CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 45483/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie sopravvenuta, Rilevato che con il ricorso vengono esposte censure in relazione all'affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; considerato che le questioni relative all'affermazione di responsabilità sono già state sollevate con l'atto di appello e sono state puntualmente affrontate dalla Corte di merito che (ai fogli 3 e 4) ha illustrato i plurimi elementi a carico dell'imputato (tra l'altro, dichiarazioni della persona offesa e titolarità della carta di accredito); considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni il ricorso si risolve in una rivalutazione delle emergenze processuali in una prospettiva difensiva, così sottoponendo al giudice di legittimità valutazioni di merito la cui delibazione è preclusa alla Corte di cassazione; considerato che con l'atto di appello non risultano sollevate questioni relative alle circostanze attenuanti generiche, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A fronte di tale evenienza, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024