Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47366/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e 1 5 L..., SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 29/09/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 29 settembre 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 28 febbraio 2019 del Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati degli art. 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Con un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché erano state computate le cause di sospensione dell'art. 159 cod. pen., con applicazione reatroattiva della norma, operazione non possibile a prescindere dal regime di prescrizione seguito, se quello vigente o quello anteriore al 2005. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

I fatti sono del 31 marzo 2005 (capo D), del 31 dicembre 2003 e del 30 novembre 2004 (capo E) e infine del marzo 2007 (capo F).

Il problema sollevato dalla difesa riguarda solo i reati del capo D) e del capo E), perché il capo F) rientra pacificamente nella disciplina attuale della prescrizione.

La Corte territoriale ha ben spiegato che, considerato l'aumento della recidiva, il regime più favorevole all'imputato è quello della disciplina vigente, per cui il periodo di prescrizione è di 16 anni e 8 mesi, mentre con la legge precedente era di 22 anni e 6 mesi dalla data del commesso reato.

Pertanto, correttamente ha applicato l'attuale regime di prescrizione a cui ha aggiunto 813 giorni di sospensione.

Infatti, non è possibile applicare il regime di prescrizione post 2005 solo parzialmente, senza considerare le sospensioni della prescrizione, considerato che la modifica dell'art. 159 cod. pen. è coeva a quella dell'art. 157 cod. pen.

Il ricorrente non ha contestato le sospensioni, pertanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non prescritti i reati al momento della decisione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 14 luglio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 1 5 L..., SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 29/09/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 settembre 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 28 febbraio 2019 del Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati degli art. 8 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Con un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché erano state computate le cause di sospensione dell'art. 159 cod. pen., con applicazione reatroattiva della norma, operazione non possibile a prescindere dal regime di prescrizione seguito, se quello vigente o quello anteriore al 2005. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I fatti sono del 31 marzo 2005 (capo D), del 31 dicembre 2003 e del 30 novembre 2004 (capo E) e infine del marzo 2007 (capo F). Il problema sollevato dalla difesa riguarda solo i reati del capo D) e del capo E), perché il capo F) rientra pacificamente nella disciplina attuale della prescrizione. La Corte territoriale ha ben spiegato che, considerato l'aumento della recidiva, il regime più favorevole all'imputato è quello della disciplina vigente, per cui il periodo di prescrizione è di 16 anni e 8 mesi, mentre con la legge precedente era di 22 anni e 6 mesi dalla data del commesso reato. Pertanto, correttamente ha applicato l'attuale regime di prescrizione a cui ha aggiunto 813 giorni di sospensione. Infatti, non è possibile applicare il regime di prescrizione post 2005 solo parzialmente, senza considerare le sospensioni della prescrizione, considerato che la modifica dell'art. 159 cod. pen. è coeva a quella dell'art. 157 cod. pen. Il ricorrente non ha contestato le sospensioni, pertanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non prescritti i reati al momento della decisione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 14 luglio 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 47366/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris