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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1989

Cassazione n. 40076/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1989 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro, il 28 febbraio 2024, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 7 novembre 2022 dal Tribunale di Cosenza, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 116, comma 15 Cod.

Strada (con recidiva nel biennio).

Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per carenza di motivazione circa il perfezionamento della prima violazione amministrativa e circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ( art. 131 bis cod. pen).

2. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, quanto al profilo della prova della effettiva esistenza della precedente contestazione dell'illecito amministrativo, atteso che il ricorrente non si confronta con il punto sviluppato dalla Corte d'appello (risultanza di avvenuto ritiro della patente di guida da parte del Prefetto a seguito di accertamento dei Carabinieri), che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.

Quanto, poi, al profilo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a prescindere dallt concrete modalità del fatto, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 - 01.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1989 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro, il 28 febbraio 2024, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 7 novembre 2022 dal Tribunale di Cosenza, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 116, comma 15 Cod. Strada (con recidiva nel biennio). Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per carenza di motivazione circa il perfezionamento della prima violazione amministrativa e circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ( art. 131 bis cod. pen). 2. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, quanto al profilo della prova della effettiva esistenza della precedente contestazione dell'illecito amministrativo, atteso che il ricorrente non si confronta con il punto sviluppato dalla Corte d'appello (risultanza di avvenuto ritiro della patente di guida da parte del Prefetto a seguito di accertamento dei Carabinieri), che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. Quanto, poi, al profilo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a prescindere dallt concrete modalità del fatto, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 - 01. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ot
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