CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 17191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9156/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] N 33/2010RF rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso de i ricorrent i e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 201 6, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 23/05/2022