CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32267/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 13275/2026 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione al mancato riconosci-mento della circostanza attenuante comune ex art. 62 n. 4 cod. pen. negata no-nostante nel caso in esame non sia stata annotato dalla p.g. alcun passaggio di denaro né ne sia stato rinvenuto nell'abitazione del ricorrente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivd1 di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e affe-riscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica moti-vazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, -Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della Corte di appello di Milano che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della cir-costanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen. è manifestamente in-fondato. La Corte territoriale si è mossa nel solco della richiamata e costante giurispru-denza di legittimità secondo cui, da un lato, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, dall'altro lato, nessun automatismo nel riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. consegue alla qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 T.U. Stup., dovendo il giudice valutare, ai fini del rico-noscimento della circostanza attenuante, sia l'entità del lucro perseguito o effetti-vamente conseguito dall'agente sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata, con la precisazione che tale ultimo elemento va inteso alla stregua di evento in senso giuridico, comprendente qualsiasi offesa penalmente rilevante, la quale si riveli di tale particolare modestia da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024; Aamara, Rv. 286097 — 01; conf. Sez. 3, n. 10234 del 5 2N. 13275/2026 RG. 25/01/2024, Traore, Rv. 286034 - 01, fattispecie in cui la circostanza attenuante è stata esclusa a fronte della pluralità delle cessioni realizzate e progettate dagli imputati nella gestione di una "piazza di spaccio"; Sez. 7, ord. n. 15559 del 8/4/2025, Giuffrè, non mass.). Nel caso di specie, motivatamente, la Corte territoriale ha rftenuto che non si ravviskno gli estremi dell'attenuante in esame, in ragione della quantità di stupe-facente- ceduto e del numero di dosi ricavabili. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. seni. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.MN C ,2 CEi Lr I A 2 8 AGO 2026 L 'ASSISTENTE IZIAJjO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] mente 3