CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina, per quanto qui interessa, ha parzialmente riformato in punto di pena la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermandone la responsabilità per il reato di furto a lui ascritto; inoltre, preso atto della richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. presentata, fra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA]Allura, ne ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata in relazione al reato a lui contestato. 2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati. 3. Il ricorso proposto dal difensore del D'Allura deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai seguenti profili: i) mancata declaratoria di prescrizione del reato contestato; il) mancata motivazione in ordine ai presupposti per l'emissione di una sentenza totalmente liberatoria. 3.1. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi e conclusioni scritte con cui, stante l'assenza di querela e la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, chiede che sia emessa sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen. 4. Il ricorso proposto dal difensore del Quattrocchi deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non ha considerato che dalle conversazioni intercettate non emerge in alcun modo il coinvolgimento del prevenuto nel furto della motocicletta, essendosi costui allontanato dal gruppo dei ragazzi che quella notte stavano perpetrando il furto, disinteressandosi degli stessi. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 6. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 7. Ricorso D'Allura. 7.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, trattandosi di furto pluriaggravato per il quale non è ancora decorso il termine massimo di prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi con decorrenza dal 3.4.2012.7.2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti. 8. Ricorso Quattrocchi. Le censure proposte non sono consentite in quanto attengono al merito, a fronte di una sentenza che ha logicamente argomentato in ordine alla responsabilità del ricorrente per il furto oggetto di contestazione, stante la sua costante presenza la notte del furto al fianco del complice [OSCURATO:PERSONA], che aveva accompagnato con la sua autovettura ed al quale aveva consentito di utilizzare il suo cellulare per tenersi in contatto con l'autore materiale del furto della motocicletta. L'assenza di vizi logico-giuridici nel percorso motivazionale della sentenza impugnata rende incensurabile in cassazione la ricostruzione della vicenda ad opera dei giudici di merito. 9. A questo punto si deve dare atto che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, i reati per cui si procede, prima procedibili d'ufficio, sono ora divenuti procedibili a querela di parte. Tuttavia, tenuto conto della riscontrata inammissibilità dei ricorsi in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di intervento legislativo sopravvenuto, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato "sostanziale", il quale produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso.10. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso i