CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07294/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
31751 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 luglio 1976; avverso la ordinanza n. 841/2020 SIGE della Corte di appello di Catania del 7 luglio 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] In funzione di giudice della esecuzione penale, la Corte di appello di Catania ha rigettato, con ordinanza del 7 luglio 2021, il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] con il quale il medesimo aveva chiesto, per effetto della ritenuta continuazione fra i reati a lui ascritti, la rideterminazione della pena a lui inflitta con le sentenze emesse, rispettivamente, in data 19 febbraio 2010 del Gup del Tribunale di Catania, in ordine alla violazione, commessa nel dicembre del 2004, degli artt. 81, cpv, e 100 cod. pen e 73 del dPR n. 309 del 1990; dalla Corte di appello di Catania in data 4 luiglio 2914, in ordine alla violazione dello stesso art. 73 del dPR n. 309 del 1990, commessa in data 28 giugno 2013; dal Tribunale di Siracusa il 26 febbraio 2014, per avere in data 14 settembre 2012, violato ancora l'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. Nel rigettare la istanza la Corte territoriale ha rilevato, per un verso che le prime due condanne sono riferite alla partecipazione del Mandragona a contesti criminali fra loro indipendenti, avendo il ricorrente operato in relazione alle predette imputazioni, in epoche assai distanti nel tempo fra loro. Con riferimento alla terza condanna la Corte territoriale ha segnalato che la stessa non poteva essere ascritta ad alcuno dei disegni criminosi cui erano pertinenti le altre condanne, posto che lo stesso imputato aveva dichiarato che si era trattato di una cessione occasionale effettuata nei confronti di un suo conoscente al fine di recuperare della provvista finanziaria per acquistare stupefacente destinato al proprio consumo. Ha interposto ricorso per cassazione il Mandragona, tramite il suo difensore fiduciario; nell'unico motivo di ricorso da lui formulato egli ha dedotto la illegittimità della ordinanza impugnata in .quanto la stessa sarebbe stata pronunziata in violazione di legge e sarebbe, altresì, corredata da una motivazione contraddittoria, avendo la Corte di appello etnea non considerato la omogeneità tipologica dei reati commessi, costituenti l'esclusivo genere di tutti gli illeciti perpetrati dal ricorrente, il quale ha fatto dello spaccio di stupefacenti, finalizzato al reperimento delle risorse economiche per sostentarsi e per alimentare la sua condizione, a sua vota, di consumatore, la sua ordinaria attività, essendo, pertanto, questa, pur nei diversi contesti in cui è stata realizzata, espressione di un medesimo disegno criminoso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha correttamente argomentato la impossibilità di ricondurre i tre reati oggetto delle tre sentenze dianzi ricordate ad un medesimo disegno criminoso già in base al fatto che i reati in questione sono stati commessi in un contesto temporale non unitario; il primo, infatti, è riferito all'anno 2004 mentre gli altri due sono, rispettivamente del giugno del 2013 e del settembre del 2012 (in tal modo la Corte ha fatto applicazione delle regole interpretative più volte affermate da questa Corte, allorchè essa ha rilevato che la distanza cronologica fra più fatti costituenti reati, in assenza di altri elementi indicativi della unicità del disegno criminoso, è fattore che giustifica il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva: Corte di cassazione, Sezione I penale, 21 febbraio 2013, n. 8513). Per quanto concerne i due reati temporalmente non distanti la Corte territoriale ha considerato, anche in questo caso perfettamente in linea con le indicazioni rivenienti dal dicta di questa Corte, come costituisca elemento tale da escludere la unicità del disegno criminoso una, non contestata, circostanza cui lo stesso ricorrente si era riferito, cioè che la deliberazione di delinquere fu, nella occasione giudicata dal Tribunale di Siracusa, legata ad una occasionale deliberazione di cedere della sostanza stupefacente onde fare fronte ad una sua inopia finanziaria. La circostanza che, ai fini della individuazione del reato continuato sia necessaria una unitaria deliberazione iniziale (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 gennaio 2016, n. 896), e che la unicità del disegno criminoso sia, pertanto, esclusa dal fatto che una singola deliberazione criminale sia frutto di una scelta occasionale, (cfr.: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 14 novembre 2012, n. 44214), rende pienamente congrua anche in relazione a questo secondo aspetto, in quanto scevra da alcun vizio di motivazione nonché esente da qualsivoglia violazione di legge, la sentenza impugnata. Né ha un qualche rilievo la circostanza che il Mandragona abbia fatto, secondo la sua stessa dichiarazione, della attività di spaccio degli stupefacenti una sua ordinaria occupazione, atteso che, ai fini della riconducibilità di una pluralità di condotte criminose, anche se omogenee fra di loro, alla figura del reato continuato non è sufficiente che le stesse siano espressione di un programma di vita volto alla commissione di illeciti penali dello stesso tipo (Corte di cassazione, Sezione I penale 18 aprile 2016, n.15955; idem Sezione I penale, 24 settembre 2014, n. 3922), dovendo essere, invece, necessaria la unitaria preordinazione di un unico piano criminoso che li riconnprenda, almeno come concreta eventualità, ab initio. Il ricorso deve, conclusivamente essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a