardo. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle conclusioni del C.T.U. in punto di violazione delle distanze tra fabbricati, pur in assenza di eccezione, o domanda riconvenzionale, del Pendolino finalizzata al mantenimento delle aperture realizzate nella sua proprietà nella posizione in cui esse attualmente di trovano. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. Dalla sentenza impugnata risulta che la Stabilini, dante causa degli odierni ricorrenti, aveva proposto appello avverso la decisione di prime cure, nella parte in cui essa non aveva totalmente accolto la domanda formulata in prima istanza. In particolare, la Stabilini aveva insistito nella domanda di regolarizzazione delle aperture realizzate dal Pendolino sulla sua proprietà, affermando che il primo giudice l’aveva erroneamente respinta per carenza di prova. Tale motivo di gravame non risulta in alcun modo esaminato dalla Corte distrettuale, la quale ha prima affrontato la questione della determinazione del confine, accogliendo l’appello proposto dal Pendolino sul punto; poi è passata ad esaminare le restanti doglianze dal medesimo appellante proposte, accogliendo la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di prime cure e rigettando quella di risarcimento del danno, in quanto non provata; ed infine, ha esaminato l’appello incidentale proposto dai terzi, chiamati in causa dal Pendolino, relativo al governo delle spese nei loro confronti. In alcun modo, pertanto, è stata esaminata la doglianza, pur proposta dalla dante causa degli odierni ricorrenti, relativa alla regolarità delle aperture realizzate dal Pendolino sulla sua proprietà. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata merita di essere cassata. In definitiva, vanno dichiarati inammissibili il primo e secondo motivo del ricorso, mentre vanno accolti il terzo e il quarto. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, nei limiti delle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione. PQM la Corte dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso e accoglie il terzo e quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte
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