CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 12201/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sc4g-itc le conclusioni del PG PAytele.n cAjdt c„clij CV tey ?CC-Or st~r0 ate ( c_42M-o [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 27 maggio 2023 il Tribunale di Palermo - quale giudice della esecuzione - ha disposto la sostituzione della pena detentiva inflitta (con sentenza definitiva in data 18 aprile 2023) a [OSCURATO:PERSONA] (pari a mesi nove di reclusione) con la pena pecuniaria (nella misura di 13.500,00 euro di multa). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento. Il Tribunale ha provveduto de plano, senza fissare udienza in contraddittorio come dovuto. 2.2 Al secondo motivo, anche per radicare l'interesse, si deduce erronea applicazione di legge. Il Tribunale ha determinato la pena pecuniaria sostitutiva nella misura di euro 50,00 per ciascun giorno di pena detentiva, quantificazione ritenuta eccessiva in rapporto alle condizioni economiche dell'istante. 3. Il ricorso è fondato, al primo motivo. 3.1 La disposizione transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022 è chiara nella indicazione della forma procedimentale con cui vanno valutate le istanze di applicazione delle pene sostitutive. Il richiamo è al procedimento esecutivo in contraddittorio - ai sensi dell'art. 666 del cod.proc.pen. - il che esclude la possibile adozione del procedimento de plano. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il P