CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 08649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34430/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 257, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANDREA DELL'OMARINO, [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1086/2018,depositata i l 19/07/2018 , R.G.N. 1089/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1086/18 riformava la decisione del tribunale locale e rigettavale domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] diretteal riconoscimento della esistenza di un rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA] a decorrere dal 1.6.2003. Premetteva la Corte territoriale che il Russo era stato assunto da [OSCURATO:PERSONA] srl il 1°.6.2003 e che lo stesso aveva sostenuto che il rapporto di lavoro, sin dall’inizio, lo aveva avuto con [OSCURATO:SOCIETA]. Il lavoratore aveva pertanto richiesto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto diretto di dipendenza con quest’ultima società. La sentenza della Corte milanese premetteva inoltre che nell’aprile 2009 [OSCURATO:SOCIETA] aveva incorporato [OSCURATO:PERSONA] con atto di fusione e che pertanto da tale data il Russo era diventato formalmente dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. In ragionedi tali circostanze di fatto, la corte territoriale aveva pertanto ritenuto decaduto il Russo dalla domanda proposta, poiché la stessa era stata avanzata tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 32, co.4 lett.d) della legge n. 183/2010. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva proposto ricorso il 3.2.2016, oltre i termini di cui all’art. 32 richiamato (entrato in vigore il 1.1.2012). La corte di merito valutava dirimente la accertata decadenza, ritenendo assorbita ogni ulteriore questione proposta. Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti depositavano successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.32 legge 183 del 2010 e 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale (art. 360 co. uno n. 3 c.p.c). Il ricorrente si duole della interpretazione data all'articolo 32 ed in particolare della applicazione fatta con estensione analogica ad ipotesi diverse dai contratti a termine. 2)-Con il secondo motivo è dedotta la violazione del medesimo articolo 32 anche in relazione all’articolo 24 Cost.,all’articolo 47 della Carta dei Diritti fondamentali della UE e 13 CEDU , nonché art. 39 d.lgs n. 81/2015 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.). il ricorrente contesta l'assunto della Corte territoriale circa la prosecuzione senza continuità del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] a seguito della fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] e della ritenuta valenza, quale momento di decorrenza per la proposizione della domanda, della data di entratain vigore del dell'articolo 32 citato . A riguardo rileva che il termine sarebbe potuto decorrere solo dalla risoluzione del rapporto da parte nella azienda utilizzatrice, circostanza nel concreto mai avvenuta, essendoci stata la fusione. 3)- Il terzo mot ivo denuncia la violazione dell'articolo 132 c.p.c. per mancanza di motivazione in ordine alla individuazione del dies a quo della decorrenza del termine di decadenza. Assume la nullità della sentenza sul punto. (art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.). I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto riferiti, sotto diversi angoli visuali, alla ritenuta decadenza ed alla applicazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010 alla fattispecie in esame. [OSCURATO:PERSONA], assunto daAmsa [OSCURATO:SOCIETA] con decorrenza dal 1°. 6.2003 ha adito il giudice per l’accertamento del lavoro prestato direttamente alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], sin dal momento dell’assunzione. Èpacifico in atti che lo stesso lavoratore sia successivamente, a seguito di fusione tra le società, divenuto dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] nel 2009. Si tratta pertanto di un rapporto di lavoro che coinvolge due differenti datori di lavoro, uno formale e l’altro asseritamente occulto, nei cui confronti è rivolto l’accertamento richiesto. Deve inoltre soggiungersi la circostanza della avvenuta fusione nel 2009 determinativa della cessazione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] tre srl da quella data e della dipendenza da [OSCURATO:SOCIETA] dalla stessa data. Questa Corte, in riferimento a tali tipologie di rapporti ha avuto occasione di chiarire che “La decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010, non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso” (Cass.n. 40652/2021). Ha poi soggiunto che “Il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del2010, non trova applicazione nel caso di azione tendente allacostituzione od all'accertamento dell'esistenza di unrapporto di lavoro nei confronti di un datore di lavoro "occulto",diverso da quello formalmente apparente, pur se appartenente allo stesso gruppo societario, laddove non vi siano atti formali da impugnare riconducibili al primo” ( Cass n. 24437/22; Cass.n. 30490/21). I principi richiamati non sono stati considerati dalla Corte territoriale che ha invece ritenuto applicabile la decadenza al rapporto di lavoro tra il lavoratore e la società [OSCURATO:PERSONA], pacificamente conclusosi nel 2009 in assenza di un atto che negasse la titolarità del rapporto. Deve invero ribadirsi che fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della disposizione di cui al richiamato art. 32, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina (Cass.n. 40652/2021). Il ricorso deve pertanto essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla Corte di appello milanese, in diversa composizione, perché decida in considerazione degli esposti principi ed anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia la causa, anche sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione. Cosìdeciso in Roma il 17