Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00902/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15724/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calceal controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] IONALEdellaLOMBARDIA n. 7030 / 2 8/2016 , depositata il 19 dicembre 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] 2013.

R.G.

N.15724/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. - L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Monza e Brianza, con provvedimento n.

T95IRB100001/2013, notificato l’8 febbraio 2013, notificava a [OSCURATO:PERSONA] atto di irrogazione sanzioni per l’omessa dichiarazione –nel quadro RW del modulo unico (per l’anno d’imposta 2002) –di investimenti all’estero e per l’omessa dichiarazione nel suddetto modulo RW di trasferimentisull’estero.

Tale provvedimento era successivo all’atto di contestazionenotificato al ricorrente in data 27dicembre 2012.

2. -Proposto ricorso, avverso l’atto di irrogazione sanzioni suindicato , da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano questa, con sentenza n. 4645/43/2015, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese.

3. -Proposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 7030/28/2016, pronunciata il 20 maggio2016 e depositata in segreteria il 19 dicembre 2016, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado.

4. - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. -La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la ca mera di consiglio del 29 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

6. - Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, dell’art. 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché degli art.

R.G.

N.15724/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11 e 15 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, l’Ufficio ricorrente che la C.T.R. avrebbe errato nel non avere ritenuto operante, nella specie, il raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dall’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972 (nel testo vigente pro-tempore), per non essere stata presentata la denuncia penale entro i termini ordinari per l’accertamento (così come previsto dalle modifiche introdotte con l’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015 e, successivamente, dall’art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015), stante l’applicabilità, nella specie, dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015, che fa salvi, in ogni caso, gli effetti degli avvisi di accertamento e degli atti di irrogazione sanzioni notificati prima della data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 128/2015 (e cioè il 2 settembre 2015).

7. -Il motivo è fondato.

Ed invero, deve rilevarsi, innanzitutto, che, in base all’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente pro-tempore al momento dell’accertamento (testo introdotto dall’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».

Sul punto, deve rilevarsi che, ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dalle disposizioni suindicate, l’unica condizione prevista è quella dell’obbligo della denuncia penale, indipendentemente dall’adempimento di tale obbligo, e quindi indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, R.G.

N.15724/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo, come peraltro chiarito anche da Corte cost. 25 luglio 2011, n. 247 (Cass. 15 dicembre 2021, n. 40132; Cass. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. 28 giugno 2019, n. 17586).

A maggior ragione, la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato.

Nella fattispecie in esame, in ogni caso, dalla sentenza impugnata si evince che la denuncia penale era stata prodotta in giudizio, e presentata alla competente Procura della Repubblica a mezzo racc. a/r inviata il 2 dicembre 2011.

Inoltre, l’atto di irrogazione sanzioni è stato notificato prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015, e dell’art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015, che hanno previsto la necessità, ai fini del raddoppio dei termini, della presentazione della denuncia penale entro i termini ordinari per l’accertamento.

Sul punto, questa Corte ha già chiarito che «in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art. 5 d.lgs. n. 218 del 1997già notificati, dimostrando un favor del legislatore per il raddoppio R.G.

N.15724/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto didifesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost. » (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33793; Cass. 14 maggio 2018, n. 11620).

Ne deri va , pertanto, che, nel caso di specie, poiché l’atto di irrogazione sanzioni impugnato è stato notificato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, ad esso poteva applicarsi il principio del raddoppio dei termini, pur essendo stata la denuncia penale presentata oltre i termini ordinari per l’accertamento.

8. -Consegue quindi l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15724/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calceal controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] IONALEdellaLOMBARDIA n. 7030 / 2 8/2016 , depositata il 19 dicembre 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] 2013. R.G. N.15724/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. - L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Monza e Brianza, con provvedimento n. T95IRB100001/2013, notificato l’8 febbraio 2013, notificava a [OSCURATO:PERSONA] atto di irrogazione sanzioni per l’omessa dichiarazione –nel quadro RW del modulo unico (per l’anno d’imposta 2002) –di investimenti all’estero e per l’omessa dichiarazione nel suddetto modulo RW di trasferimentisull’estero. Tale provvedimento era successivo all’atto di contestazionenotificato al ricorrente in data 27dicembre 2012. 2. -Proposto ricorso, avverso l’atto di irrogazione sanzioni suindicato , da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano questa, con sentenza n. 4645/43/2015, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese. 3. -Proposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 7030/28/2016, pronunciata il 20 maggio2016 e depositata in segreteria il 19 dicembre 2016, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado. 4. - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. -La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la ca mera di consiglio del 29 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. - Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, dell’art. 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché degli art. R.G. N.15724/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11 e 15 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’Ufficio ricorrente che la C.T.R. avrebbe errato nel non avere ritenuto operante, nella specie, il raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dall’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972 (nel testo vigente pro-tempore), per non essere stata presentata la denuncia penale entro i termini ordinari per l’accertamento (così come previsto dalle modifiche introdotte con l’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015 e, successivamente, dall’art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015), stante l’applicabilità, nella specie, dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015, che fa salvi, in ogni caso, gli effetti degli avvisi di accertamento e degli atti di irrogazione sanzioni notificati prima della data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 128/2015 (e cioè il 2 settembre 2015). 7. -Il motivo è fondato. Ed invero, deve rilevarsi, innanzitutto, che, in base all’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente pro-tempore al momento dell’accertamento (testo introdotto dall’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione». Sul punto, deve rilevarsi che, ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dalle disposizioni suindicate, l’unica condizione prevista è quella dell’obbligo della denuncia penale, indipendentemente dall’adempimento di tale obbligo, e quindi indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, R.G. N.15724/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo, come peraltro chiarito anche da Corte cost. 25 luglio 2011, n. 247 (Cass. 15 dicembre 2021, n. 40132; Cass. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. 28 giugno 2019, n. 17586). A maggior ragione, la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato. Nella fattispecie in esame, in ogni caso, dalla sentenza impugnata si evince che la denuncia penale era stata prodotta in giudizio, e presentata alla competente Procura della Repubblica a mezzo racc. a/r inviata il 2 dicembre 2011. Inoltre, l’atto di irrogazione sanzioni è stato notificato prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015, e dell’art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015, che hanno previsto la necessità, ai fini del raddoppio dei termini, della presentazione della denuncia penale entro i termini ordinari per l’accertamento. Sul punto, questa Corte ha già chiarito che «in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art. 5 d.lgs. n. 218 del 1997già notificati, dimostrando un favor del legislatore per il raddoppio R.G. N.15724/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto didifesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost. » (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33793; Cass. 14 maggio 2018, n. 11620). Ne deri va , pertanto, che, nel caso di specie, poiché l’atto di irrogazione sanzioni impugnato è stato notificato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, ad esso poteva applicarsi il principio del raddoppio dei termini, pur essendo stata la denuncia penale presentata oltre i termini ordinari per l’accertamento. 8. -Consegue quindi l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale
Sentenza Cassazione n. 00902/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris