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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14864/2026

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ngelino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Civile Emanuele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alle conclusioni scritte depositate in atti e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi con statuizioni conseguenziali.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] Viene impugnata con ricorso per cassazione la sentenza emessa nei confronti, tra gli altri, degli odierni ricorrenti dalla Corte di appello di Napoli, in relazione a due imputazioni relative al delitto di cui all'art. 291-quater dPR n. 43/73, rispettivamente: - capo a), delitto associativo ricondotto alla previsione di cui all'art. 86 d.

Igs. n. 141/24, contestato ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - capo b), delitto associativo ricondotto parimenti alla previsione di cui all'art. 86 d.

Ig.

N. 141/24, contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIVILE EMANUELE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Taluni dei ricorrenti, in grado di appello, hanno definito la propria posizione ex art. 599-bis cod. proc. pen.: al concordato con rinuncia ai motivi di appello hanno fatto accesso rispettivamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIVILE EMANUELE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto ai singoli ricorsi, si riportano di seguito i motivi articolati da ciascuno dei ricorrenti, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dall'art. 173 disp. att., comma 1, cod. proc. pen..

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è affidato a un unico motivo, con cui deduce violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione degli elementi addotti dalla difesa e, in particolare, della captazione progr. 3775 del 12 ottobre 2013, elemento deponente nel senso di escludere la partecipazione del predetto all'associazione.

2. Il ricorso di CIVILE EMANUELE, nei cui confronti la Corte ha emesso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., è affidato ad un unico motivo con cui si censura violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed alla individuazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la Corte ha emesso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., è affidato ad un unico motivo con cui si deduce violazione di legge, non avendo la Corte vagliato l'esistenza di motivi di non punibilità ex art. 129 cod. proc. Pen. 4. e

5. I ricorsi contestuali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la Corte ha emesso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono affidati ad un solo motivo, dedotto come violazione dell'art. 86 d.

I.gs 141 del 2024 2e vizio della motivazione, con riferimento alla dedotta insussistenza del ruolo - capo e organizzatore - loro ascritto nel contesto associativo. 4.1 L'imputata [OSCURATO:PERSONA], con separato ricorso, ha altresì dedotto violazione di legge e vizio della motivazione poiché la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere configurabile il delitto di cui all'art. 86 d.lgs. 141 del 2024, in carenza di prova circa il fatto che per ogni episodio il quantitativo di TLE eccedesse la soglia di rilevanza penale stabilita dalla novella normativa.

6. e

7. I ricorsi contestuali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la Corte ha emesso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono affidati ad un unico motivo articolato con riferimento alla violazione di legge e al vizio della motivazione, poiché la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere configurabile il delitto di cui all'art. 86 d.lgs. 141 del 2024, in carenza di prova circa il fatto che per ogni episodio il quantitativo di TLE fosse superiore alla soglia di rilevanza penale stabilita dalla novella normativa.

8. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tre motivi, con cui si deduce, rispettivamente: - violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 86 d.lgs. 141 del 2014, deducendosi che dagli atti non fossero emersi indizi o prove sugli elementi propri del fatto associativo, emergendo piuttosto, tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], un legame parentale e di coabitazione, travisandosi quindi la confidenza familiare con la affectio societatis; [OSCURATO:PERSONA] 7 DELLA SENTENZA DI APPELLO - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen e all'art. 86 d.lgs. 141/2024, per carenza di prova in ordine al superamento, nei singoli reati scopo, della soglia di rilevanza penale. - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche avendo la corte utilizzato i parametri del significativo volume di affari illeciti realizzati e quello della professionalità della condotta sia per comminare una pena base superiore al minimo edittale che per negare le circostanze attenuanti generiche.

All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi, con le conseguenti statuizioni.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai ricorsi chiedendone l'accoglimento. 3L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente osservato che i motivi di ricorso relativi alla configurabilità dell'associazione finalizzata alla commissione di plurimi delitti di contrabbando in relazione all'ipotesi in cui sia carente la prova del superamento della soglia di punibilità nei singoli reati scopo, sono fondati (motivi formalizzati con riferimento ad entrambe le contestazioni associative sub capi a) e b) della rubrica) e che, trattandosi di motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto e non esclusivamente personali, l'effetto estensivo dell'impugnazione, giova anche agli altri ricorrenti ove anche non abbiano proposto sul punto specifico motivo di ricorso (cfr. sul punto Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 274213 — 02).

2. Sul punto si osserva che il perimetro della qualificazione giuridica del fatto senz'altro include ogni questione circa la configurabilità del delitto associativo ove i delitti scopo dell'associazione abbiano costituito oggetto di novella normativa incidente, all'esito, sul rilievo solo ammnistrativo di talune condotte (come nel caso di innalzamento delle soglie di punibilità di determinate condotte di reato): detto altrimenti, senz'altro la qualificazione giuridica del fatto risulta argomento direttamente correlato all'ipotesi di all'eventuale depenalizzazione delle condotte di cui il fatto si sostanzia.

Sotto altro profilo, peraltro, proprio il tema della qualificazione giuridica del fatto e della sua depenalizzazione costituiscono motivi il cui accoglimento può estendere i propri effetti anche a coloro che sul punto non abbiano svolto specifico motivo di ricorso, risultando tale estensione, altresì, pienamente in linea con il principio della ragionevole durata del processo: giova sul punto richiamare quanto affermato da questa Corte per la quale essa deve rilevare la "abolitio criminis", sopravvenuta alla sentenza impugnata, anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall'oggetto dell'impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva. (Fattispecie in tema di ingiuria). (Sez. 5, n. 44088 del 02/05/2016, Pettinaro, Rv. 267751 - 01).

A maggiore ragione, quindi, nel caso di specie, la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, in termini di ipotesi di penale rilievo ovvero di illecito amministrativo, risulta questione la cui soluzione potenzialmente involge la posizione di tutti i ricorrenti, anche di quelli che abbiano avuto accesso al concordato in appello, per i quali diversamente opererebbe la no rilevabilità del profilo relativo all'art.. 129 cod. proc. pen.. 4•

3. Poste le premesse sopra svolte, si osserva che la motivazione svolta in punto di riconoscimento del delitto associativo contestato, pur a fronte della sopravvenuta depenalizzazione di numerosi delitti scopo dell'associazione (per taluni dei quali risulta, infatti, che la sentenza di primo grado abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti all'Agenzia dei monopoli di Stato per le determinazioni di competenza), non risulta sia stata adeguatamente svolta.

In via di prima considerazione, si evidenzia che alcuna motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto viene svolta con riferimento ai ricorrenti che in appello avevano fatto accesso al concordato: sul punto, in fatti, la Corte territoriale, si limita a ritrascrivere l'accordo.

L'unica motivazione sul punto della qualificazione giuridica del fatto e sulla sua ritenuta sussistenza, pur alla luce della novella normativa che ha innalzato la soglia di punibilità per i singoli reati di contrabbando (soglia che ai sensi dell'art. 80 d.

Igs. n. 141/24 è oggi stabilita in kg 15), risulta invece svolta con riferimento ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La ragione di tale opzione motivazionale, quanto agli imputati le cui posizioni sono state definite ex art. 599-bis cod. proc. pen, emerge dalla lettura della sentenza impugnata (pag.9) che espressamente ritiene di dover trovare "...conferma sia della sussistenza di prova piena dell'associazione criminosa che della sua finalizzazione alla commissione di una serie indeterminata di illeciti penali di contrabbando di tle...", anche in ragione della scelta definitoria degli altri imputati, assistiti dai medesimi difensori, con ciò impropriamente traendosi la prova del delitto associativo dalla scelta processuale operata dai singoli coimputati.

Quanto, poi, agli imputati non optanti per l'opzione concordataria in appello, la motivazione svolta dalla Corte (pagina 10 e 11 della sentenza impugnata) incorre in plurimi profili di censura.

Anzitutto, la sentenza impugnata afferma che dalle prove acquisite in dibattimento, e non ulteriormente specificate, risulta che la movimentazione di TLE di entrambe le associazioni superasse i limiti di punibilità, con ciò desumendo la sussistenza del delitto associativo dal complessivo superamento delle soglie di punibilità (invece previste per i singoli delitti scopo).

In secondo luogo, nella sentenza impugnata si afferma, del tutto impropriamente, con riferimento alla imputazione di partecipazione all'associazione, che ai fini della verifica della sua rilevanza penale nel tempo, tale verifica va sì parametrata alla configurabilità delle condotte di scopo, ma resterebbe estranea agli effetti del fenomeno della successione di leggi penali nel tempo.

Ebbene, quanto al primo profilo, si osserva che l'esistenza dell'associazione oggi punita dall'art. 86 del d.

Igs. 141 del 2024 e la punibilità della relat 5• partecipazione non sono subordinate alla effettiva realizzazione dei reati scopo: il delitto associativo, in via più generale, infatti, costituisce reato ex se, punibile, astrattamente, anche ove i reati scopo non vengano poi materialmente realizzati o vengano realizzati solo in parte, e ciò costituisce corollario della sua sostanziale diversità rispetto alle ipotesi di concorso di persone nel reato continuato.

Sul punto, questa Corte ha chiaramente affermato che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442 - 01).

Si è, inoltre, più volte affermato che l'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati.

Ne discende che„ ai fini della integrazione del delitto associativo, occorre verificare che sussista, tra gli altri elementi costitutivi, un programma delittuoso che, per le sue caratteristiche (semmai ricostruite anche alla luce dei reati scopo commessi) sia volto alla commissione di delitti: la successiva commissione dei reati scopo può, quindi, fornire elementi dai quali desumere la prova dell'esistenza dell'associazione, ma certamente la prova dei reati scopo non si identifica con la prova del delitto associativo.

Poiché, come sopra detto, l'esistenza del delitto associativo, a fronte del ricorrere dei relativi elementi costitutivi, può prescindere dalla commissione dei reati scopo, simmetricamente, però, non può desumersi l'esistenza dell'associazione dalla sola commissione dei predetti.

Quanto, infine, alla specifica ipotesi del delitto associativo che abbia come programma la realizzazione di una serie indeterminata di delitti punibili solo ove venga superata una determinata soglia, certamente non può desumersi l'esistenza dell'associazione dal fatto che la somma delle soglie dei singoli reati scopo sia superiore a quella predeterminata dal legislatore ai fini della punibilità del singolo 6• reato scopo, come sembra aver fatto la sentenza impugnata, che ha valorizzato, allo scopo il dato del complessivo quantitativo di tabacchi lavorati esteri movimentati dall'associazione.

Piuttosto, tenendo conto della natura del delitto associativo, il giudice, chiamato a verificare l'ipotesi accusatoria di associazione finalizzata alla commissione di reati la cui punibilità sia normativamente prevista a condizione del superamento delle soglie, deve verificare e congruamente motivare in ordine alla sussistenza di indici rivelatori del dolo di organizzazione o partecipazione ad un sodalizio finalizzato alla commissione di delitti penalmente rilevanti: indici che, quanto al delitto che ci occupa, possono trarsi dall'entità delle forniture accessibili, dalla disponibilità di appositi siti di deposito della merce, dalle modalità della relativa distribuzione, dalla eventuale dolosa frammentazione delle singole cessioni sotto soglia.

Quanto, poi, al profilo della ritenuta insensibilità del delitto associativo all'eventuale successione di leggi penali nel tempo, si osserva che la Corte territoriale, nella motivazione svolta, non ha fatto buon governo dei principi interpretativi più volte affermati da questa corte.

Questa Corte ha avuto modo di ribadire l'autonomia del reato associativo, e di analizzare le conseguenze della eventuale depenalizzazione dei reati fine, ipotesi rispetto alla quale ha ritenuto che la sopravvenuta depenalizzazione dei reati-fine di un'associazione per delinquere fa venire meno ex tunc la rilevanza penale dello stesso fatto associativo, perché, ferma restando l'autonomia del reato di associazione, è necessario che il relativo programma abbia carattere criminale. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di associazione finalizzata esclusivamente alla sofisticazione vinicola, per l'intervento "medio tempore" del D. Lgs. n. 507 del 1999 di depenalizzazione delle ipotesi criminose costitutive del programma associativo). (Sez. 1, n. 13382 del 09/03/2005, Screti, Rv. 232491 - 01).

Del tutto analogamente, la Corte ha affermato che in tema di associazione per delinquere, la sopravvenuta depenalizzazione di uno dei reati costitutivi del programma criminoso determina, con effetto ex tunc, il parziale effetto abrogativo dello stesso fatto associativo riferito al reato-fine abrogato, con la conseguente necessità della rideternninazione della pena. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di società finanziarie e reati contro le fede pubblica, tra quali il delitto di cui all'art. 485 cod. pen.

"medio tempore" abrogato dal D. Lgs. n. 7 del 2016). (Sez. 5, n. 38101 del 05/07/2016, Marraffa, Rv. 267916 - 01).

Anche sotto tale profilo, pertanto, la motivazione addotta dalla Corte di appello sul punto è censurabile, nella parte in cui pare affermare un generale principio di 7indifferenza del delitto associativo alla mutata punibilità o alla rilevanza penale dei singoli fatti individuati quali reati scopo all'interno del programma associativo.

4. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti di tutti i ricorrenti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, con indicazione del seguente principio di diritto: nell'ipotesi di delitto associativo il cui programma sia rivolto, anche o soltanto)alla realizzazione di delitti scopo la cui punibilità è subordinata al superamento di determinate soglie, il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di indici rivelatori del dolo di promozione, organizzazione e partecipazione ad una associazione finalizzata alla commissione di delitti ancora penalmente rilevanti; la sopravvenuta depenalizzazione dei delitti scopo di una determinata associazione costituisce elemento del quale il giudice deve tenere conto ai fini della affermazione della sussistenza del relativo delitto associativo, considerando, in ipotesi dell'introduzione di soglie di punibilità ovvero della loro modifica nel tempo, se, ciononostante, sia possibile ravvisare gli elementi costitutivi del reato,

5. Dall'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto associativo, e dalla estensione degli effetti dell'impugnazione a tutti i ricorrenti, trattandosi di motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto che, pertanto, risulta rilevabile anche con riferimento alle posizioni dei ricorrenti che in appello abbiano definito la propria posizione ex art. 599-bis cod. proc. pen., consegue l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ngelino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Civile Emanuele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alle conclusioni scritte depositate in atti e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi con statuizioni conseguenziali. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] Viene impugnata con ricorso per cassazione la sentenza emessa nei confronti, tra gli altri, degli odierni ricorrenti dalla Corte di appello di Napoli, in relazione a due imputazioni relative al delitto di cui all'art. 291-quater dPR n. 43/73, rispettivamente: - capo a), delitto associativo ricondotto alla previsione di cui all'art. 86 d. Igs. n. 141/24, contestato ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - capo b), delitto associativo ricondotto parimenti alla previsione di cui all'art. 86 d. Ig. N. 141/24, contestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIVILE EMANUELE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Taluni dei ricorrenti, in grado di appello, hanno definito la propria posizione ex art. 599-bis cod. proc. pen.: al concordato con rinuncia ai motivi di appello hanno fatto accesso rispettivamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIVILE EMANUELE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai singoli ricorsi, si riportano di seguito i motivi articolati da ciascuno dei ricorrenti, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dall'art. 173 disp. att., comma 1, cod. proc. pen.. 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è affidato a un unico motivo, con cui deduce violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per omessa valutazione degli elementi addotti dalla difesa e, in particolare, della captazione progr. 3775 del 12 ottobre 2013, elemento deponente nel senso di escludere la partecipazione del predetto all'associazione. 2. Il ricorso di CIVILE EMANUELE, nei cui confronti la Corte ha emesso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., è affidato ad un unico motivo con cui si censura violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed alla individuazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la Corte ha emesso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., è affidato ad un unico motivo con cui si deduce violazione di legge, non avendo la Corte vagliato l'esistenza di motivi di non punibilità ex art. 129 cod. proc. Pen. 4. e 5. I ricorsi contestuali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la Corte ha emesso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono affidati ad un solo motivo, dedotto come violazione dell'art. 86 d. I.gs 141 del 2024 2e vizio della motivazione, con riferimento alla dedotta insussistenza del ruolo - capo e organizzatore - loro ascritto nel contesto associativo. 4.1 L'imputata [OSCURATO:PERSONA], con separato ricorso, ha altresì dedotto violazione di legge e vizio della motivazione poiché la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere configurabile il delitto di cui all'art. 86 d.lgs. 141 del 2024, in carenza di prova circa il fatto che per ogni episodio il quantitativo di TLE eccedesse la soglia di rilevanza penale stabilita dalla novella normativa. 6. e 7. I ricorsi contestuali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la Corte ha emesso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono affidati ad un unico motivo articolato con riferimento alla violazione di legge e al vizio della motivazione, poiché la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere configurabile il delitto di cui all'art. 86 d.lgs. 141 del 2024, in carenza di prova circa il fatto che per ogni episodio il quantitativo di TLE fosse superiore alla soglia di rilevanza penale stabilita dalla novella normativa. 8. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tre motivi, con cui si deduce, rispettivamente: - violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 86 d.lgs. 141 del 2014, deducendosi che dagli atti non fossero emersi indizi o prove sugli elementi propri del fatto associativo, emergendo piuttosto, tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], un legame parentale e di coabitazione, travisandosi quindi la confidenza familiare con la affectio societatis; [OSCURATO:PERSONA] 7 DELLA SENTENZA DI APPELLO - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen e all'art. 86 d.lgs. 141/2024, per carenza di prova in ordine al superamento, nei singoli reati scopo, della soglia di rilevanza penale. - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche avendo la corte utilizzato i parametri del significativo volume di affari illeciti realizzati e quello della professionalità della condotta sia per comminare una pena base superiore al minimo edittale che per negare le circostanze attenuanti generiche. All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi, con le conseguenti statuizioni. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai ricorsi chiedendone l'accoglimento. 3L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che i motivi di ricorso relativi alla configurabilità dell'associazione finalizzata alla commissione di plurimi delitti di contrabbando in relazione all'ipotesi in cui sia carente la prova del superamento della soglia di punibilità nei singoli reati scopo, sono fondati (motivi formalizzati con riferimento ad entrambe le contestazioni associative sub capi a) e b) della rubrica) e che, trattandosi di motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto e non esclusivamente personali, l'effetto estensivo dell'impugnazione, giova anche agli altri ricorrenti ove anche non abbiano proposto sul punto specifico motivo di ricorso (cfr. sul punto Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 274213 — 02). 2. Sul punto si osserva che il perimetro della qualificazione giuridica del fatto senz'altro include ogni questione circa la configurabilità del delitto associativo ove i delitti scopo dell'associazione abbiano costituito oggetto di novella normativa incidente, all'esito, sul rilievo solo ammnistrativo di talune condotte (come nel caso di innalzamento delle soglie di punibilità di determinate condotte di reato): detto altrimenti, senz'altro la qualificazione giuridica del fatto risulta argomento direttamente correlato all'ipotesi di all'eventuale depenalizzazione delle condotte di cui il fatto si sostanzia. Sotto altro profilo, peraltro, proprio il tema della qualificazione giuridica del fatto e della sua depenalizzazione costituiscono motivi il cui accoglimento può estendere i propri effetti anche a coloro che sul punto non abbiano svolto specifico motivo di ricorso, risultando tale estensione, altresì, pienamente in linea con il principio della ragionevole durata del processo: giova sul punto richiamare quanto affermato da questa Corte per la quale essa deve rilevare la "abolitio criminis", sopravvenuta alla sentenza impugnata, anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall'oggetto dell'impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva. (Fattispecie in tema di ingiuria). (Sez. 5, n. 44088 del 02/05/2016, Pettinaro, Rv. 267751 - 01). A maggiore ragione, quindi, nel caso di specie, la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, in termini di ipotesi di penale rilievo ovvero di illecito amministrativo, risulta questione la cui soluzione potenzialmente involge la posizione di tutti i ricorrenti, anche di quelli che abbiano avuto accesso al concordato in appello, per i quali diversamente opererebbe la no rilevabilità del profilo relativo all'art.. 129 cod. proc. pen.. 4• 3. Poste le premesse sopra svolte, si osserva che la motivazione svolta in punto di riconoscimento del delitto associativo contestato, pur a fronte della sopravvenuta depenalizzazione di numerosi delitti scopo dell'associazione (per taluni dei quali risulta, infatti, che la sentenza di primo grado abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti all'Agenzia dei monopoli di Stato per le determinazioni di competenza), non risulta sia stata adeguatamente svolta. In via di prima considerazione, si evidenzia che alcuna motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto viene svolta con riferimento ai ricorrenti che in appello avevano fatto accesso al concordato: sul punto, in fatti, la Corte territoriale, si limita a ritrascrivere l'accordo. L'unica motivazione sul punto della qualificazione giuridica del fatto e sulla sua ritenuta sussistenza, pur alla luce della novella normativa che ha innalzato la soglia di punibilità per i singoli reati di contrabbando (soglia che ai sensi dell'art. 80 d. Igs. n. 141/24 è oggi stabilita in kg 15), risulta invece svolta con riferimento ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La ragione di tale opzione motivazionale, quanto agli imputati le cui posizioni sono state definite ex art. 599-bis cod. proc. pen, emerge dalla lettura della sentenza impugnata (pag.9) che espressamente ritiene di dover trovare "...conferma sia della sussistenza di prova piena dell'associazione criminosa che della sua finalizzazione alla commissione di una serie indeterminata di illeciti penali di contrabbando di tle...", anche in ragione della scelta definitoria degli altri imputati, assistiti dai medesimi difensori, con ciò impropriamente traendosi la prova del delitto associativo dalla scelta processuale operata dai singoli coimputati. Quanto, poi, agli imputati non optanti per l'opzione concordataria in appello, la motivazione svolta dalla Corte (pagina 10 e 11 della sentenza impugnata) incorre in plurimi profili di censura. Anzitutto, la sentenza impugnata afferma che dalle prove acquisite in dibattimento, e non ulteriormente specificate, risulta che la movimentazione di TLE di entrambe le associazioni superasse i limiti di punibilità, con ciò desumendo la sussistenza del delitto associativo dal complessivo superamento delle soglie di punibilità (invece previste per i singoli delitti scopo). In secondo luogo, nella sentenza impugnata si afferma, del tutto impropriamente, con riferimento alla imputazione di partecipazione all'associazione, che ai fini della verifica della sua rilevanza penale nel tempo, tale verifica va sì parametrata alla configurabilità delle condotte di scopo, ma resterebbe estranea agli effetti del fenomeno della successione di leggi penali nel tempo. Ebbene, quanto al primo profilo, si osserva che l'esistenza dell'associazione oggi punita dall'art. 86 del d. Igs. 141 del 2024 e la punibilità della relat 5• partecipazione non sono subordinate alla effettiva realizzazione dei reati scopo: il delitto associativo, in via più generale, infatti, costituisce reato ex se, punibile, astrattamente, anche ove i reati scopo non vengano poi materialmente realizzati o vengano realizzati solo in parte, e ciò costituisce corollario della sua sostanziale diversità rispetto alle ipotesi di concorso di persone nel reato continuato. Sul punto, questa Corte ha chiaramente affermato che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442 - 01). Si è, inoltre, più volte affermato che l'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati. Ne discende che„ ai fini della integrazione del delitto associativo, occorre verificare che sussista, tra gli altri elementi costitutivi, un programma delittuoso che, per le sue caratteristiche (semmai ricostruite anche alla luce dei reati scopo commessi) sia volto alla commissione di delitti: la successiva commissione dei reati scopo può, quindi, fornire elementi dai quali desumere la prova dell'esistenza dell'associazione, ma certamente la prova dei reati scopo non si identifica con la prova del delitto associativo. Poiché, come sopra detto, l'esistenza del delitto associativo, a fronte del ricorrere dei relativi elementi costitutivi, può prescindere dalla commissione dei reati scopo, simmetricamente, però, non può desumersi l'esistenza dell'associazione dalla sola commissione dei predetti. Quanto, infine, alla specifica ipotesi del delitto associativo che abbia come programma la realizzazione di una serie indeterminata di delitti punibili solo ove venga superata una determinata soglia, certamente non può desumersi l'esistenza dell'associazione dal fatto che la somma delle soglie dei singoli reati scopo sia superiore a quella predeterminata dal legislatore ai fini della punibilità del singolo 6• reato scopo, come sembra aver fatto la sentenza impugnata, che ha valorizzato, allo scopo il dato del complessivo quantitativo di tabacchi lavorati esteri movimentati dall'associazione. Piuttosto, tenendo conto della natura del delitto associativo, il giudice, chiamato a verificare l'ipotesi accusatoria di associazione finalizzata alla commissione di reati la cui punibilità sia normativamente prevista a condizione del superamento delle soglie, deve verificare e congruamente motivare in ordine alla sussistenza di indici rivelatori del dolo di organizzazione o partecipazione ad un sodalizio finalizzato alla commissione di delitti penalmente rilevanti: indici che, quanto al delitto che ci occupa, possono trarsi dall'entità delle forniture accessibili, dalla disponibilità di appositi siti di deposito della merce, dalle modalità della relativa distribuzione, dalla eventuale dolosa frammentazione delle singole cessioni sotto soglia. Quanto, poi, al profilo della ritenuta insensibilità del delitto associativo all'eventuale successione di leggi penali nel tempo, si osserva che la Corte territoriale, nella motivazione svolta, non ha fatto buon governo dei principi interpretativi più volte affermati da questa corte. Questa Corte ha avuto modo di ribadire l'autonomia del reato associativo, e di analizzare le conseguenze della eventuale depenalizzazione dei reati fine, ipotesi rispetto alla quale ha ritenuto che la sopravvenuta depenalizzazione dei reati-fine di un'associazione per delinquere fa venire meno ex tunc la rilevanza penale dello stesso fatto associativo, perché, ferma restando l'autonomia del reato di associazione, è necessario che il relativo programma abbia carattere criminale. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di associazione finalizzata esclusivamente alla sofisticazione vinicola, per l'intervento "medio tempore" del D. Lgs. n. 507 del 1999 di depenalizzazione delle ipotesi criminose costitutive del programma associativo). (Sez. 1, n. 13382 del 09/03/2005, Screti, Rv. 232491 - 01). Del tutto analogamente, la Corte ha affermato che in tema di associazione per delinquere, la sopravvenuta depenalizzazione di uno dei reati costitutivi del programma criminoso determina, con effetto ex tunc, il parziale effetto abrogativo dello stesso fatto associativo riferito al reato-fine abrogato, con la conseguente necessità della rideternninazione della pena. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno di società finanziarie e reati contro le fede pubblica, tra quali il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. "medio tempore" abrogato dal D. Lgs. n. 7 del 2016). (Sez. 5, n. 38101 del 05/07/2016, Marraffa, Rv. 267916 - 01). Anche sotto tale profilo, pertanto, la motivazione addotta dalla Corte di appello sul punto è censurabile, nella parte in cui pare affermare un generale principio di 7indifferenza del delitto associativo alla mutata punibilità o alla rilevanza penale dei singoli fatti individuati quali reati scopo all'interno del programma associativo. 4. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti di tutti i ricorrenti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, con indicazione del seguente principio di diritto: nell'ipotesi di delitto associativo il cui programma sia rivolto, anche o soltanto)alla realizzazione di delitti scopo la cui punibilità è subordinata al superamento di determinate soglie, il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di indici rivelatori del dolo di promozione, organizzazione e partecipazione ad una associazione finalizzata alla commissione di delitti ancora penalmente rilevanti; la sopravvenuta depenalizzazione dei delitti scopo di una determinata associazione costituisce elemento del quale il giudice deve tenere conto ai fini della affermazione della sussistenza del relativo delitto associativo, considerando, in ipotesi dell'introduzione di soglie di punibilità ovvero della loro modifica nel tempo, se, ciononostante, sia possibile ravvisare gli elementi costitutivi del reato, 5. Dall'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto associativo, e dalla estensione degli effetti dell'impugnazione a tutti i ricorrenti, trattandosi di motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto che, pertanto, risulta rilevabile anche con riferimento alle posizioni dei ricorrenti che in appello abbiano definito la propria posizione ex art. 599-bis cod. proc. pen., consegue l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14864/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris