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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09908/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23930-2020 proposto da: ec:reitl) [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della "Valgornma di Francesca" nonché in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro L er. cc, tempore di "[OSCURATO:PERSONA] di '171tiól Francesca", elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] :E DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 239/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /01 /2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 23930 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -2- RG 23930/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 239 del 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Como n. 268/2018 con la quale erano state respinte le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale "Valgomma di [OSCURATO:PERSONA]" in proprio e quale legale rapp.te di "[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]", avverso le ordinanze ingiunzioni n. 9 e n. 10 del 2018, emesse dall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Como, in relazione alla contestazione di somministrazione irregolare di nove lavoratori formalmente dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA].

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato che: a) le risultanze acquisite dalla Guardia di Finanza avevano fornito un quadro del tutto univoco in ordine alla natura irregolare della somministrazione oggetto di causa; b) correttamente il primo giudice non aveva ritenuto necessario un ulteriore approfondimento istruttorio; c) nessuna prova contraria era stata offerta dalle opponenti con riguardo alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva.

3. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nelle qualità sopra indicate. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro si è costituito ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione del riparto probatorio (artt. 2697, 2698, 2727, 2702 e 2709 cc) nonché la violazione del divieto di doppia presunzione„ ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, Sostiene che la Corte territoriale ha, di fatto, traslocato l'onere su di essa contribuente in ordine alla regolarità dell'appalto non considerando che spettava all'Ufficio dimostrare la fittizietà dello stesso.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1655 e ss, 2094, 2104, 2697 e 2729 cc nonché la RG 23930/2020 violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc, in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente reputato i giudici di merito raggiuta la prova dei fatti contestati attraverso la ritenuta sussistenza di circostanze non provate e l'erroneo governo delle presunzioni semplici (dichiarazioni di terzi).

I due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono infondati perché, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono ad una rivisitazione del merito della vicenda e ad una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentite in sede di legittimità.

4. E' un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).

5. In particolare, infondata è la asserita violazione dell'ad 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020).

6. In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di RG 23930/2020 merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvèro abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014).

7. Analogamente, non è ravvisabile alcun vizio del ragionamento presuntivo posto a base della decisione in quanto, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 1163/2020).

8. Nel caso in esame la Corte territoriale, con adeguata e logica motivazione, ha sottolineato, attraverso un esame accurato della documentazione e delle risultanze istruttorie, che la somministrazione oggetto di causa era irregolare perché le prestazioni lavorative risultavano svolte sotto l'esclusivo controllo della committenza, senza alcun intervento operativo da parte della formale datrice di lavoro, la quale si limitava ad inviare il personale presso le odierne ricorrenti, senza alcuna ingerenza nella concreta esecuzione dei servizi.

9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

10. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l'Ispettorato resistente svolto attività difensiva.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.RG 23930/2020 PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla in ordine alle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23930-2020 proposto da: ec:reitl) [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della "Valgornma di Francesca" nonché in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro L er. cc, tempore di "[OSCURATO:PERSONA] di '171tiól Francesca", elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] :E DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 239/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'Il /01 /2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23930 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- RG 23930/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 239 del 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Como n. 268/2018 con la quale erano state respinte le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale "Valgomma di [OSCURATO:PERSONA]" in proprio e quale legale rapp.te di "[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]", avverso le ordinanze ingiunzioni n. 9 e n. 10 del 2018, emesse dall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Como, in relazione alla contestazione di somministrazione irregolare di nove lavoratori formalmente dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato che: a) le risultanze acquisite dalla Guardia di Finanza avevano fornito un quadro del tutto univoco in ordine alla natura irregolare della somministrazione oggetto di causa; b) correttamente il primo giudice non aveva ritenuto necessario un ulteriore approfondimento istruttorio; c) nessuna prova contraria era stata offerta dalle opponenti con riguardo alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva. 3. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nelle qualità sopra indicate. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro si è costituito ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione del riparto probatorio (artt. 2697, 2698, 2727, 2702 e 2709 cc) nonché la violazione del divieto di doppia presunzione„ ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, Sostiene che la Corte territoriale ha, di fatto, traslocato l'onere su di essa contribuente in ordine alla regolarità dell'appalto non considerando che spettava all'Ufficio dimostrare la fittizietà dello stesso. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1655 e ss, 2094, 2104, 2697 e 2729 cc nonché la RG 23930/2020 violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc, in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente reputato i giudici di merito raggiuta la prova dei fatti contestati attraverso la ritenuta sussistenza di circostanze non provate e l'erroneo governo delle presunzioni semplici (dichiarazioni di terzi). I due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono infondati perché, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono ad una rivisitazione del merito della vicenda e ad una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentite in sede di legittimità. 4. E' un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). 5. In particolare, infondata è la asserita violazione dell'ad 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 6. In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di RG 23930/2020 merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvèro abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014). 7. Analogamente, non è ravvisabile alcun vizio del ragionamento presuntivo posto a base della decisione in quanto, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 1163/2020). 8. Nel caso in esame la Corte territoriale, con adeguata e logica motivazione, ha sottolineato, attraverso un esame accurato della documentazione e delle risultanze istruttorie, che la somministrazione oggetto di causa era irregolare perché le prestazioni lavorative risultavano svolte sotto l'esclusivo controllo della committenza, senza alcun intervento operativo da parte della formale datrice di lavoro, la quale si limitava ad inviare il personale presso le odierne ricorrenti, senza alcuna ingerenza nella concreta esecuzione dei servizi. 9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 10. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l'Ispettorato resistente svolto attività difensiva. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.RG 23930/2020 PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella came
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